Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23653 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. III, 24/09/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 24/09/2019), n.23653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 13154 del ruolo generale dell’anno

2016 proposto da:

ARCA ASSICURAZIONI S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

procuratore V.A., rappresentata e difesa, giusta

procura a margine del ricorso, dall’avvocato Monica Giacometti

(C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

PREVIFIN PREVIDENZA E FINANZA S.R.L., (P.I.: (OMISSIS)) in persona

del rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura

allegata al controricorso, dall’avvocato Massimo Giuffrida (C.F.:

non indicato);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catania n.

629/2016, pubblicata il 18/04/2016;

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del

13/09/2019 dal Presidente Consigliere Dott. Franco De Stefano.

Fatto

RILEVATO

che:

la Arca ass.ni spa ricorre, con atto notificato a mezzo p.e.c. il 16/05/2016 ed articolato su due motivi, per la cassazione della sentenza n. 629 del 18/04/2016 della Corte d’appello di Catania, con Rg. 13154/16;

cui è stata accolta, in riforma della sentenza di primo grado, l’opposizione proposta dalla Previfin Previdenza e Finanza srl al precetto ed al successivo pignoramento rispettivamente intimato ed intentato, per riconosciuta non riferibilità all’esecutata dei titoli azionati, consistenti in condanne alle spese di lite all’esito di giudizio in cui la Previfin avrebbe assunto la qualità di mandataria con rappresentanza di tal B.V.;

resiste con controricorso l’intimata;

il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma semplificata e particolarmente sintetica, per le ragioni indicate nelle note del Primo Presidente di questa Corte 14/09/2016 e 22/03/2011;

la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso è fondata, visto che non si dà conto, nel ricorso e nel mandato ad litem a margine di questo, della fonte dei poteri di rappresentanza in capo a tale Dott. V.A., genericamente indicatovi come funzionario procuratore, ma appunto con formula talmente vaga da non consentire alla controparte – e tanto meno a questa Corte – di verificare la ritualità del conferimento dei relativi poteri;

tanto esime dal rilievo dell’ulteriore ragione di inammissibilità:

– una prima, consistente in ciò che il primo motivo si incentra sulla contestazione della qualificazione della parte da individuare quale destinataria della condanna alle spese, ma il ricorso omette di trascrivere con la dovuta compiutezza gli atti presupposti da quei titoli esecutivi e questi stessi ultimi, da cui verificare la correttezza o meno della conclusione della corte territoriale sul punto (in particolare, se la condanna alle spese potesse ritenersi pronunciata nei confronti della Previfin in proprio, come da sempre sostiene l’odierna ricorrente, oppure nei confronti di questa, ma quale mandataria con rappresentanza di B.V.);

– una seconda, consistente in ciò che il secondo motivo, poi, non è neppure una censura avverso la gravata sentenza, con quello invocando la ricorrente, quale conseguenza dell’accoglimento del primo mezzo, un nuovo regime delle spese: ma la condanna dell’odierna ricorrente dipende dalla soccombenza riconosciuta in appello ed è in sè ineccepibile;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del soccombente ricorrente alle spese del giudizio di legittimità;

infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – di quanto in dispositivo in tema di contributo unificato per il caso di reiezione dell’impugnazione.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.300,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre accessori nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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