Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2365 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24953-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

L.B., elettivamente domiciliato presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentato e difeso dall’Avvocato ANGELO GAUDIELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 779/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZ. DISTACCATA di SALERNO, depositata

l’01/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo a IRPEF per l’anno di imposta 2011, avviso emanato per la sua qualità di socio al 50% della Guico Service s.r.l.;

la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che l’essenza del giudizio di grado ulteriore è costituita dai rilievi critici mossi ad una data pronuncia e pertanto chi propone gravame dovrebbe contrastare nello specifico i motivi addotti nella statuizione impugnata, il che non è ravvisabile nel gravame in oggetto, essenzialmente ripetitivo delle ragioni esternate in primo grado; inoltre la parte contribuente sarebbe estraneo ai fatti per essere lo stesso dipendente di una cooperativa edilizia e perchè la percezione degli utili da parte sua si baserebbe su mere presunzioni;

avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato a due motivi di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo perchè il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo e perchè l’indicazione dei motivi di appello nel processo tributario non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno del gravame;

con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e dell’art. 2697 c.c. in quanto la CTR avrebbe negato il principio secondo cui occorre attribuire ai soci di una società di capitali la quota di maggiori utili accertati nei confronti di quest’ultima, secondo la partecipazione di ciascuno dei soci alla società stessa;

ritenuto preliminarmente che, in virtù del principio della ragione più liquida (che consente di modificare l’ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all’art. 276 c.p.c., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost., posto che l’accertamento della sussistenza di eventuali motivi di inammissibilità, nonchè l’esame del primo motivo di ricorso, anche se logicamente preliminari, non potrebbero in ogni caso condurre ad un esito del giudizio più favorevole per il resistente: Cass. n. 28309 del 2019; Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531), appare opportuno esaminare innanzitutto il secondo dei motivi di impugnazione;

considerato, quanto al secondo motivo di impugnazione, che in materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (Cass. n. 1947 del 2019);

considerato che, in tema imposte sui redditi di capitale, per escludere l’operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l’autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell’accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo (Cass. n. 33976 del 2019);

ritenuto che la CTR non si è attenuta ai suddetti principi laddove afferma che la parte contribuente sarebbe estranea ai fatti per essere la stessa dipendente di una cooperativa edilizia e perchè la percezione degli utili da parte sua si baserebbe su “mere presunzioni” quando invece la circostanza che la parte contribuente sia anche dipendente di una cooperativa edilizia è irrilevante ai fini del presente giudizio mentre nelle società di capitali a ristretta base sociale, quale è sicuramente la s.r.l. oggetto della presente lite, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabìli;

ritenuto pertanto fondato il secondo motivo di impugnazione e assorbito il primo, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di impugnazione, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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