Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23655 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. III, 24/09/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 24/09/2019), n.23655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 23007 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

D.N.G., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Leonardo Pugliese (C.F.:

PGLLRD66M11C136R);

– ricorrente –

nei confronti di:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE – DIREZIONE REGIONALE LAZIO, (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del procuratore D.G.A.,

rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso,

dall’avvocato Adriana Canzio (C.F.: CNZDRN75B41L049Y);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce

sezione distaccata di Taranto n. 157/2016, pubblicata il 24/03/2016;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del

13/09/2019 dal Presidente Consigliere Dott. Franco De Stefano.

Fatto

RILEVATO

che:

D.N.G., con atto articolato su due motivi e notificato il 23/09/2016, ricorre per la cassazione della sentenza della sezione distaccata di Taranto della Corte d’appello di Lecce n. 157 del 24/03/2016, con cui è stata, in accoglimento dell’appello proposto da Equitalia Sud spa, dichiarata inammissibile la sua opposizione avverso numerose cartelle esattoriali ed intimazioni di pagamento e relativi atti presupposti, proposta al Tribunale di Taranto – s.d. di Manduria;

l’intimata, ora Equitalia Servizi di Riscossione spa, resiste con controricorso; ed il ricorrente, avviato il ricorso alla trattazione camerale ex art. 380.bis.1 c.p.c., produce tardivamente memoria (pervenuta il 09/09/2019 ed inammissibili forme diverse dal deposito in cancelleria, per l’adunanza del 13/09/2019).

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma semplificata e particolarmente sintetica, per le ragioni indicate nelle note del Primo Presidente di questa Corte 14/09/2016 e 22/03/2011;

escluso che la memoria, tardivamente pervenuta, possa essere anche solo presa in considerazione;

col primo e col secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 617 e 618 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo, censurando la gravata sentenza per omesso rilievo dell’inammissibilità dell’appello per doversi qualificare l’azione come opposizione agli atti esecutivi;

i due motivi, complessivamente considerati, sono infondati;

in base al principio dell’apparenza, l’espressa qualificazione dell’azione data dal giudice che ha pronunciato la sentenza determina univocamente il rimedio impugnatorio (tra molte: Cass. 05/05/2016, n. 8958; Cass. 05/04/2016, n. 6563; Cass. 20/11/2015, n. 23829; Cass. 18/06/2015, ove richiami e riferimenti alla giurisprudenza anche risalente; Cass. ord. 02/03/2012, n. 3338, resa ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1), mentre solo in mancanza di quella la qualificazione, anche a tali fini, incombe al giudice dei gradi successivi ed infine pure a questa Corte di legittimità;

nella specie, anche solo sulla base dello stralcio della motivazione della sentenza di primo grado riportato in ricorso, è evidente che il primo giudice, argomentando per l’inesistenza del titolo esecutivo in dipendenza di pretesi vizi della notifica di atti da parte dell’agente della riscossione, ha in modo univoco imposto la qualificazione dell’azione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.: ciò che ha legittimato la forma dell’appello, salvo poi a verificare nella sostanza il rispetto invece in concreto mancato – dei requisiti dell’azione come invece correttamente da qualificare e, così, in primis la sua tempestività una volta ricondotte le contestazioni nell’alveo dell’opposizione formale per difetto di notifica di atti presupposti (esclusa la qualificazione come opposizione ex art. 615 c.p.c. da Cass. Sez. U. 22080/17);

il ricorso va pertanto rigettato e le spese del presente giudizio poste a carico del soccombente ricorrente;

infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – di quanto in dispositivo in tema di contributo unificato per il caso di reiezione dell’impugnazione.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4.100,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre accessori nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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