Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23657 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 10/10/2017, (ud. 18/05/2017, dep.10/10/2017),  n. 23657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1778-2015 proposto da:

C.R., S.N., S.S.,

S.C., considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati

VITO DI GRAZIANO, SALVATORE DI GIORGI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA già FONDIARIA SAI SPA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE, 44, presso lo studio dell’avvocato

CARLA SILVESTRI, che la rappresenta e difende giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1772/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 31/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha

concluso chiedendo l’improcedibilità dell’inammissibilità,

statuendo sul contributo unificato ed emettendo condanna aggravata

alle spese; in subordine rimette il ricorso alle Sezioni Unite per

statuire sull’ambito di applicazione, anche ratione temporis,

dell’art. 96 c.p.c. e art. 385 c.p.c., comma 4.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza 31.10.2014 n. 1772, riformando la decisione di prime cure, ha rigettato l’appello principale proposto da C.R. – in qualità di coniuge di S.V. e di esercente la potestà genitoriale sul minore S.N. – S.S. e S.C., ed ha invece accolto l’appello incidentale proposto da Fondiaria SAI Ass.ni s.p.a. n.q. di impresa designata dal FGVS, rilevando come la descrizione, riportata nell’atto di citazione, del sinistro stradale – nel quale era rimasto coinvolto S.V. il quale aveva riportato gravi lesioni personali cadendo dal proprio motociclo a causa del tamponamento di un veicolo Fiat Punto di colore bianco subito dileguatosi – non aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dai due testi escussi, dalle quali emergevano plurime contraddizioni intrinseche ed estrinseche rispetto alle altre risultanze istruttorie (accertamenti svolti nella immediatezza dalla PG dai quali risultava che nessuna delle persone presenti aveva assistito al fatto; danni materiali rilevati sul ciclomotore in sequestro incompatibili con un tamponamento; presenza lungo la strada percorsa dal ciclomotore di una scia di nafta per alcune centinaia di metri che aveva reso il fondo viscido). Il Giudice di appello, pertanto, condannava gli appellanti principali a restituire alla società assicurativa le somme da questa corrisposte in esecuzione della sentenza esecutiva di prime cure, a titolo di provvisionale e di risarcimento danni.

La sentenza di appello, notificata in data 14.11.2014, è stata impugnata per cassazione da C.R., N., S. e S.C., con ricorso notificato in data 12.1.2015, e nuovamente notificato in data 20.1.2015, con il quale sono stati dedotti vizi di “error in judicando” e vizio di omessa considerazione di fatti decisivi.

Resiste UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a. (società derivata dalla fusione per incorporazione di Fondiaria Ass.ni s.p.a. ed UNIPOL Ass.ni s.p.a.) n. q. di impresa designata FGVS, con controricorso e memoria illustrativa ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, eccependo la inammissibilità del ricorso del quale chiede il rigetto.

Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte instando per la improcedibilità, nonchè per la inammissibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c. e art. 325 c.p.c., comma 2 con condanna aggravata del soccombente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3 ovvero art. 385 c.p.c., comma 4.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Le eccezioni pregiudiziali di improcedibilità ex art. 369 c.p.c. e di inammissibilità del ricorso sono infondate, non trovando in conseguenza accoglimento la conseguenziale richiesta del Pubblico Ministero di applicazione della sanzione ex art. 385 c.p.c., comma 4, norma applicabile alla fattispecie ratione temporis.

La sentenza di appello è stata notificata in data 14.11.2014, come risulta dalla relata di notifica allegata alla sentenza prodotta nel fascicolo processuale di parte ricorrente.

I ricorrenti hanno provveduto volontariamente a rinnovare in data 20.1.2015 la notifica del ricorso per cassazione già effettuata in data 12.1.2015, in quanto nella prima relata di notifica era stato riportato in modo errato il cognome del difensore domiciliatario della società assicurativa (indicato come avv. “Greco” in luogo del corretto “Grieco”).

