Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2366 del 02/02/2010
Cassazione civile sez. III, 02/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 02/02/2010), n.2366
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.A., B.G. (coniugi), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320/D, presso lo studio
dell’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PRIGIONIERI FRANCESCO, giusta mandato in
calce al ricorso per correzione di ordinanza;
– ricorrenti –
contro
MO.AN.;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 21882/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
del 15/5/08, depositata il 29/08/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE EDUARDO
VITTORIO.
La Corte, letti gli atti depositati:
Fatto
OSSERVA
E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Con ordinanza in data 15 maggio – 29 agosto 2008 questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione proposto da Mo.An. nei confronti della sentenza n. 611/2006 depositata in data 28 giugno 2006 dalla Corte d’Appello di Bari.
2 – Con ricorso notificato il 16 febbraio 2009 B.G. e M.A. hanno chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, consistente nell’indicazione nell’epigrafe della medesima del nominativo ” B.A.” in luogo di quello effettivo ” B.G.”.
3. – Effettivamente dagli atti di causa e dal testo della stessa ordinanza di cui viene chiesta la correzione risulta che il nominativo corretto e’ ” B.G.” per cui, trattandosi di evidente errore materiale, occorre procedere alla rettifica nel senso predetto ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c.;
4. – La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
Non sono state presentate conclusioni scritte ne’ memorie ne’ alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve percio’ essere accolto; nulla spese;
visti gli artt. 380 bis, 385 e 391 bis c.p.c..
P.Q.M.
Dispone che l’epigrafe dell’ordinanza n. 21882/08 di questa Corte venga corretta nel senso che laddove leggesi ” B.A.” debba invece intendersi ” B.G.”. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010