Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2366 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10725/2014 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO

62, presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ATTILIO CHESO giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.M., RI.LE.;

– intimati –

nonchè da:

R.M. in proprio e nella qualità di coerede di R.A.,

quale procuratrice speciale di RI.LE. in proprio e nella

qualità di coerede di R.A., R.G. nella qualità

di coerede di R.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA ANTONIO SALVIATI 1, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

OTTOLENGHI, rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO CARLI,

giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO

62, presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ATTILIO CHESO, giusta procura speciale a

margine del ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 2570/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

udito l’Avvocato GIOVANNI GIUFFRE’ per delega;

udito l’Avvocato PAOLO MASSICCI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.A., M. e Le. hanno convenuto in giudizio il fratello L. esponendo di essere tutti comproprietari di un immobile sito in (OMISSIS) – adibito a sede dell’Albergo (OMISSIS), per le seguenti quote: R.M. e Le., piena proprietà delle quote del 25% ciascuna; R.A. usufruttuario della quota del 25%; R.L., pieno proprietario della quota del 25% e nudo proprietario della quota del 25% in usufrutto ad R.A.. Tanto premesso, aggiungevano che l’immobile era stato concesso in locazione da R.M. e Le. a R.L. con contratto del 1 marzo 1988 e che, sebbene tale contratto fosse scaduto il 28 febbraio 2006 (come accertato con sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa del 26 aprile 2004, passata in giudicato), il convenuto continuava a detenere l’immobile, versando mensilmente la somma di Euro 1.200,00, che gli attori trattenevano a titolo di acconto per indennità di occupazione. Chiedevano quindi che fosse accertata l’indennità di occupazione loro spettante, con condanna di R.L. al pagamento della stessa, per intero a favore di R.A. e detratti gli acconti per le altre due attrici.

Costituitosi il convenuto, con sentenza dell’8 giugno 2009 il Tribunale di Bassano del Grappa rigettava la domanda e condannava gli attori alle spese, ritenendo non dimostrato il maggior danno rispetto agli importi corrisposti dal detentore dell’immobile in comunione, corrispondenti al canone pattuito con cadenza mensile. Quanto all’usufruttuario, rimasto estraneo al contratto di locazione, osservava che erano del tutto indeterminati gli elementi costitutivi della domanda.

R.M. e A., in proprio e quali procuratori di Ri.Le., proponevano appello, insistendo nell’accoglimento della loro domanda. L’appellato resisteva al gravame.

La Corte d’appello di Venezia, dopo l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza dell’11 dicembre 2013, in riforma della sentenza di primo grado, condannava R.L. al pagamento della somma di Euro 58.659,78 a favore di R.M., del pari importo a favore di Ri.Le. e della diversa somma di Euro 85.578,17 a favore di R.A., oltre gli interessi legali dalla scadenza delle singole mensilità al saldo. Accertato l’intervenuto decesso di R.A. nel corso del giudizio e, quindi, il consolidamento della piena proprietà delle quote di cui il deceduto era usufruttuario in capo a R.L., condannava altresì quest’ultimo al pagamento, dal mese di novembre 2013 in poi, in favore delle sole sorelle R.M. e Le. dell’importo mensile di Euro 1.230,75 ciascuna. Seguivano le condanne accessorie alle spese di lite.

Contro tale sentenza ricorre R.L., allegando quattro motivi. R.M. e Le., in proprio e quali coeredi di R.A., nonchè R.G., quest’ultima nella sola qualità di erede di R.A., resistono con controricorso e propongono ricorso Incidentale fondato su un unico motivo. R.L. resiste al controricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo di ricorso, R.L. denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e la falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in quanto la corte d’appello avrebbe consentito il mutamento del titolo della domanda nel corso del giudizio di secondo grado, accogliendo la domanda proposta dagli appellanti ai sensi degli artt. 1102 e 1103 c.c., laddove gli stessi avevano agito in giudizio in primo grado in base al rapporto locativo e quindi esclusivamente ai sensi dell’art. 1591 c.c..

Con il secondo motivo di ricorso, viene dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1102 e 1103 c.c., osservando che gli attori non avevano mai richiesto il “pari uso” dell’immobile in comunione.

I motivi, strettamente connessi fra loro, possono essere esaminati congiuntamente e vanno rigettati per la seguente ragione: non risponde al vero che la corte d’appello abbia accolto la domanda degli attori-appellanti ai sensi degli artt. 1102 e 1103 c.c., anzichè dell’art. 1591 c.c..

La prospettazione contenuta nel ricorso non tradisce il reale significato della motivazione della sentenza di secondo grado, riportandone soltanto taluni stralci “ritagliati” in modo tale da travisarne il contenuto.

