Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23650 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. III, 24/09/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 24/09/2019), n.23650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 08928 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

P.A., (C.F.: (OMISSIS)) da se stesso rappresentato e

difeso;

– ricorrente –

nei confronti di:

M.I.R. MARKETING IMMOBILIARE DI R.G. & C. S.A.S.,

(P.I.: (OMISSIS)) in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso,

dall’avv. Rosario Coppola (C.F. CPPRSR65M25A794B);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lecco n. 739/2015,

pubblicata il 03/10/2015;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del

13/09/2019 dal Presidente Consigliere Dott. Franco De Stefano.

Fatto

RILEVATO

che:

P.A. ricorre, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 739 del 03/10/2015 de Tribunale di Lecco, con cui è stato solo in parte accolto il suo appello contro l’accoglimento dell’opposizione al precetto (in rinnovazione) da lui notificato addì 01/03/2013 alla M.I.R. Marketing Immobiliare di R.G. & C. sas;

in particolare, il giudice di secondo grado ha accolto la doglianza dell’odierno ricorrente sull’erroneità della declaratoria di integrale nullità del precetto, nonostante la riconosciuta sola eccessività delle somme intimate, ma ha, prima di compensarle per il grado d’appello, confermato la condanna alle spese in primo grado e disatteso la doglianza sulla distrazione in favore del difensore di controparte a dispetto della rinuncia al mandato, comunicata al solo P.;

resiste con controricorso l’intimata; e, per l’adunanza camerale del 13/09/2019, il ricorrente deposita documentazione e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha disposto redigersi la motivazione in forma semplificata;

va esclusa la rilevanza della sentenza del Tribunale di Lecco n. 69 del 06/02/2017, prodotta dal ricorrente in allegato alla memoria anzichè ai sensi dell’art. 372 c.p.c.: essa ha revocato la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, ma limitatamente ad un capo non investito direttamente dalle doglianze qui sviluppate; infatti, con quella è stata rideterminata la somma dovuta al P. (espungendo dall’originaria statuizione la detrazione di un acconto), ma non è stata arrecata alcuna modifica alle conseguenti statuizioni della sentenza in parte qua revocata, tra cui quelle sulla condanna alle spese, oggetto dell’odierno giudizio, senza che di tale omissione nel capo rescissorio della revocazione consti avanzata specifica doglianza nella sua sede;

ciò posto, col primo motivo si lamenta erronea la qualificazione di soccombenza in primo grado, per l’infondatezza della sola domanda di nullità integrale del precetto: la doglianza è però inammissibile, perchè non si confronta con la ratio decidendi del giudice di appello, il quale identifica, con valutazione evidentemente complessiva e non resa oggetto di adeguato gravame neppure in sede rescissoria della pure vittoriosa revocazione, la soccombenza del P. almeno nella non spettanza di una parte del precetto opposto;

col secondo motivo si lamenta l’erroneità della ricostruzione, nemmeno richiesta, della somma dovuta, ma la doglianza è in parte inammissibile ed in parte infondata: inammissibile, nella parte in cui il ricorso difetta di ogni idoneo riferimento ai diversi atti ivi presupposti, visto che ne mancano l’adeguata trascrizione e l’indicazione della sede processuale di produzione e di sviluppo delle argomentazioni su quelli basate; infondata quanto all’ufficiosità della ricostruzione del credito, attività invece dovuta quale oggetto di domanda implicita in quella di nullità complessivamente formulata e conseguenza della nullità solo parziale, per mera eccessività delle somme precettate;

col terzo motivo si insiste per l’erroneità della pronuncia di distrazione in favore di avvocato che gli aveva comunicato la rinuncia al mandato: ma la doglianza è inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi sulla carenza, agli atti del giudizio di primo grado, della predicata rinuncia (prodotta del resto solo con l’appello) – e di reazioni dello stesso P. nelle udienze di primo grado dopo la comunicazione – e di cui non solo non si trascrive il contenuto in ricorso, ma nemmeno si predica essere stata indirizzata pure al cliente; nè, d’altra parte, rileva la giurisprudenza sul difetto di procura, i precedenti citati riguardando il diverso caso dell’inesistenza di procura e non la persistente sua efficacia ai soli fini della distrazione;

col quarto motivo il ricorrente si duole della differenziazione del regime delle spese fra primo e secondo grado (essendosele viste, rispettivamente, accollate e compensate), ma nemmeno tale censura coglie nel segno: si contesta la diversificazione della qualificazione di soccombenza in sè, piuttosto che la, questa sì di dubbia correttezza, statuizione separata sulle spese nei due gradi di giudizio; mentre, nel suo complesso, del resto escluso un diritto alla compensazione, la valutazione implicita e complessiva comunque si regge sulla non debenza di almeno una parte del precettato, in base alla sentenza qui impugnata e non rilevandone le vicende revocatorie successive;

il ricorso va pertanto respinto e le spese del presente giudizio di legittimità regolate secondo la soccombenza;

va infine dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – di quanto in dispositivo in tema di contributo unificato per il caso di reiezione dell’impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 400,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre accessori nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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