Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23655 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 10/10/2017, (ud. 10/05/2017, dep.10/10/2017),  n. 23655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28843-2015 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 95,

presso lo studio dell’avvocato PANEBIANCO ANTONELLA STUDIO DANIELA

COMPAGNO E, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI MOTOLESE

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.B., AGRICOLA GENAGRICOLA GENERALI AGRICOLTURA SPA;

– intimati –

Nonchè da:

SOCIETA’ AGRICOLA GENAGRICOLA – GENERALI AGRICOLTURA SPA, in persona

del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante

legale Signor D.P.R., elettivamente domiciliata in

ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato

LUIGI BIAMONTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PIER LUIGI BIAMONTI giusta procura speciale notarile in atti al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

B.C., B.B.;

– intimati –

nonchè da:

B.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI

63, presso lo studio dell’avvocato FOTI GIOVANNI, da cui è

rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

SOCIETA’ AGRICOLA GENAGRICOLA – GENERALI AGRICOLTURA SPA, in persona

del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante

legale Signor D.P.R., elettivamente domiciliata in

ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato

LUIGI BIAMONTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PIER LUIGI BIAMONTI giusta procura speciale notarile in atti;

– controricorrente –

e contro

B.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2142/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Velletri, Sezione Specializzata Agraria, con sentenza pubblicata il 20 novembre 2013, pronunziando sulle cause riunite relative all’opposizione ai sensi dell’art. 615 codice di rito, depositata il 28 novembre 2011 e al giudizio di merito, ai sensi dell’art. 616 c.p.c., introdotto dall’opposizione ai sensi degli artt. 615 e 619 codice di rito, depositata il 23 aprile 2012, rigettava le opposizioni proposte da B.C., figlio di B.B. (deceduto nel (OMISSIS)) e padre di B.B. (debitore esecutato), avverso l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Specializzata Agraria n. 1371 del 2011 che aveva condannato B., quale occupante senza titolo, al rilascio in favore della S.p.A. INF Società Agricola, di un terreno e relativa unità immobiliare siti in (OMISSIS), compensando le spese del giudizio tra le parti;

avverso tale decisione B.C. proponeva appello, con ricorso depositato il 16 maggio 2014, deducendo l’intervenuta interversione della detenzione in possesso e la conseguente acquisizione dell’immobile per intervenuta usucapione ultraventennale. Costituitosi tardivamente B.B. aderiva all’appello principale, mentre la società agricola Genagricola Generali Agricoltura S.p.A., incorporante per fusione la INF Società agricola S.p.A. si opponeva all’impugnazione spiegando, in via riconvenzionale, appello incidentale per sentir accogliere l’eccezione di usucapione in favore della stessa società;

con sentenza depositata il 15 giugno 2015 la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello proposto da B.C., con adesione di B.B. condannando entrambi in solido al pagamento delle spese in favore della società appellata;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione B.C. sulla base di due motivi. Resiste la società agricola Genagricola-Generali Agricoltura-S.p.A. con controricorso e ricorso incidentale condizionato. B.B. deposita controricorso per cassazione, con ricorso incidentale adesivo rispetto alla posizione del padre B.C..

Avverso tale ultimo ricorso incidentale resiste la società agricola con controricorso. B.C. deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso B.C. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1141,2152 e 2158 c.c. e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando la decisione della Corte secondo la quale l’edificazione di un nuovo manufatto edilizio ad opera di B.C. nel (OMISSIS), non fosse idonea a mutare lo stato di detenzione, in possesso ai fini della usucapione. Tale valutazione della Corte risultava errata sotto due profili: innanzitutto, una siffatta attività non avrebbe potuto essere qualificata come miglioramento, in secondo luogo la Corte aveva errato nel qualificare il titolo in base al quale B.C. godeva del terreno agricolo, come mezzadria, in conseguenza del subentro quale erede di B.B. nell’immobile in oggetto. Al contrario a seguito del decesso dell’originario mezzadro, il rapporto di mezzadria doveva ritenersi interrotto, attesa la mancata designazione da parte della famiglia colonica dell’erede idoneo a sostituire il defunto nel rapporto, così come richiesto all’art. 2158 c.c.. Dalle risultanze processuali emergeva che altro soggetto, Leonardo B., fratello di C. e zio di B., aveva stipulato un contratto di affitto di fondo rustico con la società resistente. Pertanto, la realizzazione di un manufatto edilizio nuovo, nella specie un capanno, per iniziativa autonoma di B.C., senza il consenso dei proprietari, costituiva una esternazione chiara di una pretesa dominicale sul bene rilevante ai fini della usucapione;

