Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23650 del 21/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 21/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28156-211 proposto da:

B.A., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FERNANDO RIZZO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

CONTRO

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA, C.F. (OMISSIS) in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 586/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

sitata il 06/06/2011 r.g.n. 1379/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/16 Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di Messina, confermando la statuizione di primo grado, ha ritenuto non fondate le domande proposte da B.A. ed altri litisconsorti i quali, nel convenire in giudizio l’Università degli studi di Messina, avevano chiesto l’accertamento del diritto ad essere inquadrati, a decorrere dal 9 agosto 2000, nella posizione economica D1, previa dichiarazione di nullità dell’art. 74 del CCNL Comparto Università per il quadriennio 1998/2001.

2 – La Corte territoriale, mediante il richiamo alla giurisprudenza di legittimità, ha osservato che la classificazione professionale dei lavoratori è riservata alla contrattazione collettiva e non può essere sindacata dal giudice ordinario. Ha aggiunto che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 non costituisce parametro per giudicare la legittimità di differenziazioni operate dalle parti collettive e che non è arbitrario ed irragionevole operare l’inquadramento differenziando le posizioni sulla base del titolo di studio posseduto e delle diverse modalità di accesso alla qualifica.

3 – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso B.A. sulla base di tre motivi. L’Università degli Studi di Messina ha resistito con tempestivo controricorso.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Preliminarmente rileva il Collegio che l’avviso di fissazione della udienza di discussione è stato comunicato dalla cancelleria alla casella di posta elettronica avvocatirizzoevadala-pe.giuffrè.it ed è stato rifiutato dal sistema con il messaggio “5.2.2 – Aruba Pec s.p.a – casella piena”. La comunicazione deve ritenersi regolarmente avvenuta giacchè, una volta ottenuta dall’ufficio giudiziario l’abilitazione all’utilizzo del sistema di posta elettronica certificata, l’avvocato, che abbia effettuato la comunicazione del proprio indirizzo di PEC, diventa responsabile della gestione della propria utenza, nel senso che ha l’onere, non solo di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo ma anche di attivarsi affinchè i messaggi possano essere regolarmente recapitati.

Si aggiunga che la cancelleria, ricevuto il messaggio di errore, ha provveduto ad inviare l’avviso al numero di fax indicato in ricorso.

2.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione e/o falsa applicazione della L. n. 312 del 1980, della L. n. 63 del 1989; D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5 (già D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56)” e censura la sentenza impugnata per non avere dichiarato la nullità dell’art. 74 del CCNL 9.8.2000, contrastante con norme imperative di legge. Assume di essere stato inquadrato nella 7^ qualifica funzionale nel rispetto della normativa all’epoca vigente, previo superamento di una prova di idoneità, e di avere svolto le medesime mansioni dei dipendenti egualmente inquadrati nella 7^ qualifica, in possesso di diploma di laurea ed assunti all’esito di concorso pubblico. Denuncia la irragionevolezza della disciplina dettata dal richiamato art. 74 e la violazione dell’art. 36 Cost. e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 in quanto la nuova classificazione del personale avrebbe determinato un ingiustificato declassamento.

2.2 – Il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione delle leggi sopra richiamate, della L. n. 21 del 1991 nonchè del D.P.C.M. 24 settembre 1981. Rileva il ricorrente che le parti collettive avrebbero dovuto tener conto della successiva evoluzione della carriera e non attribuire rilievo al mero possesso del titolo di laurea ed alle modalità di accesso all’impiego. Aggiunge che dalla comparazione fra la declaratoria contrattuale della categoria C ed il mansionario approvato con D.P.C.M. 24 settembre 1981 emerge evidente il demansionamento subito dai dipendenti della ex 7^ qualifica funzionale, privati della autonomia, della attività di coordinamento e delle responsabilità connesse.

2.3. – Con il terzo motivo viene denunciata, sotto ulteriore profilo, “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 36 Cost. e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52”. Assume il ricorrente che la disciplina dettata dall’art. 74, oltre a determinare un ingiustificato demansionamento dei dipendenti inquadrati nella 7^ qualifica, si porrebbe in contraddizione con altre disposizioni dello stesso contratto che consentono la progressione verticale anche in assenza del titolo di studio.

3 – Il ricorso è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, ribadendo il principio già affermato da plurime pronunce della Sezione Lavoro, hanno evidenziato che “in tema di pubblico impiego privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo.” (Cass. S.U. 7.7.2010 n. 16038).

Detto principio è stato poi richiamato in recenti decisioni (Cass. ord. 30.10.2014 n. 23092; Cass. ord. 14.10.2014 n. 21699; Cass. 20.1.2014 n. 1038) con le quali, nel ritenere infondate pretese analoghe a quella qui fatta valere dai ricorrenti, si è statuito che “l’art. 74, comma 4 del c.c.n.l. del comparto Università del 9 agosto 2000 consente l’inquadramento nella nuova categoria D al solo personale dipendente già inquadrato nella ex 7^ qualifica funzionale che sia stato assunto a seguito di concorso pubblico per la partecipazione al quale era richiesto il diploma di laurea, non potendosi considerare indifferente la modalità di accesso alla ex 7^ qualifica (per concorso pubblico ovvero mediante concorso riservato interno, che prescindeva dal possesso del titolo di studio) e trovando detta soluzione conferma negli accordi di interpretazione autentica, intervenuti in esito alla procedura prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64 del 22 maggio 2003 e del 13 gennaio 2005, che hanno riconosciuto solo l’anzidetto personale come beneficiario di una progressione verticale.”.

Infine è stato sottolineato che la peculiarità del regime giuridico dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti pubblici, non ne altera minimamente la natura giuridica, che resta a tutti gli effetti quella di fonti negoziali (Cass. S.u. 8 luglio 2008, n. 18621), con conseguente preclusione del controllo di validità per violazione delle norme costituzionali.

A dette pronunce il Collegio intende dare continuità, poichè il ricorso non prospetta argomenti che giustifichino una revisione critica del precedente orientamento.

Non risulta irragionevole ed arbitraria la valorizzazione, anche in sede di passaggio dall’uno all’altro sistema di classificazione, del possesso del titolo di studio richiesto per il primo inquadramento nella categoria superiore, giacchè la professionalità del dipendente pubblico non può essere valutata solo in relazione alle mansioni espletate.

D’altro canto le differenze relative al titolo di studio ed alle modalità di accesso all’impiego escludono che possa configurarsi una ingiustificata disparità di trattamento e, al contrario, giustificano il rilievo dato dalla contrattazione collettiva alle pregresse vicende dei rapporti di lavoro (in tal senso, con riferimento al personale del ruolo ad esaurimento, Cass. 13 febbraio 2013 n. 3530 e negli stessi termini Cass. nn. 10105/2013, 2419/2013, 2272/2013, 2036/2013).

Il ricorso va, quindi, rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016

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