Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2365 del 02/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2010, (ud. 06/10/2009, dep. 02/02/2010), n.2365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCUFFI Massimo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

T.A.;

– intimato –

avverso la decisione n. 89/14/05 della Commissione tributaria

regionale di Bologna, emessa il 12 dicembre 2009 2005, depositata il

23 gennaio 2006, R.G. 570/05; udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons.

Dott. DE NUNZIO Wladimiro che si è riportato alle conclusioni

scritte di accoglimento del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6

ottobre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Rilevato che in tema di I.R.A.P. la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata (Cassazione civile sezione 3678 del 16 febbraio 2007) nel ritenere che l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce (secondo la interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001) presupposto dell’imposta qualora si tratti di attività autonomamente organizzata e che tale requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; rilevato che tale giurisprudenza è stata ribadita di recente e ritenuta applicabile, dalle Sezioni unite di questa Corte, anche in relazione all’attività degli agenti di commercio (Cassazione civile, sezioni unite, n. 12108 del 26 maggio 2009) e dei promotori finanziari (Cassazione civile, sezioni unite, n. 12108 del 26 maggio 2009);

ritenuto che la motivazione della C.T.R. sulla sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione della imposizione I.R.A.P. si dimostra insufficiente e in definitiva apparente perchè dopo aver rilevato che nel complesso i costi e le spese sostenuti dal professionista per la prestazione della sua opera rappresentano all’incirca il 30% dell’ammontare dei compensi percepiti afferma apoditticamente che il rapporto fra compensi e spese non denuncia la presenza di quell’autonoma organizzazione voluta dalla legge per far sorgere il presupposto dell’imposta;

ritenuto che pertanto il terzo motivo di ricorso, concernente il difetto di motivazione, deve essere accolto mentre il primo e secondo motivo devono essere respinti perchè intesi ad affermare che l’autonoma organizzazione, ai fini I.R.A.P., non implica necessariamente l’impiego di capitali e beni strumentali e/o di lavoro altrui e che in presenza di beni strumentali, capitali e/o lavoro altrui l’esercente di arti e professioni è in ogni caso soggetto passivo dell’I.R.A.P.; ritenuto che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla C.T.R. dell’Emilia Romagna che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. dell’Emilia Romagna che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010

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