con il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2152 c.c. e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nella parte in cui la Corte territoriale ha sostenuto che tra le facoltà riconosciute al mezzadro rientra la possibilità di realizzare un manufatto edilizio nuovo e ciò costituirebbe un miglioramento. Al contrario, l’unico soggetto legittimato a realizzare siffatta opera è il concedente, che si avvale del lavoro del mezzadro. Al di fuori di tale ipotesi l’attività posta in essere da B.C. deve essere qualificata quale interversione del possesso ai fini della usucapione;

con il ricorso incidentale condizionato la società agricola Genagricola rileva che poichè dalle allegazioni di controparte emerge che lo stesso avrebbe occupato il capanno dal (OMISSIS) al (OMISSIS), mentre con decorrenza 1 luglio 1989 il fondo sarebbe stato affittato a B.L., fratello del ricorrente, quanto meno da tale data la società Genagricola vanterebbe, quale concedente, un possesso continuato ultraventennale rilevante ai fini dell’eccezione riconvenzionale di usucapione;

con ricorso incidentale B.B. deduce la fondatezza del ricorso principale facendo propri i motivi spiegati dal ricorrente ed insistendo per l’accoglimento delle due censure oggetto del ricorso principale di B.C.;

i due motivi del ricorso principale possono essere trattati congiuntamente attenendo entrambi all’individuazione delle condotte rilevanti in termini di mutamento del titolo di detenzione, con conseguente interversione nel possesso, ai sensi dell’art. 1141 c.c.. Orbene, secondo i giudici di merito l’edificazione di un manufatto edilizio sul fondo da parte del mezzadro non configura un atto qualificabile come opposizione ai sensi dell’art. 1141 c.c. poichè, al contrario, l’esecuzione di miglioramenti rientra nelle facoltà del mezzadro e tale condotta non assume il carattere univoco del mutamento dell’animus del detentore; ciò in considerazione del disposto dell’art. 2148 c.c. che richiede che il mezzadro risieda stabilmente nel podere con la famiglia colonica. Nel caso di specie i giudici di merito hanno preso atto che, sulla base della stessa allegazione del ricorrente, emergeva che il padre, B.B., aveva ricevuto in mezzadria, nell’anno (OMISSIS), il fondo in oggetto e che nel (OMISSIS) aveva realizzato una sorta di capanno, al fine di abitarlo con la propria famiglia. Successivamente al decesso dell’originario mezzadro, verificatosi nel (OMISSIS), il figlio B.C. aveva iniziato a possedere il fondo, subentrando nella relazione materiale con l’immobile e compiendo “nel disinteresse del proprietario-possessore, attività di coltivazione, manutenzione del fondo, godimento dei relativi frutti, di realizzazione di miglioramenti, sia del fondo, che del manufatto destinato ad abitazione della famiglia di chi coltiva il fondo, del medesimo tipo di quelle in precedenza compiute dal suo dante causa”. L’esecuzione di tali condotte, secondo i giudici di merito, non comportava un mutamento del titolo di detenzione poichè l’art. 1141 c.c. richiede che tale interversione nel possesso provenga da causa derivante da un terzo oppure dal compimento di attività materiali idonee in difetto di specifica opposizione del proprietario. Poichè la realizzazione di rientra tra i miglioramenti consentiti usucapione del fondo è stata rigettata;

