Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23654 del 10/10/2017
Cassazione civile, sez. III, 10/10/2017, (ud. 10/05/2017, dep.10/10/2017), n. 23654
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9570-2015 proposto da:
C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN
BERNARDO 101, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA TERRACCIANO,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE
COSTAGLIOLA giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE (OMISSIS), in persona del Direttore
Generale pro tempore dott. P.G., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 1/A (FAX 06.39761526), presso lo
studio dell’avvocato GRAZIELLA COLAIACOMO, rappresentata e difesa
dall’avvocato MASSIMO MANFREDA giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 771/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 03/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/05/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.
Fatto
RILEVATO
che:
con ricorso depositato il 26 aprile 2000, la AUSL (OMISSIS) conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Brindisi, Sezione Specializzata Agraria, C.M.T. e F. deducendo di essere proprietaria dell’azienda agricola denominata “(OMISSIS)” in (OMISSIS), condotta in affitto dai resistenti in forza di contratto del 30 ottobre 1975 e chiedendo di accertare la risoluzione del contratto alla fine dell’annata agraria 1996-1997 con condanna dei convenuti al rilascio dell’immobile e vittoria di spese di lite. Costituitisi in giudizio, i convenuti spiegavano domanda riconvenzionale tesa alla declaratoria del rinnovo tacito, per 15 anni, del contratto con decorrenza dall’Il novembre 1996, ai sensi dell’art. 4 della legge sui contratti agrari con condanna al pagamento dell’indennità per le migliorie e addizioni apportate ai fondi in misura non inferiore a lire 4 miliardi;
con sentenza del 30 ottobre 2013 il Tribunale di Brindisi, Sezione Specializzata Agraria, accoglieva il ricorso proposto dall’AUSL (OMISSIS) dichiarando cessato il rapporto di affitto alla data del 10 novembre 1997 e condannando i germani C. al rilascio delle unità immobiliari con rigetto della domanda riconvenzionale;
con ricorso del 4 marzo 2014 i resistenti interponevano appello davanti alla Sezione Specializzata Agraria della Corte d’Appello di Lecce che, con sentenza depositata il 3 febbraio 2015, rigettava l’appello confermando la sentenza impugnata, con condanna al pagamento delle spese di lite;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione C.F. sulla base di un unico articolato motivo; resiste in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale, Brindisi con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 codice di rito, nonchè degli artt. 16 e 17 della legge agraria, anche in relazione agli artt. 1592,1593 e 2041 c.c., e ciò ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;
con atto ritualmente depositato presso la cancelleria di questa suprema Corte, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso avverso la sentenza in oggetto (decisione della Sezione Agraria della Corte d’Appello di Lecce depositata il 3 febbraio 2015);
che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass., sez. un., ord., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857);
che la declaratoria di estinzione del giudizio, al di là della materia agraria, esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).
PQM
dichiara l’estinzione del processo. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017