Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23656 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. III, 24/09/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 24/09/2019), n.23656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 26636 del ruolo generale dell’anno

2016 proposto da:

M.T., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Nicola Staniscia (C.F.:

STNNCL59R17H501S);

– ricorrente –

nei confronti di:

EQUITALIA SUD SPA E ROMA CAPITALE (C.F. NON INDICATI);

– intimate –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 10010/2016,

pubblicata il 18/05/2016;

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del

13/09/2019 dal Presidente Consigliere Dott. Franco De Stefano.

Fatto

RILEVATO

che:

M.T. ricorre, affidandosi ad un unitario motivo, per la cassazione della sentenza n. 10010 del 18/05/2016 del Tribunale di Roma, con cui è stato respinto il suo appello contro la compensazione delle spese di lite nei confronti dell’agente della riscossione Equitalia Sud spa, liquidate invece in primo grado (per Euro 660,12, di cui Euro 151,12 per esborsi, oltre CPA ed IVA) nei confronti di Roma Capitale in sede di accoglimento della sua opposizione a cartella di pagamento per mancata previa notifica del verbale di accertamento;

le intimate non notificano controricorso ed il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma semplificata e particolarmente sintetica, per le ragioni indicate nelle note del Primo Presidente di questa Corte 14/09/2016 e 22/03/2011;

il motivo, che censura la tesi dell’esclusione della condanna alle spese di lite dell’opposizione esecutiva esattoriale anche dell’agente della riscossione in caso di accoglimento per vizi a questo non imputabile, è manifestamente fondato: e tanto alla stregua di quanto già statuito da questa Corte a partire dalle ordinanze nn. 3099, 3101, 3105 e 3154 del 2017, seguita ancora da numerose altre, alla cui motivazione può qui bastare un integrale richiamo;

invero, sia pure per un dovere istituzionale, è l’agente della riscossione il solo soggetto che fa sorgere l’onere di contestazione in capo al debitore ed è quindi giocoforza che sia esso a sopportarne le conseguenze in dipendenza della sua veste, in caso di fondatezza delle contestazioni all’azione esecutiva da esso stesso (benchè, ripetesi, doverosamente) posta in essere; pertanto, nella controversia con cui il debitore contesti l’esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, nè – di per sè sola considerata – di compensazione delle stesse, nei confronti dell’agente della riscossione la circostanza che l’illegittimità dell’azione esecutiva sia da ascrivere all’ente creditore interessato; sicchè l’art. 92 c.p.c., non può trovare applicazione per la sola circostanza che l’opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all’ente creditore interessato;

la determinante ragione in base alla quale è stata disposta la compensazione in primo grado è quindi errata in diritto e l’appello sul punto andava accolto, sicchè è necessario accogliere il ricorso, con cassazione della gravata sentenza; ma, per la necessità di rinnovare la valutazione della sussistenza o meno di eventuali altre e differenti ragioni di compensazione in ragione di un’approfondita valutazione di tutte le peculiarità della controversia, si impone il rinvio al giudice del merito, che prenderà in esame il gravame sotto ogni aspetto diverso dall’unico scorrettamente impostato dal giudice di seconde cure, poi provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità;

infine, va dato atto che, per essere stato accolto il ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore somma pari al contributo unificato per il caso di reiezione dell’impugnazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso. Cassa la gravata sentenza e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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