Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23655 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. I, 11/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 1406 del R.G. anno 2006 proposto da:

Banca Popolare di Lanciano e Sulmona s.p.a. domiciliata in ROMA, via

Ruggero Fauro 102 presso l’avv. Alessio Costantini con l’avv. La

Morgia Augusto del Foro di Pescara che la rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Centrobanca s.p.a. – Banca di Credito Finanziario e Mobiliare, dom.ta

in Roma via di Val Gardena 3 presso l’avv. Lucio De Angelis con

l’avv. Tarzia Giorgio del Foro di Milano che la rappresentano e

difendono per procura speciale notarile;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2339 in data 8.10.2005 della Corte di Appello

di Milano;

udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 6.10.2011 dal

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito, per la controricorrente, l’avv. Lucio De Angelis;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Centrobanca s.p.a. con atto del 17.11.2000 convenne innanzi al Tribunale di Milano la soc. Banca Popolare di Sulmona e Lanciano sull’assunto di aver erogato due finanziamenti alla soc. Proteo per la costruzione di uno stabilimento in (OMISSIS) corrispondendo la somma di L. 3.832.000.000 senza che la mutuataria provvedesse al rimborso, di aver pertanto disposto la risoluzione del contratto il 18.3.1994, di aver escusso la rilasciata fidejussione parziale (sino a L. 1 miliardo) ma di non aver avuto il pagamento posto che la fidejubente opponeva che la garanzia era condizionata all’integrale erogazione dei finanziamenti. Costituitasi la Banca Popolare, il Tribunale di Milano, con sentenza 2735 del 2003, accolse la domanda.

La Banca Popolare di Lanciano e Sulmona propose quindi appello ma la Corte di Milano, con sentenza 8.10.2005, lo respinse, affermando in motivazione che la tesi della esistenza di una condizione sospensiva dell’operatività della fidejussione alla avvenuta erogazione di mutuo di importo superiore a L. 8.861.340.000, era priva di fondamento, che la lettera dell’accordo, chiaro nel delineare una obbligazione di garanzia sino alla somma di L. 1 miliardo, collimava con la sua ratto, che la previsione del comma 2 della clausola configurava una previsione di liberazione immediata del fideiussore al pagamento del primo miliardo di rate di restituzione del mutuo (in deroga alla regola per la quale il fideiussore parziale si sarebbe liberato solo ad estinzione integrale del debito). Per la cassazione di tale sentenza, not. il 17.11.2005, Banca Popolare di Lanciano e Sulmona ha proposto ricorso il 3.1.2006 al quale ha resistito Centrobanca con controricorso del 7.2.2006. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso si impugna l’interpretazione resa dalla Corte di Milano come frutto di lettura contra legem (art. 1362 e 1370 c.c.) ed arbitraria delle clausole contrattuali. Il ricorso riporta interamente il testo di dette clausole e quindi trascrive la motivazione della sentenza (pagg. da 11 a 16) per poi dare la propria lettura delle due proposizioni contenute nella convenzione di fidejussione. Centrobanca eccepisce, dal canto suo, la inammissibilità della censura, essa essendo stata proposta per accreditare una propria lettura della convenzione ritenuta (più) plausibile e non già per additare violazioni dei canoni ermenutici o illogicità di argomentazione, canoni ed illogicità nella specie – rispettivamente – affatto osservati e del tutto assente. Il ricorso è privo di alcuna consistenza. Si imputa alla Corte territoriale di essersi rifugiata nella constatazione della mancanza di espressa previsione della condizione sospensiva di azionabilità della garanzia fidejussoria (e cioè l’integrale erogazione del finanziamento) là dove sarebbe stato possibile desumere dall’accordo una volontà di condizionamento, vieppiù in presenza di un testo a lettura univoca, sol che si fosse data alla espressione letterale la indiscutibile collocazione privilegiata che meritava. Rileva il Collegio che la censura espone solo la possibilità di una diversa interpretazione della formula in disamina senza evidenziare quale elemento normativo o logico avrebbe imposto di adottarla. Il disposto dell’art. 1362 c.c. viene infatti invocato come “fonte” di norme applicabili astrattamente ma non se ne trae la regola d’obbligo del caso di specie, in tal senso non valendo il richiamo al carattere prioritario della interpretazione letterale senza che ci sia fatti carico della valutazione di impervietà morfologica che la sentenza ha dato del testo stesso. Si addebita poi alla sentenza una lettura fuorviante della clausola di graduale liberazione del fideiussore, male avendo la Corte di Milano ritenuto che fosse coerente con la liberazione stessa, al momento del rimborso del primo miliardo di lire di capitale, la esclusione della ipotizzata operatività della garanzia sino a che non fossero state erogate tutte le L. 9.861.340.000 del finanziamento: l’addebito non evidenzia alcun profilo di illogicità ma si sostanzia solo nella enfatica sottolineatura della maggior plausibilità della propria lettura della clausola di decurtazione esaminata. Le difese poste in memoria reiterano le argomentazioni del ricorso. Ebbene, e come rilevato da Centrobanca, non sono addotte, a contrastare la sostenibilità della interpretazione data, nè violazioni specifiche dei canoni ermenutici nè gravi illogicità di argomentare ma solo le proprie, più “persuasive”, interpretazioni del testo. E pare appena il caso di ricordare che questa Corte (da ultimo Cass. nn. 10554, 19044 e 23635 del 2010), ha sempre ritenuto che tali censure non siano consentite in sede di legittimità. Le spese si liquidano secondo soccombenza alla luce del valore dichiarato della controversia.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la soc. Banca Popolare di Lanciano e Sulmona a pagare alla soc. Centrobanca, controricorrente, le spese di giudizio per Euro 15.200 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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