Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23658 del 11/11/2011
Cassazione civile sez. I, 11/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23658
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 138-2009 proposto da:
D.F.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso l’avvocato DI PIERRO
NICOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGI LUCIANO, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
SAN GIOVANNI DEL DOTT. BRUNETTO MANCINI & C. SOCIETA’
DI
INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA (C.F. (OMISSIS)), in persona del Commissario
liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DI
FRANCIA 197, presso l’avvocato LEMME GIULIANO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BIGLIARDI ALBERTO, giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1148/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 22/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato DI PIERRO, con delega, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato LEMME che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale è stata respinta l’opposizione allo stato passivo della l.c.a. della “S GIOVANNI DEL DOTT. BRUNETTO MANCINI & C SIM SPA” proposta ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 87 da D.F.S. contro l’esclusione del proprio credito di Euro 20.000,00 per provvigioni maturate in seguito a prestazioni lavorative e di Euro 22.868,71 per investimenti effettuati. Contro la sentenza di appello il D.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso la liquidazione coatta intimata, la quale in via preliminare eccepisce l’inammissibilità per tardività del ricorso.
1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.
2.- L’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dalla procedura resistente è fondata perchè il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 88, comma 2 dispone che “Il termine per il ricorso per cassazione è ridotto alla metà e decorre dalla data di notificazione della sentenza di appello”.
Nella concreta fattispecie la sentenza di appello, come ammette lo stesso il ricorrente, è stata notificata il 5.11.2008 mentre la notificazione del ricorso è stata richiesta soltanto il 22.12.2008 (ed eseguita il 29.12.2008). Quindi oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione previsto dalla disciplina innanzi menzionata.
Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011