Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23657 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. I, 11/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17176-2006 proposto da:

C.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati DE PASQUALE VALENTINA, GRASSELLINI MASSIMO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI CROTONE S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

COLA DI RIENZO 69, presso l’avvocato COSIMINI GIOVANNI BATTISTA,

rappresentata e difesa dagli avvocati CAPOGRECO GIUSEPPE, COSTARELLA

GIUSEPPE, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 789/2005 del GIUDICE DI PACE di DAVOLI (CZ),

depositata il 29/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice di Pace di Davoli, con sentenza 13/12/2005-29/12/2005, rigettava la domanda di C.P., di condanna della Banca Popolare di Crotone alla restituzione delle somme illecitamente richieste ed ottenute applicando sulla sorte capitale dello scoperto di conto tassi di interesse a capitalizzazione trimestrale in violazione dell’art. 1283 c.c., dall’inizio del rapporto, gennaio 1983, sino alla chiusura del conto, dicembre 1998, pari ad Euro 805,43, oltre interessi, ed i danni non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa.

La Banca eccepiva la nullità della domanda, la prescrizione e l’infondatezza nel merito.

Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda del C. “per nullità della stessa per il combinato disposto dell’art. 163 c.p.c., comma 3, nn. 3, 4 e 5 e art. 164 c.p.c., comma 4”, non avendo l’attore fornito la prova dell’an debeatur, non potendosi supplire nè con la chiesta C.T.U. contabile nè con l’ordine di esibizione alla controparte, trattandosi di documenti che il correntista avrebbe dovuto avere e conservare.

Ricorre il C. sulla base di un unico motivo. La Banca ha depositato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con unico motivo, il ricorrente denuncia vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione ad ambedue le argomentazioni adottate dal 1^ Giudice.

2.1.- Il ricorso per cassazione è inammissibile. Ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3, nel testo applicabile ratione temporis antecedente alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, ex art. 27, comma 1 (la sentenza è stata depositata infatti prima dell’entrata in vigore della modifica in oggetto) sono inappellabili le sentenze del Giudice di pace pronunciate secondo equità; secondo l’art. 113 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis, e quindi nel testo modificato del D.L. n. 18 del 2003, convertito con modificazioni nella L. n. 63 del 2003, atteso che il giudizio risulta instaurato dopo il 10/2/2003 (risulta dalla sentenza l’iscrizione a ruolo nel 2005), il Giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento Euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c. (di tale fattispecie non v’è alcun riscontro nel caso). Il C. ha proposto in giudizio la domanda di condanna della Banca Popolare di Crotone alla restituzione dell’importo di Euro 805,43, per gli interessi anatocistici applicati, oltre gli interessi dal dovuto al saldo, nonchè la domanda di condanna della convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa.

Trova applicazione nel caso l’indirizzo espresso dalle S.U. nella pronuncia 917/1999, secondo il quale, qualora insieme con una domanda di valore determinato ed inferiore al limite della competenza del Giudice adito, sia stata proposta altra domanda senza precisazione della somma richiesta, il principio del cumulo di cui all’art. 10 c.p.c., comma 2 opera sempre, con spostamento della competenza al Giudice superiore, salva l’ipotesi in cui l’attore dichiari in modo non equivoco di volere contenere il valore della domanda entro il detto limite, e cioè in misura pari alla differenza tra questo ed il valore espressamente determinato dall’altra domanda: in applicazione di detto criterio, il S.C., avuto riguardo alla domanda di importo di poco inferiore ai due milioni di lire, oltre la relativa Iva, ha ritenuto superato il limite di valore rilevante ai fini dell’inappellabilità delle sentenze del Giudice di pace e quindi inammissibile il ricorso per cassazione (sul principio, in senso conforme, vedi le successive pronunce 7772/00, 8480/02,19240/04).

Nel caso di specie, in forza del cumulo delle domande, il valore della causa supera il limite di Euro 1100,00, entro il quale le sentenze del Giudice di pace sono inappellabili e quindi ricorribili per cassazione, dovendo pertanto ritenersi la pronuncia appellabile.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 600,00, oltre Euro 200,00 per spese; oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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