Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23651 del 17/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 23651 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 13853-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
FIDAS COSTRUZIONI DI NARDOZI FILIPPO E C. SAS;

intimata

avverso la sentenza n. 65/40/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA
di LATINA del 29/01/2010, depositata il 29/03/2010;

Data pubblicazione: 17/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

Ric. 2011 n. 13853 sez. MT – ud. 26-09-2013
-2-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione SESTA (Tributaria)
R.G. ric. n. 13853/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimata: società Fidas Costruzioni di Nardozi Filippo E C.

Oggetto: impugnazione avviso diniego condono,
Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale del Lazio, sez. stacc. di Latina, n.
65/40/10, depositata il 29 marzo 2010, con la quale essa rigettava
l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione della società Fidas Costruzioni di Nardozi Filippo E C. Sas., relativa all’avviso di diniego inerente al
condono per varie imposte, veniva ritenuta fondata. In particolare
il giudice di secondo grado osservava che in generale col pagamento della rate relative al chiesto condono, anche se versate con
ritardo, si determinava l’efficacia del medesimo, di modo che la
contribuente doveva corrispondere soltanto gli inerenti interessi
e la sanzione, che eventualmente l’amministrazione avrebbe potuto
iscrivere a ruolo. La contribuente non si è costituita.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorre

de-

duce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che si trattava soltanto di condono c.d. clemenziale e non premiale, posto che la richiesta di esso si basava unicamente sulle
dichiarazioni dei redditi presentate dalla contribuente, sicché il
beneficio in argomento è strutturato in maniera differente rispetto alle altre fattispecie, nel senso che il relativo procedimento
si perfeziona solamente allorché tutte le rate vengano pagate senza ritardo, riguardando esso unicamente l’esclusione della sanzione, senza che la possibilità che l’agente della riscossione possa

Sas.

2

– emettere cartella di pagamento possa estendersi a tale tipo di beneficio, che è di carattere clemenziale.
Il motivo è fondato, posto che l’art. 9 bis L. n. 289/02 disciplina l’ipotesi di iscrizione a ruolo di imposte risultanti da dichiarazioni e non versate, per le quali il condono si perfeziona

seguenza che soltanto in tale ipotesi la sanzione non viene applicata, mentre invece il pagamento della prima rata, ovvero di quelle successive con ritardo, non rende efficace il relativo procedimento amministrativo. Al riguardo più volte questa Corte ha statuito che in tema di condono fiscale, la definizione agevolata ai
sensi dell’art. 9 bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comportante la non applicazione delle sanzioni relative al mancato
versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2002, e per le
quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data, si perfeziona solo se si provvede all’integrale pagamento del
dovuto nei termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione, attesa l’assenza di previsioni quali quelle contenute negli
artt. 8, 9, 15 e 16 della medesima legge, che considerano efficaci
le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale, e che sono insuscettibili di applicazione analogica, in
quanto, come tutte le disposizioni di condono, di carattere eccezionale (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 21364 del 30/11/201
19546 del 2011).
Dunque sul punto la sentenza impugnata non r
modo giuridicamente corretto.
3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa
può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori
accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e rigetto del
.

ricorso in opposizione della contribuente avverso l’atto impositiVO.

..

2

solamente col pagamento, tempestivo, di tutte le rate, con la con-

3

4. Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti
motivi per compensarle, avuto riguardo alla natura della con roversia e della questione giuridica trattata.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo
nel merito, rigetta quello introduttivo, e compensa le spese
dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2013.

i•

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA