Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2366 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2366 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 11045-2013 proposto da:
GIARDINO GIANNANTONIO GRDGNN75L25E885H,
elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO TRIESTE 109, presso lo
studio dell’avvocato MONDELLI DONATO, rappresentato e difeso
O’

,

dall’avvocato IANNUZZI CLAUDIO giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA C/0 LA
CORTE D’APPELLO DI BARI, RICUCCI DOMENICO;

intimati

avverso la sentenza n. 12198/2012 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA del 21/05/2012, depositata il 17/07/2012;

Data pubblicazione: 04/02/2014

4

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

Ric. 2013 n. 11045 sez. M1 – ud. 19-11-2013
-2-

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al
R.G.11045 del 2013

Avverso tale sentenza Giardino Giannantonio ha proposto ricorso ex art. 391 bis per la correzione
dell’errore materiale. Ha sostenuto il ricorrente che, avendo la Corte di Cassazione precisato in
motivazione di fare applicazione del principio della soccombenza in punto di spese di giustizia ed
essendo il ricorso stato rigettato, l’indicazione nel dispositivo del controricorrente, come parte
condannata al pagamento delle spese di lite, sia frutto di un mero errore materiale. E’ stata chiesta
pertanto la correzione del provvedimento nel senso che le spese di giudizio, liquidate in 3200€, di
cui 200€ per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge, sono a carico di Ricucci
Domenico, parte soccombente.
Ritenuto che il ricorso è fondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte, il dispositivo
della sentenza della Corte di cassazione che, volendosi attenere al disposto dell’art. 91 cod. proc.
civ. e così condannare al pagamento delle spese processuali il soccombente, inverta il nome di
questo con quello del vincitore, reca in sé un errore materiale, in quanto derivante da una semplice
svista o “lapsus calami”, ed è pertanto correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ.
(Cass. n. 10203 del 2009; S.U. n. 9438 del 2002). Nel dispositivo della sentenza per mero errore
materiale è stato scritto “La Corte rigetta il ricorso e condanna il contro ricorrente”, anziché “La
Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente”. Nella motivazione della sentenza questa Corte
aveva espressamente dichiarato che al rigetto del ricorso seguiva l’applicazione del principio della
soccombenza in ordine alle spese di lite ai sensi dell’art. 91 cpc, manifestando così la volontà di
volere condannare la parte soccombente e non certo la vittoriosa al pagamento delle spese di
giustizia.
In conclusione, ove si condivano i predetti rilievi, l’istanza di correzione materiale della sentenza di
questa Corte n. 11051 del 2008 deve essere accolta e deve essere disposto che nel dispositivo di
essa l’espressione “La Corte rigetta il ricorso e condanna il controricorrente” si intenda sostituita con
quella “La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente”.”
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso. Dispone che nel dispositivo della sentenza di codesta Corte n. 12198 del 2012,
l’espressione “La Corte rigetta il ricorso e condanna il contro ricorrente” s’intende sostituita con “la
Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente”. Fermo il resto. Manda alla cancelleria perché
provveda alla correzione indicata
Così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2013

“La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12198 del 2012 rigettava il ricorso per
cassazione proposto da Ricucci Domenico contro Giardino Giannantonio, condannando nel
dispositivo il controricorrente al pagamento delle spese di lite del relativo grado, liquidate in
complessivi 3200E, di cui 200€ per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge. Nella
motivazione della sentenza veniva però affermato che al rigetto del ricorso seguiva l’applicazione
del principio della soccombenza in ordine alle spese di lite.

p presidente

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