Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23652 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. III, 24/09/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 24/09/2019), n.23652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 12075 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

G.C.G., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e

difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato Maurizio

De Lorenzi (C. F.: DLRMRZ71A06E506H);

– ricorrente –

nei confronti di:

EQUITALIA SUD S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)) in persona del rappresentante

per procura D.G.A. rappresentata e difesa, giusta procura

a margine del controricorso, dall’avvocato Maria Rosaria Savoia (C.

F.: SVAMRS69H67I119K);

– controricorrente –

nonchè

SO.GE.T. S.p.A., (C.F. non indicato);

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce –

sez. dist. di Taranto n. 492/2015, pubblicata il 12/11/2015;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del

13/09/2019 dal Presidente Consigliere Dott. Franco De Stefano.

Fatto

RILEVATO

che:

G.C.G. ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 492 del 12/11/2015 della sezione distaccata di Taranto della Corte d’appello di Lecce, con cui è stato accolto l’appello di Equitalia Pragma spa contro l’accoglimento della sua opposizione spiegata – pure nei confronti di SOGET spa – contro un’iscrizione ipotecaria su alcuni suoi beni e basata su crediti tributari, per carenza di procura ad litem al ricorso introduttivo, poichè conferita da persona identificata in G.G. e reputata diversa dal ricorrente;

resiste con controricorso l’intimata, incorporata in Equitalia Sud spa; il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha disposto redigersi la motivazione in forma semplificata;

va preliminarmente respinta l’eccezione della controricorrente Equitalia Sud spa in ordine alle conseguenze della notifica del ricorso a tale società, succeditrice dell’originaria appellante Equitalia Pragma spa, di persona o presso un procuratore diverso da quello costituito per la dante causa in appello: ogni nullità della notifica risulta sanata, per raggiungimento dello scopo, dalla notifica del controricorso, con piena presa di posizione pure nel merito delle censure di cui al ricorso ed esclusione di lesioni del diritto di difesa del destinatario dell’atto;

col primo motivo il ricorrente contesta la conclusione di carenza di valida procura ad litem, in sostanza sostenendo l’identità tra l’autore della sottoscrizione autenticata e sul punto riproducendo pure la facciata dell’atto introduttivo di lite, rimarcando la ratifica della procura stessa avvenuta in udienza ad opera dell’opponente: ma il motivo è inammissibile, perchè la giurisprudenza invocata dal G. si riferisce ai casi di incertezza o di difficoltà di identificazione del soggetto che firma la procura, mentre nella specie la corte territoriale ha positivamente ed in fatto identificato il soggetto stesso in persona diversa da quella a cui nome l’atto è stato formato; e tanto integra appunto un accertamento che è una valutazione di fatto degli atti di lite e che, motivato in modo adeguato o comunque scevro da quei soli evidentissimi vizi ormai rilevanti dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 come precisato da questa Corte a partire da Cass. Sez. U. n. 8053/14, non può essere sindacato in questa sede di legittimità;

il secondo motivo, con cui si contesta il rilievo di difetto di giurisdizione svolto ad abundantiam dalla corte territoriale, è inammissibile per difetto di interesse, perchè nessuna valida statuizione poteva sul punto essere adottata dal giudice del merito, in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. Sez. U. 20/02/2007, n. 3480) sull’inammissibilità di una pronuncia su questioni ulteriori rispetto a quelle in grado di definire in rito la domanda; d’altra parte, la reiezione del primo motivo comunque comporta l’irretrattabilità della definizione in rito dell’opposizione a suo tempo proposta e quindi preclude la disamina della sussistenza o meno della giurisdizione sulle complessive domande;

il ricorso va pertanto respinto, con condanna del soccombente ricorrente alle spese del giudizio di legittimità;

infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – di quanto in dispositivo in tema di contributo unificato per il caso di reiezione dell’impugnazione.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre accessori in misura di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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