Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23659 del 10/10/2017

Cassazione civile, sez. III, 10/10/2017, (ud. 08/06/2017, dep.10/10/2017),  n. 23659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25342-2014 proposto da:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS) in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui

è difeso per legge;

– ricorrente –

contro

R.E. nella qualità di genitore legale rappresentante

esercente la patria potestà sul figlio, R.G.,

R.G. medesimo, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 114

B, presso lo studio dell’avvocato ROSSANA TEBAIDI, che li

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3318/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Nel 2004, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) era convenuto in giudizio da R.E., nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore R.G. (nato il (OMISSIS)), al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali riportati dal minore a seguito di un infortunio verificatosi all’interno di un edificio scolastico durante una lezione di educazione fisica. Rigettata la domanda in primo grado, veniva interposto appello con atto di citazione notificato l’8.5.2007.

Il Ministero eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell’appellante, essendo medio tempore il figlio R.G. divenuto maggiorenne, ma l’eccezione veniva rigettata, la domanda di merito veniva accolta e l’Amministrazione veniva condannata al risarcimento del danno in favore del giovane danneggiato.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi incentrati tutti sul sopravvenuto difetto di legittimazione passiva del genitore, nei confronti di R.E. e R.G., per la cassazione della sentenza n. 3269/2013, depositata dalla Corte d’Appello di Napoli in data 19.9.2013, non definitiva, e della successiva sentenza definitiva n. 3318/2014, notificata il 9.10.2014.

Resistono i R. con controricorso.

Con il primo motivo il Ministero deduce la violazione degli artt. 81 e 99 c.p.c. per la carenza di legittimazione attiva di R.E..

Sostiene che la corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’appello fosse stato proposto sia dal genitore che dal figlio, nel frattempo divenuto maggiorenne, e che per questo motivo il giudice d’appello non avrebbe adeguatamente considerato l’eccezione di carenza di legittimazione attiva del padre R.E., sollevata tempestivamente dall’amministrazione.

Sostiene che non sarebbe neppure possibile una interpretazione conservativa dell’atto di appello, essendo stata la domanda proposta fin dall’inizio esclusivamente nell’interesse del minore, e non anche del genitore, che non ebbe mai a formulare domanda risarcitoria per danno proprio.

Con il secondo motivo, l’amministrazione denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. riconducibile sub art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per l’omessa pronuncia in relazione alla proposta eccezione di difetto di rappresentanza processuale in capo al genitore del figlio divenuto maggiorenne prima della proposizione dell’impugnazione.

In via subordinata, con il terzo motivo, nel caso in cui la Corte dovesse ritenere che l’impugnazione in appello fosse stata proposta dall’avv. Zito per entrambi i R., denuncia la violazione degli artt. 83 e 84 c.p.c. non avendo il giovane Giuseppe R. conferito alcuna procura all’avv. Zito.

I controricorrenti a loro volta eccepiscono preliminarmente la inammissibilità del ricorso, perchè notificato fuori termine, ovvero un anno e 48 giorni dopo la pubblicazione della sentenza non definitiva.

L’eccezione preliminare è infondata.

Se una parte si avvale della facoltà di impugnare la sentenza non definitiva insieme a quella definitiva, quanto alla decorrenza del termine per impugnare congiuntamente entrambi i provvedimenti si fa riferimento alla data di pubblicazione dell’ultimo provvedimento. In questo senso, v. il principio espresso da Cass. n. 7089 del 2017: In tema di sentenze non definitive, i termini per la proposizione del ricorso per cassazione contro le stesse, ove venga formulata riserva, stante la scelta per l’unitarietà del procedimento impugnatorio, decorrono dalla notifica o dalla pubblicazione della sentenza definitiva, sicchè nell’ipotesi in cui il ricorrente deduca, anche implicitamente, che la sentenza definitiva gli è stata notificata, la mancata produzione della stessa corredata dalla relata di notifica determina l’improcedibilità dell’unico ricorso proposto avverso le due sentenze, a nulla rilevando il rituale deposito della sentenza non definitiva”.

E in ogni caso, è affermazione degli stessi controricorrenti che il ricorso è stato avviato per la notifica l’ultimo giorno utile: se il procedimento notificatorio è pervenuto a buon fine, come nella specie, ai fini della tempestività della notificazione rileva il momento in cui l’atto è stato consegnato dal notificante per la notifica (nel caso di specie, nei termini per proporre impugnazione, benchè l’ultimo giorno), e non la data in cui il procedimento notificatorio è stato completato.

Controllato il fascicolo d’ufficio, attività consentita e dovuta essendo stata denunciata la presenza di un vizio processuale, il ricorso è infondato.

La domanda di risarcimento danni è stata proposta sempre ed esclusivamente in favore del diretto danneggiato, R.G., e soltanto in suo favore è stata accolta: in primo grado essa è stata proposta dal padre, ma non in proprio, bensì come genitore esercente la potestà sul figlio allora minorenne; in appello essa è stata riproposta, sia dal padre (che era parte formale del giudizio di primo grado), non in proprio ma sempre in nome e per conto del figlio diventato nel frattempo maggiorenne, sia dal figlio: sono presenti entrambi nella intestazione dell’atto, e sull’originale dell’atto di appello entrambi rilasciano e sottoscrivono la procura al difensore (l’atto recita: ” R.E. nato…., in qualità di genitore legale rappresentante esercente, nel giudizio di prime cure la patria potestà sul figlio, allora minore, R.G.”, e prosegue CC entrambi domiciliati…ed elettivamente domiciliati…”). Eventuali imprecisioni contenute nell’atto di appello non sono in ogni caso idonee neppure a mettere in dubbio che la domanda sia stata proposta dal soggetto sostanzialmente legittimato, ovvero dal figlio R.G., e che essa sia stata accolta in suo favore.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, tuttavia, trattandosi di una Amministrazione dello Stato, è esente dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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