Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2365 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10499-2014 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL in persona del Curatore Dott.

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILLA 7, presso lo

studio dell’avvocato MANUELA OLIVIERI, rappresentato e difeso

dall’avvocato DOMENICO ROSARIO MONTERISI giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CANTINA DEL BARBERA DI FERRERE D’ASTI in persona del legale

rappresentante C.G., domiciliata ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE LUIGI POLITO giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 48/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 22/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. D’ARRIGO COSIMO;

udito l’Avvocato DOMENICO ROSARIO MONTERISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La (OMISSIS) s.r.l., già dichiarata fallita dal Tribunale di Bari con sentenza del 17 luglio 1995, poi revocata, una volta tornata in bonis ha chiesto ed ottenuto, in data 10 luglio 2001, nei confronti della Cantine del Barbera di Ferrere d’Asti s.r.l. un decreto ingiuntivo per l’importo di Lire 223.623.700, oltre interessi legali dal 9 febbraio 1996 all’effettivo soddisfo, per pagamento del canone locativo di uno stabilimento industriale.

Avverso tale decreto ingiuntivo la Cantine del Barbera s.r.l. ha proposto opposizione, sostenendo di non aver mai intrattenuto alcun rapporto di locazione con la (OMISSIS) s.r.l. Esponeva, invece, di aver stipulato un contratto di locazione con la Julia s.r.l. e che, essendosi successivamente avveduta che quest’ultima era, a sua volta, sublocataria dello stabilimento con divieto di sublocazione, era pervenuta alla risoluzione consensuale del contratto.

Nelle more del giudizio sopravveniva nuovamente il fallimento della (OMISSIS) s.r.l., con conseguente interruzione. La società opponente riassumeva il giudizio e, in sostituzione della società fallita, si costituiva la curatela del nuova fallimento (OMISSIS) s.r.l.

Il Tribunale di Bari, con sentenza del 27 maggio 2008, accoglieva parzialmente l’opposizione nei limiti dell’importo di Euro 20.658,27 di cui vi era prova di avvenuto pagamento – condannando la Cantine del Barbera s.r.l. al pagamento in favore della Curatela della somma di Euro 94.833,73.

Avverso tale sentenza la Cantine del Barbera s.r.l. interponeva appello, deducendo – per quanto qui d’interesse che la decisione di primo grado si bastava sulla affermazione dell’opponibilità alla debitrice ingiunta della sentenza n. 3156/1998 pronunziata dal medesimo Tribunale di Bari fra la curatela del primo fallimento (OMISSIS) s.r.l. (quello pronunciato nel 1995 e poi revocato) e la Julia s.r.l.

La Corte d’appello di Bari, con la sentenza impugnata, ha rilevato d’ufficio l’inesistenza di un giudicato opponibile alla Cantine del Barbera s.r.l. e dunque, riesaminando nel merito la questione, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda avanzata dalla Curatela, condannandola al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Contro tale decisione la curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l. propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. La Cantine del Barbera di Ferrere d’Asti s.r.l. resiste con controricorso. La curatela ha depositato memorie difensive ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il Collegio ha disposto che la motivazione della presente sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tutti i motivi di ricorso gravitano intorno alla questione del passaggio in giudicato, o meno, della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari nel 1998.

La corte d’appello ha negato che la sentenza in parola facesse stato fra le parti sulla base di tre argomenti: la mancanza di attestazione dell’effettivo passaggio in giudicato; la diversità del petitum e della causa petendi; la non coincidenza dei soggetti in causa. Questi argomenti sono fatti oggetto delle censure della società ricorrente.

Sennonchè, nella seconda parte della sentenza impugnata, la corte si fa carico di sviluppare il proprio ragionamento argomentativo anche considerando l’ipotesi opposta in cui si consideri che la sentenza n. 156/1998 sia passata in giudicato e sia opponibile tanto all’impresa tornata in bonis quanto alla successiva curatela.

Tale parte della decisione, idonea a sorreggere da sè il decisum della corte d’appello, non risulta fatta oggetto di specifica impugnazione da parte della società ricorrente.

In sostanza, la sentenza impugnata si fonda su due rationes decidendi, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione. L’omessa impugnazione di uno dei due percorsi argomentativi rende inammissibile il ricorso, astrattamente inidoneo a condurre alla cassazione della sentenza impugnata.

Infatti, il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi (Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631; da ultimo Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

La Corte rigetta inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.290,00 oltre spese generali e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, dal parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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