Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23660 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 24/09/2019), n.23660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28321-2017 proposto da:

MARITTIMA SUB SERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPE UMBERTO

35, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO LOMBARDI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALBERTO PEZZINI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, F.L., BASF

CONSTRUCTION CHEMICALS ITALIA SPA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA

CORTE D’APPELLO DI GENOVA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 118/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 07/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 7/11/2017, decidendo su reclamo ex art. 18 L.Fal., ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Imperia n. 1/2017, con la quale era stato dichiarato il fallimento della società odierna ricorrente.

Il giudizio di appello si svolgeva attraverso una serie di rinvii, con l’unica eccezione di un deposito di documentazione integrativa da parte del difensore della società fallita, in data 20.09.2017, finalizzata a rafforzare uno dei motivi di gravame e contenente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di Equitalia datata 31.01.2017. I motivi di gravame erano tre e lamentavano: la insussistenza dello stato di insolvenza, causato da una errata valutazione della situazione creditoria e debitoria (nello specifico, la reclamante asseriva che il Tribunale avesse fondato le proprie valutazioni sui soli bilanci, omettendo accertamenti analitici sulla situazione debitoria, oltre ad aver operato una ingiustificata svalutazione di due crediti vantati nei confronti della (OMISSIS) S.r.l. e della Porto di Imperia S.p.A., rispettivamente per Euro 155.000,00 ed Euro 99.503,27); la erronea valutazione del limite di fallibilità posto dall’art. 15 L.Fall., anche per la incertezza dei debiti che avrebbero concorso al raggiungimento del limite suddetto, non portati da titoli esecutivi.

La Corte d’Appello riteneva infondati tutti e tre i motivi di gravame proposti, dichiarando sussistente lo stato d’insolvenza, superato il limite di fallibilità e confermando, quindi, il fallimento.

Avverso la suddetta sentenza, la Marittima Sub Service srl in liquidazione propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, notificato a mezzo PEC il 27/11/2017, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) srl, in persona del Curatore pt, nonchè delle originarie parti creditrici istanti Basf Construction Chemicals Italia spa (che aveva rinunciato all’istanza di fallimento prima della pronuncia del Tribunale, come si evince dalla sentenza impugnata) e F.L. (intimati tutti che non svolgono attività difensiva).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per non aver i giudici della Corte territoriale tenuto in debita considerazione la documentazione integrativa depositata (c.d. rottamazione di cartelle Equitalia, con la quale la società fallita intendeva soddisfare, nei tempi previsti dalla procedura, il suo principale creditore per Euro 520.946,60), che avrebbe permesso alla Corte d’Appello di valutare sotto una differente luce la complessiva situazione debitoria della fallita ed attestato la capacità della società di far fronte ai propri debiti; 2) con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., la violazione dell’art. 5 L.Fall. per aver la Corte d’Appello erroneamente ritenuto lo stato d’insolvenza e quindi l’incapacità di far fronte ai propri debiti, laddove, invece, la società si troverebbe in una normale fase di liquidazione, caratterizzata da assenza di liquidità ma con possibilità di realizzazione dell’attivo; 3) con il terzo motivo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 L.Fall., per aver La Corte di merito erroneamente ritenuto raggiunta la prova del superamento della soglia di fallibilità tramite le risultanze dello stato passivo fallimentare, ove invece la valutazione si sarebbe dovuta basare solo sulle risultanze pre-fallimentari.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

La Corte d’Appello di Genova, decidendo sul reclamo, effettivamente, in coerenza con quanto lamentato dal ricorrente, mai menziona il deposito della documentazione integrativa intervenuto in occasione dell’udienza del 21.09.2017. Tuttavia, nel caso di specie, come riportato dal ricorrente, “l’adesione alla definizione agevolata Equitalia” è stata presentata in data 31.01.2017.

