Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23656 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 10/10/2017, (ud. 10/05/2017, dep.10/10/2017),  n. 23656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 873-2016 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE

28, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA RAMPELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VITO BARDUZZI giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimata –

Nonchè da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PONTEFICI

3, presso lo studio dell’avvocato GIULIANI MARCO STUDIO AVV.TI

CAPECE MINUTOLO VALENTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato ALDO

FRANCESCO SINISI giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

C.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 212/2015 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 24/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con ricorso depositato il 12 aprile 2011 presso il Tribunale di Melfi, Sezione Specializzata Agraria, C.A. ha esposto di essere divenuta proprietaria, per successione della madre Ca.An., deceduta il (OMISSIS), di alcuni fondi rustici che, al momento del decesso della dante causa, erano detenuti dal germano C.F.. Ha aggiunto che, all’esito di uno dei precedenti giudizi svolti tra le medesime parti, con sentenza del 26 marzo 2009 del Tribunale di Melfi, passata in giudicato, C.F. era stato dichiarato titolare di un rapporto di affittanza dei medesimi fondi. La ricorrente ha lamentato che il fratello F. non aveva versato i canoni di affitto e che in ogni caso aveva indicato quale data di scadenza del contratto quella del (OMISSIS). Sulla base di tali elementi ha convenuto in giudizio C.F. chiedendo accertarsi l’inadempimento, dichiararsi la risoluzione del contratto di affitto e, in subordine, la scadenza per diniego di proroga alla data del (OMISSIS). Costituitosi C.F. ha contestato le pretese, spiegando domanda riconvenzionale per sentir accertare il diritto alla proroga del contratto sino alla data del 10 novembre 2024;

con sentenza del 5 giugno 2014 il Tribunale di Potenza, Sezione Specializzata Agraria, accoglieva in parte le richieste della ricorrente, dichiarando improponibile la domanda di pagamento dei canoni e accogliendo quella di rilascio dei fondi, ma per la data del 10 novembre 2014, rigettando, conseguentemente la domanda riconvenzionale spiegata dal resistente;

avverso tale sentenza proponeva appello C.F., con ricorso del 3 settembre 2014 e C.A. spiegava appello incidentale per la declaratoria di improcedibilità e non di rigetto della domanda riconvenzionale proposta in primo grado dalla controparte;

con sentenza pubblicata il 24 agosto 2015 la Corte d’Appello di Potenza, Sezione Specializzata Agraria, rigettava l’appello principale e dichiarava inammissibile quello incidentale con condanna di C.F. al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione C.F. sulla base di quattro motivi e resiste in giudizio con controricorso C.A. spiegando, altresì, ricorso incidentale sulla base di un motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo C.F. deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 112 e 115 codice di rito, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 in quanto la Corte territoriale, pur avendo negato il vincolo del giudicato esterno tra il procedimento in oggetto e quello definito con sentenza del Tribunale di Melfi n. 85 del 2009, ha poi ricavato una serie di elementi di fatto da tale ultimo procedimento, al fine di considerare dimostrato il fatto che il rapporto di affitto tra C.F. e la madre An. risaliva all’annata agraria 1984-1985. Una siffatta valutazione sarebbe errata, non essendo possibile far scaturire, in via indiretta, da tale sentenza l’elemento centrale della data di conclusione del contratto, trattandosi di fatti narrati dalle parti in altro giudizio e questo anche in considerazione del fatto che il ricorrente, C.F., aveva sempre sostenuto che il contratto di affitto con la sorella era sorto nell’anno 1994 e C.A. non aveva mai dedotto di essere subentrata nel rapporto di affitto originariamente concluso con la madre. Infine, le prove atipiche richiamate dalla Corte territoriale in motivazione non costituiscono prova decisiva;

con il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 codice di rito e conseguente nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. La Corte, per stabilire la scadenza del contratto di affitto alla data del 10 novembre 2014, ha dovuto affermare la successione di C.A. nel contratto di affitto stipulato dalla madre Ca.An. con il figlio F., mentre tale profilo non era stato mai richiesto dalla resistente, con evidente vizio di ultrapetizione ai sensi dell’art. 112 codice di rito;

con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2698 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 codice di rito, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. La Corte territoriale avrebbe di fatto esonerato C.A. dall’onere di provare la successione nel contratto di affitto che faceva capo alla madre An., motivando la propria decisione sulla base di prove fornite direttamente da C.A., contrastanti con tesi del fratello F.;

i primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente perchè strettamente connessi e relativi al tema dell’utilizzabilità degli elementi probatori tratti dalla sentenza emessa tra le stesse parti e davanti al medesimo ufficio giudiziario nell’ambito di un separato procedimento;

la censura oggetto del primo motivo è inammissibile per difetto di specificità poichè l’argomentazione principale posta a sostegno della decisione della Corte territoriale è quella che consente al giudice civile di formare il proprio convincimento anche sulla base di prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse parti o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione (Cass., 20 gennaio 2015, n. 840). Rispetto a tale argomentazione le censure della ricorrente non colgono nel segno, poichè si limitano a ribadire un’inutilizzabilità del materiale probatorio relativo al giudizio definito dal Tribunale di Melfi, sia in termini di giudicato esterno, sia con riferimento ai singoli atti e alle singole dichiarazioni rese dalle parti nell’ambito di tale giudizio;

al contrario la motivazione della Corte territoriale si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale che consente al giudice di merito di utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti, ponendo a fondamento della decisione anche prove non previste dal codice civile (Cass. n. 4241 del 2013; n. 4652 del 2011 e n. 5440 del 2010 ed altre). Per il resto i rilievi oggetto del secondo e terzo motivo sono superati dalla circostanza incontestabile dell’autorità di giudicato del rapporto di fittanza tra Ca.An. e il figlio F., contenuta nella sentenza del Tribunale di Melfi n. 85 del 2009 e dal dato, egualmente pacifico, che le pretese azionate da C.A. nei confronti del fratello si fondano sul presupposto, non contestato, che la stessa è erede universale della defunta madre, subentrata alla stessa nella proprietà dei fondi e relativi rapporti agrari;

con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, degli artt. 112, 91 e 92 codice di rito, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 per avere la Corte territoriale adottato una motivazione sostanzialmente apparente riguardo ai rilievi formulati, contro la pronunzia sulle spese deliberata dal Tribunale il quale non avrebbe considerato, ai fini della soccombenza, che parte delle domande di C.A. non avevano trovato accoglimento;

il motivo è inammissibile poichè il sindacato della Corte di legittimità in tema di riparto delle spese è limitato alla verifica della violazione del principio del divieto di porre a carico della parte interamente vittoriosa le spese di lite. Tale profilo risulta rispettato con conseguente inammissibilità della doglianza;

l’appello incidentale condizionato, finalizzato all’improponibilità della domanda riconvenzionale, è assorbito dal mancato accoglimento del ricorso principale;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e quello incidentale, assorbito; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della insussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, trattandosi di controversia agraria.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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