Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23654 del 31/08/2021
Cassazione civile sez. I, 31/08/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 31/08/2021), n.23654
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17680/2017 proposto da:
M.B.R.B., elettivamente domiciliata in Roma, Via
Machiavelli n. 25, presso lo studio dell’avvocato Sanchez de las
Heras Emilio, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.M., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Gorizia n.
52, presso lo studio dell’avvocato De Caria Donatella, che lo
rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4360/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 07/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/04/2021 dal cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.
LA CORTE:
Fatto
OSSERVA
1. – Il Tribunale di Roma, con sentenza del (OMISSIS), pronunciava la separazione personale dei coniugi B.M. e M.B.R.B., con addebito della separazione stessa a quest’ultima; assegnava, poi, la casa coniugale alla moglie, in quanto convivente con il figlio G., maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente, e poneva a carico di B. l’obbligo di versare la somma di Euro 950,00 mensili per il mantenimento del figlio.
2. – La sentenza era impugnata da M.B.R.B..
Nella resistenza di B.M. la Corte di appello di Roma respingeva il gravame. Per quanto qui rileva, il giudice distrettuale conferiva rilievo, ai fini della pronuncia di addebito della separazione, ai referti di pronto soccorso comprovanti le lesioni subite da B., alcune delle quali risalenti agli anni (OMISSIS) e (OMISSIS), oltre che alle deposizioni testimoniali di alcuni colleghi di lavoro dell’appellato, le quali consentivano di correlare le lesioni riportate a episodi di pesanti aggressioni poste in atto dalla moglie molto prima dell’inizio della controversia giudiziale. La stessa Corte osservava, poi, che non erano stati riscontrati comportamenti omogenei posti in essere dal marito che avrebbero potuto compararsi, ai fini dell’adozione della pronuncia richiesta, con quelli di cui si era resa autrice M.B.R.B.. Menzionava, in proposito, una denuncia presentata dalla stessa del (OMISSIS) e osservava che tale atto si collocava in un periodo in cui la crisi coniugale era degenerata e le parti già si preparavano alla lite giudiziaria: denuncia, corredata da un referto di lesioni, che non risultava peraltro suffragata da deposizioni che dessero conto di condotte aggressive del marito.
3. – La pronuncia della Corte di Roma, che è stata resa il 7 luglio 2016, risulta impugnata dalla soccombente M. con un ricorso per cassazione basato su di un unico motivo. Resiste con controricorso B..
4. – La ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Oppone, in particolare, che la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione cinque denunce presentate dalla stessa istante tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS), nelle quali si riferiva di episodi di minacce e maltrattamenti di ordine psicologico e fisico; deduce, altresì, che risultavano acquisite agli atti sommarie informazioni rese dall’inquilino del piano sottostante che aveva riferito di rumori violenti e di imprecazioni provenienti dall’abitazione degli odierni contendenti; lamenta, inoltre, la mancata considerazione di alcuni referti di pronto soccorso attestanti traumi e contusioni riportati da essa istante; rileva, da ultimo, che il figlio, sentito ai sensi dell’art. 155 sexies c.c., aveva reso dichiarazioni che avrebbero dovuto essere vagliate con più attenzione dei giudici del merito.
5. – In prossimità dell’adunanza camerale è pervenuta alla Corte dichiarazione di rinuncia al ricorso, corredata di accettazione.
6. – Ne segue la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità; non deve pronunciarsi sulle spese processuali (art. 391 c.p.c., comma 4).
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
LA CORTE
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2021