Va ribadita la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nella parte in cui prescrive che: “nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della stessa (ancorchè scoperti successivamente), non i fatti sopravvenuti, perchè la pronuncia di revoca del fallimento, cui l’opposizione tende, presuppone l’acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti, soggettivo ed oggettivo, per l’apertura della procedura, alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta”(Cass. civ. n. 16658/2002); “nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della stessa e non i fatti sopravvenuti, perchè la pronuncia di revoca del fallimento, cui l’opposizione tende, presuppone l’acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l’apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta; ne consegue che l’estinzione delle passività, nel corso della procedura, rileva ai fini della chiusura, ma non della revoca del fallimento” (Cass. 3479/2011); “nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisione, e non quelli sopravvenuti, perchè la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l’acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l’apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta; ne discende che la rinuncia all’azione o desistenza del creditore istante, che sia intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento, è irrilevante perchè al momento della decisione del tribunale sussisteva ancora la sua legittimazione all’azione” (Cass. 16180/2017; conf. Cass.19682/2017).

Non può dunque che rilevarsi che la suddetta domanda è stata presentata in data 31.01.2017, successivamente a quella della dichiarazione di fallimento (25.01.2017).

In tal modo, quindi, pur ammettendo l’astratta idoneità della c.d. rottamazione delle cartelle ad eliminare lo stato di insolvenza, ciò sarebbe avvenuto tardivamente, con conseguente insussistenza del vizio lamentato, trattandosi di fatto posteriore al dichiarato fallimento.

Peraltro, il motivo non è autosufficiente, facendosi solo menzione di un’istanza di rateazione del debito presentata ad Equitalia, senza altri elementi.

3. Il secondo motivo è inammissibile.

In realtà il ricorrente, sotto le vesti di una violazione di legge, mira esclusivamente ad ottenere una nuova valutazione dei fatti con riferimento alla posizione debitoria e creditoria della società fallita. Una valutazione del genere, già effettuata dalla Corte d’Appello, come già ampiamente ribadito in numerose pronunce da questa Corte (Cass. 195/2016; Cass. 26110/2015; Cass. 8315/2013; Cass.S.U. 10313/2006), rimane certamente preclusa e non può in alcun modo essere ripetuta in sede di giudizio di cassazione.

Invero, lo stato di liquidazione deve essere specificamente allegato (dovendo tra l’atro essere dedotte le strategie liquidatorie idonee a risolvere il problema dell’insolvenza); nella specie, l’allegazione risulta del tutto generica, non dicendosi quando e come lo stato di liquidazione era stato dedotto nel merito e quali erano le poste attive liquidabili, il loro ammontare e la capacità di fare fronte con esse alla situazione debitoria riscontrata.

4. Il terzo motivo è invece fondato.

Come già indicato anche dalla Corte d’Appello, il giudice, ai fini della verifica del superamento della soglia ostativa del fallimento di cui alla L.Fall., art. 15, u.c. (esposizione debitoria complessiva superiore ad Euro 30.000,00), ha facoltà di libera valutazione in ordine alla sussistenza dei debiti del fallendo. Ciò è confermato dall’orientamento della Suprema Corte (Cass. civ. n. 26926/2017), che tuttavia, nell’affermare il principio secondo cui “per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista dall’art. 15 L.Fall., comma 9, non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell’istruttoria prefallimentare, dell’esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad Euro trentamila”, chiarisce che gli elementi da cui desumere il ridetto superamento della soglia possono essere acquisiti, anche d’ufficio, in ogni modo, ma sempre nel corso dell’istruttoria fallimentare (cfr. Cass.- 16683/2018), con esclusione di ogni rilievo, quindi, per quelli successivamente accertati, in sede di verifica dello stato passivo (Cass. 14727/2016).

Invece la Corte d’appello, sul punto, ha riconosciuto che, solo in sede di accertamento dello stato passivo, era stato verificato il superamento della soglia di fallibilità (“in ogni caso, l’esistenza di crediti scaduti e non pagati emerge inconfutabilmente dallo stato passivo”).

Sul punto, la decisione impugnata non è conforme ai principi di diritto sopra richiamati.

5. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del terzo motivo, inammissibili i primi due motivi, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione. Il Giudice del rinvio procederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, inammissibili i primi due motivi, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla causa, anche in punto di spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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