Il fulcro della questione si riassume nell’affermazione secondo cui la corte d’appello avrebbe deciso sulla base dell'”obbligo di reintegrare gli altri comproprietari della facoltà di disporre della loro quota e di far uso della cosa comune secondo il loro diritto, alla stregua di quanto disposto espressamente degli artt. 1102 e 1103 c.c.” (così testualmente in ricorso); laddove l’intero passaggio motivazionale risulta invece essere il seguente: “ritiene questa Corte che, secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte, l’art. 1591 c.c., trovi applicazione anche in ipotesi di locazione in favore di un comproprietario, precisando peraltro che in tale ipotesi tale norma va coordinata con l’obbligo di reintegrare gli altri comproprietari della facoltà di disporre della loro quota è di far uso della cosa comune secondo il loro diritto, alla stregua di quanto disposto espressamente degli artt. 1102 e 1103 c.c.”.

E’ di tutta evidenza, quindi, che la corte d’appello ha richiamato il dettato degli artt. 1102 e 1103 c.c., non quale fondamento della domanda degli attori-appellanti, bensì quale “limite esterno” di conformazione della fattispecie prevista dall’art. 1591 c.c., al caso specifico in cui la locazione sia stipulata in favore di un comproprietario.

Tale circostanza determina il rigetto del primo motivo di ricorso e risulta assorbente rispetto al secondo.

1.2 – Con il terzo motivo di ricorso, R.L. deduce la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1591 e 1592 c.c. e la violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che le controparti non avrebbero in alcun modo dimostrato il maggior danno patrimoniale dalle stesse invocato e che, al di là degli esiti della c.t.u., la corte d’appello avrebbe deciso in assenza di qualsivoglia prova concreta di tale danno. Il giudice di appello, in particolare, avrebbe omesso di considerare le migliorie apportate all’immobile ad opera del conduttore e gli interventi di manutenzione resisi necessari nel corso del tempo. La decisione sarebbe dunque stata assunta in carenza di prove a favore degli appellanti e ignorando, per il verso opposto, la prova contraria.

Tale motivo di ricorso è inammissibile in quanto si risolve in generiche censure in punto di fatto, oltretutto sprovviste del requisito della specificità e dell’autosufficienza, con particolare riferimento a quanto concerne la critica delle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u..

Invero, la decisione di appello si fonda sull’analisi del valore di mercato della locazione delle quote ideali dell’immobile riferibili agli appellanti e respinge l’istanza di richiamare il c.t.u. per chiarimenti, ritenendo il relativo elaborato ampiamente motivato, preciso, analitico ed esaustivo. Il ricorso non contiene alcuna critica specifica nei confronti dell’operato del c.t.u., ma si limita a pretermetterne le conclusioni per affermare – dunque in modo apodittico – che la corte di merito avrebbe deciso in violazione dell’art. 115 c.p.c., con particolare riferimento alla prova del danno subito dai comproprietari non detentori dell’immobile alberghiero.

1.3 – Con il quarto motivo di ricorso R.L. denuncia la violazione dell’art. 99 c.p.c., per “arbitraria integrazione” della domanda proposta dal deceduto R.A..

Anche in tal caso, la censura difetta dei requisiti della specificità e dell’autosufficienza, non essendo chiaro in costa sarebbe consistita detta “arbitraria integrazione”, nè dal punto di vista concettuale, ne in concreto.

Nella specie, la corte d’appello si è limitata a richiamare il potere-dovere del giudice di procedere alla qualificazione giuridica della domanda prospettata dalle parti. Il ricorrente non chiarisce in che termini tale potere-dovere sia stato esercitato oltrepassando i limiti di legittimità; manca qualsivoglia riferimento sia al contenuto della domanda originaria, sia alla “integrazione arbitraria” che in concreto sarebbe stata operata dai giudici di merito.

1.4 – Conclusivamente il ricorso principale infondato e deve essere rigettato.

2 – Non incontra migliore sorte il controricorso incidentale relativo ad un preteso errore percettivo del giudice di merito. Sostengono R.M. e Le. che esse avrebbero riscosso l’indennità mensile di Euro 1.120,00 non fino all’ottobre 2013, come sostenuto nella sentenza impugnata, bensì solamente fino al marzo 2012. Questo errore avrebbe “determinato il computo di somme mai percepite” indebitamente portate a deconto da quanto a loro dovuto dal convenuto.

Il controricorso incidentale non è sostenuto dalla indicazione di qualsivoglia elemento processuale in base al quale si possa delibare la censura, che risulta all’evidenza – provvista del requisito dell’autosufficienza.

Il ricorso incidentale, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

3. – Considerata la soccombenza reciproca, va disposta l’integrale compensazione delle spese processuali del giudizio di cassazione.

Sussistono i presupposti per l’applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, dell’impugnante principale che di quelle da parte sia incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da ciascuno proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il controricorso incidentale, compensando interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia del ricorrente principale sia dei controricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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