Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23650 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. I, 11/11/2011, (ud. 26/09/2011, dep. 11/11/2011), n.23650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11238-2009 proposto da:

C.A.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso l’avvocato TRALICCI

GINA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

23/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2011 dal Presidente Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sig.ra C.A.M.con ricorso alla Corte d’appello di Perugia aveva proposto domanda ex lege n. 89 del 2001 chiedendo la liquidazione di un indennizzo per l’eccessiva durata di un processo civile. La Corte d’Appello con decreto depositato il 23 febbraio 2008 liquidava l’indennizzo in Euro 8.000,00 oltre accessori e le spese di causa, con distrazione in favore dell’avvocato antistatario, in Euro 800,00 per diritti e onorari, oltre Euro 50,00 per spese vive ed oltre spese generali e accessori. La sig.ra C. ha proposto ricorso avverso il decreto con atto notificato al Ministero della Giustizia in data 8 maggio 2009 formulando un unico motivo. La parte intimata non ha depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso si denuncia la violazione dell’art. 91 e segg.

c.p.c. per avere il decreto impugnato liquidato i diritti in misura inferiore ai minimi tariffari, omettendo anche la liquidazione delle spese vive. Si lamenta che la Corte d’appello avesse liquidato unitariamente diritti, onorari e spese, mentre doveva farlo separatamente, Si cita, inoltre, la giurisprudenza secondo la quale, in presenza di nota spese, debbono essere indicate specificamente e motivatamente le voci escluse e le ragioni dell’esclusione, mentre in mancanza non può comunque scendersi al di sotto dei limiti tariffari.

Il motivo è assistito dal prescritto quesito.

2. Il ricorso va accolto, risultando la somma complessivamente e unitariamente liquidata per diritti e onorari inferiore ai minimi tariffari in relazione al valore della causa.

Il decreto va pertanto cassato in relazione alle spese liquidate e decidendosi nel merito, considerato che nel ricorso non risulta documentato che nella fase di merito sia stata depositata la nota spese con la specificazione delle voci di tariffa richieste, tenuto conto, con riferimento al valore della causa, della misura dei diritti in relazione alle voci abitualmente dovute, liquida per la fase di merito Euro 600,00 per diritti, Euro 490,00 per onorari ed Euro 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge, con distrazione in favore dell’avv. Gina Tralicci.

Liquida le spese del giudizio di cassazione come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato in relazione alle spese liquidate e decidendo nel merito condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio dinanzi alla Corte d’appello nella misura di Euro 600,00 per diritti, 490,00 per onorari, 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge, nonchè alle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura di Euro 330,00, di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge. Spese tutte distratte in favore dell’avv. Gina Tralicci.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 26 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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