Ritiene il Collegio ritualmente eseguita la prima notifica, perfezionatasi in data 12.1.2015, del ricorso per cassazione. Tanto in considerazione, non soltanto della natura di errore meramente materiale cui deve ascriversi la omessa indicazione della vocale “i” nel cognome del legale, ma principalmente del carattere immediatamente “riconoscibile” che presentava per il destinatario, trattandosi di errore che non impediva, comunque, la agevole identificazione anagrafica (per il resto corretta: “procuratore costituito avv. Giambattista Gr(i)eco con studio in Palermo via Libertà n. 159”) del difensore domiciliatario della società assicurativa, specificamente indicata nella stessa relata.

In conseguenza deve ritenersi inefficace l’illegittimo rifiuto – attestato nella relata – opposto dal legale alla ricezione dell’atto notificato – cui non può conseguire pertanto l’effetto decadenziale dal termine di impugnazione ex art. 325 c.p.c., comma 2 -, avendo il procedimento notificatorio comunque raggiunto lo scopo (art. 156 c.p.c., comma 3) di portare il ricorso a conoscenza della parte intimata presso il domicilio eletto.

Il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 2700 c.c.; vizio di omesso esame di un fatto decisivo) è manifestamente infondato.

L’assunto dei ricorrenti secondo cui la Corte d’appello avrebbe attribuito al rapporto dei Carabinieri di Partinico ed alla allegata relazione di servizio, efficacia di piena prova fidefaciente ex art. 2700 c.c. in violazione dei limiti prescritti dalla norma in tema di efficacia probatoria dell’atto pubblico, è inconferente in quanto non coglie la “ratio decidendi”.

Il Giudice di appello – diversamente da quanto opinato dalla difesa della ricorrente – non ha affatto riconosciuto valore di prova alle “valutazioni espresse” o alle notizie apprese “de relato” o ancora alle “soggettive convinzioni” raggiunte dai verbalizzanti in esito all’esame di documenti (ipotesi considerate appunto nelle sentenze di questa Corte richiamate dai ricorrenti: Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 3973 del 18/04/1998; id. Sez. L, Sentenza n. 1786 del 17/02/2000. Vedi anche: Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10128 del 25/06/2003; id. Sez. 5, Sentenza n. 12577 del 08/07/2004), ma si è limitato ad utilizzare il contenuto estrinseco del rapporto e della relazione di servizio nella parte in cui è data attestazione dell’attività compiuta dal verbalizzante e delle dichiarazioni dallo stesso ricevute – come termine di verifica della attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, pervenendo in esito a tale esame alla conclusione che la elisione delle risultanze istruttorie, rispettivamente favorevoli e contrarie alla tesi dei danneggiati, portava – ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 1 – alla insussistenza della dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa.

Tanto è sufficiente al rigetto della censura, che si palesa manifestamente infondata anche sotto l’ulteriore profilo – che emerge dalla esposizione – della violazione dell’art. 2729 c.c., laddove la ricorrente vorrebbe ipotizzare una gerarchia probatoria tra le risultanze istruttorie tale per cui il verbale della PG, non potrebbe assurgere a prova presuntiva e quindi sarebbe inidoneo ad inficiare la prova “tipica” per testi. Premesso, infatti, che nè il codice di rito, nè quello di diritto sostanziale, introducono livelli gerarchici tra i mezzi di prova tipici od atipici – volti a limitare il principio, affermato dall’art. 116 c.p.c., comma 1, del libero e prudente apprezzamento delle fonti di prova, affidato in via esclusiva al Giudice di merito, e premesso ancora che la prova per presunzioni ex art. 2726 c.c.costituisce prova “completa” alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, di controllarne l’attendibilità, di scegliere, tra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione, salvo il limite della motivazione del proprio convincimento da parte del giudicante e quello della ammissione dell’eventuale prova contraria al fatto ignoto che si pretende di provare tramite presunzioni, ove ciò sia richiesto da una delle parti e la relativa prova non risulti inammissibile o ininfluente (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 4743 del 04/03/2005), è appena il caso di osservare come sia manifestamente errata in diritto la ipotizzata equiparazione “verbale PG (recte gli elementi circostanziali accertati) – prova presuntiva”, tenuto conto che la struttura della “praesumptio hominis”, come delineata dagli artt. 2726 e 2729 c.c., secondo cui la prova logica è il “risultato” di una operazione inferenziale che astrae dal fatto noto (indizio) la conoscenza del fatto ignorato, non consente di confondere gli indizi (fatti oggettivamente accertati dai verbalizzanti: 1-assenza di persone presenti al momento del sopralluogo che abbiano assistito al sinistro stradale; 2-dichiarazioni negative rese al proposito da un cittadino polacco, risultato essere il coniuge di uno dei testi successivamente escussi; 3-mancato rinvenimento del casco protettivo sul luogo del sinistro; 4-danni materiali riportati dal ciclomotore rilevati nel verbale di sequestro del mezzo) con la prova presuntiva dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto controverso.

