Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23656 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 27/10/2020), n.23656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24830-2018 proposto da:

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

C. COLOMBO 436, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO RIEDI, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALBERTO BRIGNOLO,

TEODORO BUBBIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. P. DA PALESTRINA, 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI

STEFANI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5004/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la s.r.l. (OMISSIS) in liquidazione ricorre per cassazione, con un unico mezzo, contro la sentenza della corte d’appello di Roma che ne ha respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento;

la curatela e la creditrice istante (Agenzia delle entrate Riscossione) non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – con l’unico motivo di ricorso la società censura la sentenza per violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 1, per aver ritenuto esistente il presupposto soggettivo in virtù dell’assunta forma societaria senza considerare il dato sostanziale escludente lo svolgimento in concreto di attività commerciale, essendosi trattato di società finalizzata a consentire ai professionisti di svolgere in forma associata l’attività di commercialista;

tanto essa dice esser stato comprovato dalla descrizione dell’attività concretamente svolta in base alle fatture prodotte in giudizio;

II. – il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.;

l’impugnata sentenza ha osservato che l’esercizio di una professione intellettuale non è in sè ostativo all’acquisto della qualifica di impresa commerciale quando costituisca “elemento di un’attività organizzata in forma di impresa, come nella specie risulta dall’oggetto sociale”;

l’affermazione è corretta in diritto;

l’attività economica organizzata nella forma della società di capitali costituisce impresa commerciale e non rileva in tal caso che in concreto, rispetto all’oggetto sociale, si dica che l’attività commerciale non sia stata svolta; difatti le società costituite nelle forme previste dal c.c. e aventi a oggetto un’attività commerciale sono assoggettabili al fallimento indipendentemente dall’effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento stesso della loro costituzione;

mentre difatti l’imprenditore commerciale individuale è identificato dall’esercizio effettivo dell’attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione (v. Cass. n. 23157-18), realizzandosi l’assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile per l’impresa non collettiva stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale (v. Cass. n. 25730-16, Cass. n. 8694-01);

III. – nel caso specifico la sentenza ha rilevato che era stata organizzata un’attività in forma di impresa societaria mediante costituzione di una s.r.l., e che ciò risultava “dall’oggetto sociale”;

ne segue che il ricorso, nella genericità dell’enunciato facente leva sull’attività concretamente svolta, non ottiene di superare l’orientamento al quale la corte territoriale si è attenuta.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

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