il punto centrale riguarda la principalmente dalla realizzazione di ristrutturazione dell’originario capanno) un manufatto da parte dei B. al mezzadro la dedotta intervenuta rilevanza della condotta costituita un manufatto (nuova esecuzione o ai fini della interversione nel possesso e conseguente usucapione. Ma tale questione è intimamente connessa al dato precedente, costituito dalla prospettazione, da parte del ricorrente principale B.C. e incidentale, B.B., di una detenzione sine titulo del fondo e del relativo edificio (assumendo che il rapporto mezzadrile, a seguito del decesso del dante causa sarebbe cessato, come previsto dall’art. 2158 c.c., anche perchè non vi era stata alcuna concorde designazione da parte della famiglia colonica, dell’erede ritenuto idoneo a sostituire il defunto nel rapporto) ovvero dalla prosecuzione del rapporto di mezzadria come motivato della Corte territoriale (che si riferisce al subentro di B.C. nella relazione materiale con l’immobile oggetto del contratto di mezzadria concluso dal padre e dal continuo riferimento ai miglioramenti oggetto del contratto di mezzadria tra i quali rientrerebbe anche la costruzione ex novo del manufatto che B. assume di avere realizzato nel (OMISSIS));

la questione va risolta sulla base dell’art. 49, comma 3, legge agraria, che diversamente dall’art. 2058 c.c. in tema di mezzadria, si limita a prevedere che il contratto non si scioglie se tra gli eredi del mezzadro vi sia persona idonea a sostituirlo;

deve essere richiamato l’orientamento secondo cui, sulla base della norma citata, in caso di morte del colono o del mezzadro il contratto non si scioglie se tra gli eredi vi sia persona che abbia continuato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale, senza la necessità, prevista dagli artt. 2158 e 2168 cod. civ., che la famiglia colonica si sia accordata nel designare l’erede idoneo ed abbia comunicato tale designazione al concedente (Cass. n. 1938/83, mass n. 426780; Cass. n. 42/82, mass n 417728 e, da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 2741 del 07/04/1988, Rv. 458399);

applicando la disciplina speciale (art. 49) e non quella del codice civile non è necessaria la designazione e neppure la comunicazione; pertanto, come rilevato dalla Corte territoriale, B.C. è subentrato nel rapporto di mezzadria che faceva capo al padre B.B.. Se questi subentra, le condotte poste in essere non hanno quel carattere di univocità che consente di differenziarle rispetto alla normale attività di cura del fondo e di realizzazione dei miglioramenti propria di qualsiasi mezzadro. Questa corte deve rilevare che, nell’insindacabile valutazione in fatto operata dalla Corte d’Appello, non è contestato che B.C. sia subentrato nella relazione materiale con il fondo e con il capanno ed abbia continuato a coltivare e mantenere il fondo, realizzare miglioramenti, ristrutturare o costruire ex novo il manufatto che, quindi, abbia abitato con la propria famiglia e che fosse coltivatore diretto e che tale attività è stata svolta per moltissimi anni. Pertanto la Corte territoriale ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 49 della legge agraria con la conseguenza giuridica che il rapporto di mezzadria non è cessato;

per il resto, la censura relativa al vizio di motivazione è inammissibile perchè riferita al precedente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

il ricorso incidentale del figlio B.B. risulta tardivo, trattandosi di ricorso incidentale adesivo che avrebbe dovuto essere proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza e, in ogni caso, segue la sorte di quello del padre, B.C., mentre il ricorso incidentale condizionato della società agricola è assorbito;

ne consegue che il ricorso principale e quello incidentale devono essere rigettati, mentre quello incidentale è assorbito; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della insussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 trattandosi di controversia agraria.

PQM

 

Rigetta il ricorso principale e quello incidentale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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