Quanto poi alla denuncia di omessa considerazione da parte del Giudice di merito del “fatto” indicato nella c.t.u. medico legale (l’ausiliario ha ritenuto che la ipotesi di una caduta accidentale del motociclo a causa della sostanza viscida lasciata sulla strada non fosse accreditabile, non essendo state rilevate lesioni escoriative da strisciamento al suolo sulla persona del S.), la censura, prospettata sotto il vizio omissivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve ritenersi infondata in quanto la assenza di lesioni escoriative da trascinamento, è stata invece debitamente esaminata ma non è stata ritenuta dirimente dalla Corte d’appello in quanto: a) basata sul presupposto ipotetico del tamponamento tra i due veicoli, prescindendo inoltre dalle ulteriori risultanze istruttorie acquisite al giudizio che non confermavano tale ipotetica dinamica del sinistro; b) fondata sul presupposto, anch’esso ipotetico, secondo cui la perdita di controllo del motociclo e la conseguente caduta avrebbe comportato anche uno scivolamento sulla strada del mezzo e del conducente, essendo invece compatibili le lesioni personali ed i danni materiali riscontrati con una diversa dinamica del sinistro (violento impatto sul terreno non accompagnato da trascinamento).

Il secondo motivo (violazione art. 115 c.p.c., comma 2; vizio di motivazione) è inammissibile, in quanto rivolto a contestare il convincimento tratto dal Giudice di merito sulle risultanze probatorie, riproponendo una differente prospettazione dei fatti, volta a privilegiare la tesi sostenuta dal CTU, secondo cui non vi sarebbe stata caduta accidentale a causa di macchie di nafta, rispetto alle opposte conclusioni cui sono pervenuti i Giudici di appello.

Trattasi quindi di censura attinente a valutazioni di merito, per antonomasia estranea al sindacato di legittimità circoscritto ai soli vizi tassativamente indicati nell’art. 360 c.p.c., atteso che la nuova formulazione del vizio cd. motivazionale, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”), ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, occorrendo pertanto, quale requisito di ammissibilità della censura ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), la specifica indicazione: a) di un fatto storico secondario o principale, b) che tale fatto abbia costituito oggetto di discussione e risulti dimostrato in giudizio, ma risulti del tutto omesso dal Giudice nella valutazione selettiva e comparativa del materiale probatorio, c) che tale fatto rivesta carattere “decisivo”, nel senso che ove fosse stato debitamente considerato, avrebbe determinato con certezza una diversa decisione. Pertanto non è più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali – acquisiti al rilevante probatorio – ritenuti dal Giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016). Inconferente al riguardo è la censura dedotta come violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2, (che concerne il diverso istituto del “fatto notorio” utilizzabile dal Giudice, indipendentemente dal potere dispositivo sulla prova attribuito alle parti), tenuto conto che, nella specie, la Corte territoriale non ha contestato il giudizio medico-legale di compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro descritto in citazione, ma si è limitata ad affermare che tale giudizio non escludeva la compatibilità anche con una diversa causalità del sinistro per caduta accidentale.

Il terzo motivo (violazione e falsa applicazione “delle norme citate ut supra” e dell’art. 238 c.p.p. e dell’art. 24 Cost.; omesso esame di fatti decisivi) è palesemente infondato, quanto alla censura di “error juris” ed inammissibile, quanto alla censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Manifestamente infondata è la censura di violazione dell’art. 238 c.p.p., norma processuale applicabile per analogia – secondo i ricorrenti – al verbale di Polizia giudiziaria nel quale sono state ricevute le dichiarazioni rese a s.i.t., in data 10.6.2004, dalla Sz. (successivamente escussa a teste nel giudizio), in quanto tali dichiarazioni erano state assunte in difetto delle garanzie del contraddittorio.

