Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23660 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. III, 27/10/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 27/10/2020), n.23660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28390-2016 proposto da:

G.M., G.K., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA MARIO FASCETTI 5, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA

CAPOROSSI, rappresentati e difesi dagli avvocati GABRIELE GUSELLA,

MAURIZIO DELLA COSTANZA;

– ricorrenti –

contro

F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO 56

QUARTO PIANO INT. 8, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

BONACCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO VALENTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1076/2015 della CORTE D’APPELLO di 2020

ANCONA, depositata il 26/10/2015;

761 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

in data 2/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 1999 G.V. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Pesaro, F.E. deducendo che: 1) sia l’attore che il convenuto erano stati, nel biennio 1995-1996, consiglieri della società sportiva Vis Pesaro 1898 S.r.l. ed avevano, in data 29 luglio 1996, unitamente ai soci Gi.Ma., M.M., Fu.Sa., Z.S., P.T., sottoscritto un finanziamento di Lire 160.000.000 presso la Banca Popolare di Verona Banco S. Geminiano e S. Prospero, per far fronte alle future spese della società, che si sarebbe, poi, accollata il relativo debito; 2) il F. si era appropriato indebitamente della somma di Lire 159.307.199 trasferendola, senza alcuna autorizzazione, dal c/c n. (OMISSIS), intestato ai predetti soci, al c/c n. (OMISSIS), intestato al F. e al Gi., su cui residuava un saldo debitorio di Lire 159.000.000 in conseguenza di un mutuo acceso in data 1 agosto 1995, per far fronte all’imminente inizio del campionato.

Tanto premesso, l’attore chiese di accertare che il F. si era appropriato della somma di Lire 159.307.199 e di condannarlo al pagamento di detto importo nonchè al risarcimento dei conseguenti danni.

Il F. si costituì in giudizio contestando la fondatezza della domanda e rappresentando che era stato precedentemente concordato in consiglio di amministrazione di utilizzare la cifra poi prelevata per estinguere il finanziamento prestato dal F. e dal Gi. nell’anno precedente e che, quindi, il trasferimento effettuato non fosse affatto indebito, ma costituisse specifica attuazione di una decisione già maturata in sede consiliare.

Nel corso del giudizio si costituirono in giudizio Fr.Do., G.M. (indicato come M., nella sentenza impugnata) e G.K., quali eredi dell’originario attore/nelle more deceduto.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 143 del 13 febbraio 2008, rigettò la domanda e condannò gli attori alle spese di lite.

Il giudice di primo grado ritenne, sulla base delle testimonianze e delle prove documentali acquisite, che il trasferimento di denaro operato dal F. fosse stato dettato dall’esigenza di estinguere il finanziamento in precedenza prestato, come concordato con il resto del consiglio della Vis Pesaro; evidenziò il contenuto della lettera del 16 ottobre 1995, firmata dal Presidente della società, C.A., e indirizzata a tutti i consiglieri, da cui emergeva la previsione che il conto, già aperto con le firme dei consiglieri Gi. e F., sarebbe stato estinto nel caso in cui la società avesse stipulato un mutuo con un istituto di credito; richiamò l’ulteriore lettera del 14 maggio 1996, con la quale il Presidente C. aveva comunicato ai firmatari del mutuo, stipulato in data 29 luglio 1996, che lo stesso sarebbe stato utilizzato per estinguere il c/c n. (OMISSIS) acceso presso la Banca a nome F.- Gi., valorizzando anche il riepilogo storico di tale conto corrente, da cui emergeva che dallo stesso erano stati emessi assegni circolari in favore di Mo.Pa., segretaria della Vis, e di Ci.Gi., direttore sportivo della medesima società, per far fronte ad esigenza di cassa e di campionato e che, quindi, lo stesso era stato utilizzato nell’esclusivo interesse della società.

Secondo il Tribunale, quindi, dalle numerose produzioni documentali, peraltro confermate dalle testimonianze del Presidente C., di Mo.Pa. e di B.U., si evinceva che il conto corrente (OMISSIS) fosse stato aperto per far fronte ad esigenze societarie, che il finanziamento sottoscritto dallo stesso G. fosse stato richiesto, su preciso accordo dei consiglieri firmatari, per estinguere il saldo passivo del c/c intestato al F. e al Gi. e che, pertanto, il trasferimento operato dal F. aveva una sua specifica ragione e non poteva essere qualificato come un’indebita appropriazione.

Avverso la decisione di primo grado M. e G.K., nella qualità di eredi di G.V. e di Fr.Do., deceduta il (OMISSIS), proposero appello, cui resistette il F., che, tra l’altro, contestò le doglianze formulate da controparte e propose appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

La Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 1076/2015, depositata il 26 ottobre 2015, per quanto ancora rileva in questa sede, rigettò l’appello incidentale e, in parziale accoglimento dell’appello principale, compensò per un terzo le spese di lite di primo grado, liquidate per l’intero nello stesso importo quantificato dal Tribunale, e condannò gli appellanti al pagamento in solido tra loro, dei restanti due terzi; confermò nel resto la sentenza impugna a; compensò per un terzo le spese del secondo grado del giudizio e condannò gli appellanti principali al pagamento, in solido, dei restanti due terzi delle dette spese.

