Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23651 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. I, 11/11/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 11/11/2011), n.23651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6654-2006 proposto da:

VEMAR S.R.L. (c.f./p.i. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TIMAVO 22, presso l’avvocato POLIANDRI TOMMASO, rappresentata e

difesa dall’avvocato CIRILLO FRANCESCO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MODENESE PER ESPOSIZIONI FIERE E CORSE DI CAVALLI S.P.A. (C.F./P.I.

(OMISSIS)), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 74, presso l’avvocato FERRANTE

MARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato RATTI UGO, giusta procura

a margine del controricorso;

– controrlcorrente –

avverso la sentenza n. 807/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 25/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ERCOLE FORGIONE, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato LUCA FIORMONTE, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con lodo irrituale del 10 novembre 1999, veniva dichiarato risoluto con decorrenza 1 novembre 1998, il contratto di affitto di azienda concluso dalla s.p.a. modenese per l’esposizione di fiere e corse con la s. r. l. VEMAR; la cui impugnazione veniva rigettata dal Tribunale di Modena che con sentenza del 9 maggio 2004 la condannava al rilascio dell’immobile ove veniva gestito il bar-ristorante. Anche l’appello della VEMAR è stato respinto dalla Corte di appello di Bologna che, con sentenza del 25 agosto 2005 ha osservato: a) era infondata l’eccezione di nullità del lodo per simulazione di una locazione, perchè già esaminata e disattesa dall’arbitro; laddove il lodo avendo natura irrituale era impugnabile soltanto per errore degli arbitri, violenza e dolo; b) infondata era pure l’eccezione di rinuncia alla clausola arbitrale per avere la soc. modenese ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti, sia per la diversità tra le due azioni, sia perchè la controparte nessuna eccezione aveva sollevato nel corso del giudizio arbitrale, cui aveva aderito.

Per la cassazione della sentenza la VEMAR ha proposto ricorso per un motivo; cui resiste la soc.modenese con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso,la VEMAR,deducendo violazione degli art. 1703 e 1722 cod. civ. censura la sentenza impugnata per aver escluso l’eccepita rinuncia della controparte ad avvalersi della clausola arbitrale, senza considerare, da un lato, che la richiesta di somme derivanti dal contratto di affitto al giudice ordinario comportava l’impossibilità di avvalersi del giudizio arbitrale per ogni ulteriore pretesa proveniente dallo stesso contrattele, dall’altro, che in caso contrario si sarebbe verificato un contrasto di giudicati avendo il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo statuito che la relativa controversia comportava la rinuncia al giudizio arbitrale;e la sentenza impugnata contestato siffatta circostanza pervenendo ad un risultato opposto. Le censure sono infondate.

La Corte territoriale,infatti,è pervenuta infatti al rigetto dell’eccepita invalidità del lodo per rinuncia da parte della soc. modenese, per le due distinte ragioni,avanti menzionate non scalfite dalle doglianze della VEMAR, in quanto: A) la giurisprudenza ha ritenuto configurabile la rinuncia suddetta solo quando la parte abbia promosso nei confronti dei medesimi contraddittori un giudizio davanti al giudice ordinario avente identità, totale o parziale,di oggetto, perciò assimilabile, alla connessione di cause, di cui all’art. 40 cod. proc. civ. (Cass.l3121/2004;18643/2003;

874/1995;1142/1993). Per cui nel caso correttamente ha escluso anche l’identità solo parziale tra il procedimento monitorio proposto dalla soc. modenese onde ottenere il pagamento dei canoni scaduti, avente quale causa petendi la validità e l’operatività del contratto di affitto di azienda stipulato con la controparte – ed il successivo giudizio arbitrale avente quale causa petendi la cessazione di detto contratto di affitto e quale petitum non più il pagamento di una somma di denaro, bensì il rilascio dei locali ceduti in affitto. B) D’altra parte, questa Corte ha ripetutamente affermato che tanto le eccezioni di invalidità della clausola compromissoria, quanto a maggior ragione,quelle di rinuncia ad avvalersene, non si traducono in una denuncia di inesistenza del titolo dell’investitura arbitrale, ma costituiscono eccezioni proprie ed in senso stretto, perciò rimesse alla volontà della parte, in quanto aventi ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo ad avvalersi di una norma contrattuale, con la conseguenza che devono essere proposte dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito; e non possono essere avanzate per la prima volta nè nei giudizi di impugnazione,nè a maggior ragione in giudizi diversi per eludere il contenuto della pronuncia arbitrale nel frattempo divenuto definitivo. Così come è avvenuto nel caso concreto in cui la VEMAR ha aderito all’arbitrato e partecipato al relativo procedimento, perciò semmai rinunciando essa società a formulare l’eccezione per cui è causa:perciò ad essa definitivamente preclusa perfino nel prosieguo di quello steso procedimento (Cass. 12684/2007; 19865/2003; 13866/1999; 4738/1998).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della soc. modenese in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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