Orbene, premesso che non è ben chiaro se il ricorrente ipotizzi la violazione di un obbligo, che graverebbe sugli Ufficiali ed agenti di PG, di invitare anche il soggetto offeso o che possa aver subito un danno a nominare un proprio difensore – a prescindere dall’esercizio della querela o dell’azione civile di danno – dal quale farsi assistere nel compimento dell’atto di indagine – raccolta sommarie informazioni -, è appena il caso di osservare come, da un lato, una siffatta prescrizione non si rinviene neppure nel processo penale – art. 351 c.p.p. e art. 362 c.p.p., comma 1-; dall’altro che la categoria della “inutilizzabilità” della prova ex art. 191 c.p.p. – posta a tutela del diritto di difesa dell’imputato: cfr. art. 193 c.p.p., commi 3 e 7, art. 197 bis c.p.p., comma 5, artt. 203,240,270 e 271 c.p.p., art. 350 c.p.p., commi 6 e 7 – non è contemplata nell’ordinamento processuale civile, non venendo in rilievo, nei giudizi in cui si controverte di diritti aventi fonte in rapporti di diritto privato, le medesime esigenze di garanzia richieste invece dal giudizio penale di cui l’art. 238 c.p.p., comma 1, è espressione -, tenuto conto della diversa rilevanza degli interessi che vengono in questione nel giudizio penale (status libertatis) ed in quello civile nel quale il Giudice non incontra limiti nella tipicità del mezzo probatorio. Nel giudizio civile, infatti, le prove atipiche sono comunque utilizzabili (salvo che il mezzo di prova costituisca “ex se” – per il suo modo di essere – lesione di un diritto fondamentali della persona) in relazione alla maggiore o minore efficacia probatoria ad esse riconosciuta dal Giudice di merito, non sussistendo – nè potendo essere censurato in cassazione – alcun vizio invalidante la formazione della prova atipica, per essere stata questa assunta nel diverso processo in violazione di regole a quello esclusivamente applicabili, neppure se tale vizio integri un difetto della garanzia del contraddittorio, atteso che nel giudizio civile il contraddittorio sulla prova viene assicurato dalle forme e modalità “tipizzate” di introduzione della stessa nel giudizio, che trovano disciplina nella fase istruttoria del processo volta ad assicurare la discussione in contraddittorio delle parti sulla efficacia dimostrativa del mezzo atipico in ordine al fatto da provare (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 11555 del 14/05/2013; id. Sez. 1, Sentenza n. 17392 del 01/09/2015; id. Sez. 2 -, Sentenza n. 1593 del 20/01/2017, con specifico riferimento al verbale di “sommarie informazioni testimoniali”). Deve, pertanto, ribadirsi il principio di diritto secondo cui “il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche le prove raccolte in un diverso processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito; ne consegue che non è deducibile in sede di legittimità la violazione del contraddittorio rispetto al processo di provenienza, per farne ridondare la nullità nel processo di approdo, senza dedurre vizi del contraddittorio in quest’ultimo processo, poichè a rilevare è l’effettiva esplicazione del contraddittorio nel processo nel quale la prova viene utilizzata” (cfr. Corte cass. 11555/2013 cit.).

Quanto al vizio di omessa considerazione di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dedotto con lo stesso motivo di ricorso, è palese la inammissibilità della censura in quanto diretta a richiedere una non consentita rivalutazione del complesso probatorio, come valutato dalla Corte territoriale con giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità in relazione al convincimento raggiunto da quel Giudice, non essendo stato indicato dal ricorrente alcun “fatto storico”, principale o secondario, del tutto omesso e da ritenere decisivo rispetto alla prova della esistenza od inesistenza della fattispecie costituiva del diritto fatto valere in giudizio.

In conclusione il ricorso va rigettato e la parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso principale.

Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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