Avverso la sentenza della Corte di merito M. e G.K. hanno proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi e illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso F.E..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo è così rubricato: “Nullità della sentenza (o del procedimento) per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ovvero omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Con tale mezzo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto sussistente “il concerto del G. con gli altri consiglieri alla destinazione del mutuo sottoscritto dal primo con altri cointestatari – per l’estinzione dell’esposizione passiva del c/c (OMISSIS) cointestato al F. e al Gi.” e “Ciò sulla base del fatto che l’operazione “sarebbe stata discussa in consiglio e che il presidente C. avrebbe provveduto a raccogliere le firme per la sottoscrizione del mutuo nonostante che il medesimo non avesse ricordato di averne specificamente fatto parola con il G.. Inoltre sulla base di una missiva del 14.05.96 a firma del presidente C. illustrativa dell’operazione” indirizzata ai soci ma non comunicata ad alcuno, secondo la Corte di merito, per essere stata posta a disposizione dei consiglieri” (v. ricorso p. 16). Sostengono i ricorrenti che dette risultanze processuali non supporterebbero “in alcun modo la conclusione dell’affermato concerto”, sicchè la motivazione della sentenza impugnata sarebbe al riguardo inadeguata ed illogica, in quanto non darebbe “contezza del percorso decisionale per giungere alla conclusione della consapevolezza e del consenso del G. all’operazione di accensione del mutuo per chiudere la posizione debitoria personale del F.”.

1.1. Il motivo è inammissibile in quanto la Corte di merito ha motivato sul punto in questione (v. sentenza impugnata pp. 7 e 8), nè tale motivazione è apparente o irriducibilmente incoerente contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti – e consente di seguire il ragionamento logico seguito dalla Corte territoriale (Cass., ord., 12/04/2011, n. 8294; Cass., ord., 2/12/2014, n. 25509).

Neppure è stato indicato specificamente quale sia il fatto storico di per sè decisivo di cui sarebbe stata omessa la valutazione da parte della Corte di merito, evidenziandosi che costituisce un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., ord., 6/09/2019, n. 22397; Cass. 8/09/2016, n. 17761; Cass., sez. un., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 4/04/2014, n. 7983; Cass. 5/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass., ord., 18/10/2018, n. 26305; Cass. 14/06/2017, n. 14802); gli elementi istruttori (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053); una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. 21/10/2015, n. 21439; v. in particolare Cass., ord., 29/10/2018, n. 27415), sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili. Nel caso all’esame si fa riferimento non a un fatto storico, da intendersi nel senso appena precisato, ma alla mera ipotesi che il G. possa non aver partecipato al consiglio in cui, secondo il teste C., si sarebbe discussa l’operazione in parola.

Peraltro, nella specie, sotto l’apparente deduzione dei denunciati vizi motivazionali, il mezzo all’esame tende, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, il che è inammissibile in questa sede (Cass., sez. un., 27/12/2019, n. 34476).

2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione ovvero falsa applicazione di legge (artt. 1298,1854, art. 2043 c.c.art. 646 c.p. in subordine art. 2041 c.c.) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, i ricorrenti impugnano la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui quest’ultima ha rigettato l’appello dai medesimi proposto, ritenendo che “il trasferimento operato in data 07.08.96 dal F. dal c/c (OMISSIS) al c/c (OMISSIS) risulterebbe posto in essere in esecuzione di una precedente decisione assunta di concerto dagli altri consiglieri e non può essere qualificato come arricchimento senza causa”, pur non avendo quella Corte puntualmente accertato il consenso del G. e degli altri cointestatari del c/c (OMISSIS) al trasferimento dell’importo già indicato da tale c/c al c/c (OMISSIS).

2.1. Il motivo è inammissibile, tendendo lo stesso, in sostanza, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede (Cass., sez. un., 27/12/2019, n. 34476).

3. Con il terzo motivo, rubricato “Nullità della sentenza (o del procedimento) per violazione dell’art. 115 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 24 e 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; ovvero omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, i ricorrenti sostengono che la Corte di merito avrebbe erroneamente rigettato il motivo di appello volto a censurare la mancata ammissione, da parte del Tribunale, delle prove articolate in primo grado, in quanto, a loro avviso, contrariamente a quanto affermato, con motivazione incongrua, nella sentenza impugnata, i capitoli di prova proposti non sarebbero affatto generici e sarebbero diretti a dimostrare i fatti posti a fondamento della domanda.

3.1. Il motivo è infondato, avendo la Corte di merito motivato correttamente la mancata ammissione delle prove articolate, essendo effettivamente i capi di prova articolati riferiti a circostanze risultanti per tabulas e nel resto (anche i capi c) e d) cui fanno riferimento particolare i ricorrenti) generiche, evidenziandosi che l’indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all’adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l’avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell’articolazione probatoria (Cass., ord., 5/06/2018, n. 14364).

A quanto precede va aggiunto che i capitoli di prova in parola risultano, comunque, privi di decisività. A tale ultimo riguardo si osserva che questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio, che va in questa sede ribadito, secondo cui il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass., ord., 17/06/2019, n. 16214; Cass., ord., 29/10/2018, n. 27415; Cass., ord., 7/03/2017, n. 5654).

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore del controricorrente, in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della corte suprema di Cassazione, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

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