Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23649 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 10/10/2017, (ud. 07/04/2017, dep.10/10/2017),  n. 23649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6494-2015 proposto da:

GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS), in persona dei Sigg.ri Dott.

S.L. e Dott. F.G.M., elettivamente domiciliata

in ROMA, P.ZA B. CAIROLI 6, presso lo studio dell’avvocato PIERO

GUIDO ALPA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MAURIZIO DARDANI, TERESA GATTO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MARUBA EMPRESA DE NAVIGATION SCA, ZIM ISRAEL NAVIATION COMPANY LTD,

VOLTRI TERMINAL EUROPA VTE SPA;

– intimate –

Nonchè da:

ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD già ZIM ISRAEL NAVIATION

COMPANY LTD, in persona del suo Procuratore Generale per l’Italia,

Sig. SH.GA., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE M

PILSUDSKI 118, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PAOLETTI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO TEGLIO

giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS), in persona dei Sigg.ri Dott.

S.L. e Dott. F.G.M., elettivamente domiciliata

in ROMA, P.ZA B. CAIROLI 6, presso lo studio dell’avvocato PIERO

GUIDO ALPA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MAURIZIO DARDANI, TERESA GATTO giusta procura in calce al ricorso

principale;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

VOLTRI TERMINAL EUROPA VTE SPA, MARUBA EMPRESA DE NAVIGATION SCA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 41/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 15/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione notificato il 30 dicembre 2002, Generali Italia S.p.A., nella qualità di assicuratore di un carico di carne proveniente dall’Argentina e depositato nel porto di Genova presso il Voltri Terminal Europa (VTE), risultato danneggiato per parziale scongelamento, ha agito in giudizio davanti al Tribunale di Genova nei confronti di Incres, Agenzia marittima, quale agente accomandatario del vettore Maruba S.C.A. Embresa De Navigation Marittima, di Adriatic Shipping Company, quale agente accomandatario della motonave (OMISSIS), sulla quale la carne era stata trasportata e del suo vettore, Zim Integrated Shipping Service Ltd, nonchè della Voltri Terminal Europa VTE, chiedendo la condanna al rimborso della somma versata al proprio cliente, Italsempione S.p.A., spedizioniere incaricato del ritiro della merce e pari al controvalore della carne danneggiata e delle spese di perizia. Costituitasi in giudizio Maruba S.C.A. ha eccepito, tra l’altro, che la cessione allo spedizioniere Italsempione S.p.A. dei diritti spettanti al ricevitore delle merci non era documentata da atto avente data certa, per cui l’assicuratore avrebbe pagato l’indennizzo a un soggetto non legittimato. Ha chiamato in manleva Zim Integrated Shipping Service Ltd e Voltri Terminal Europa VTE. La prima ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell’assicuratore e ha proposto domanda di manleva nei confronti di Maruba S.C.A. Embresa De Navigation Marittima e di Voltri Terminal Europa VTE le quali, costituitesi, hanno contestato le rispettive responsabilità;

con sentenza del 15 maggio 2006 il Tribunale ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva di Generali Italia S.p.A. rilevando che il certificato di assicurazione era stato sottoscritto da Assicurazioni Generali Marine UMS “per delega speciale anche delle coassicuratrici”, senza documentare tale profilo, non consentendo al Tribunale di individuare i limiti del diritto di surroga dell’assicuratore nei confronti del terzo danneggiato;

avverso tale decisione proponeva appello Generali Italia S.p.A. escludendo il valore confessorio della clausola apposta, riferibile ad eventuali coassicuratori, rilevando che la questione non riguardava la legittimazione ad agire, ma la titolarità del rapporto dedotto in giudizio, che attiene al merito. Le parti appellate si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con sentenza pubblicata il 15 gennaio 2014 la Corte d’Appello di Genova respingeva l’impugnazione con condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Generali Italia S.p.A. sulla base di tre motivi. Resiste in giudizio Zim Integrated Shipping Service Ltd con controricorso e ricorso incidentale condizionato, sulla base di un motivo. Deposita controricorso, avverso il ricorso incidentale, Generali Italia S.p.A. Sia Zim Integrated Shipping Service Ltd che Generali Italia S.p.A. depositano memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 324 e 329 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 o 4 rilevando che la Corte territoriale avrebbe deciso sulla base di eccezioni sollevate da Maruba S.C.A. Embresa De Navigation Marittima, ma già rigettate con la sentenza del Tribunale di Genova, non impugnata in via incidentale da Maruba S.C.A. e, quindi, passata in giudicato sul punto. In particolare, la questione relativa alla titolarità a proporre l’azione in capo all’attuale ricorrente per surroga nei diritti di Italsempione S.p.A. costituiva profilo ormai superato dal Tribunale, secondo cui non vi sarebbero stati dubbi sul fatto che Generali Italia S.p.A. avesse pagato il sinistro a Italsempione S.p.A. dopo la cessione del credito in favore di quest’ultima da parte di Argo srl. Ricorrendo giudicato interno la Corte territoriale non avrebbe potuto pronunziarsi sul punto;

con il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto priva di valore probatorio la copia dell’atto di cessione, quale atto tra terzi. Al contrario, Maruba S.C.A. non aveva mai contestato il fatto storico della cessione del diritto tra Argo Srl e Italsempione S.p.A. la quale, in ogni caso, avrebbe potuto essere valutata liberamente dal giudice, quale prova indiziaria;

con il terzo motivo deduce violazione l’art. 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3.

rilevando che doveva ritenersi provata la circostanza dell’anteriorità della cessione, rispetto al pagamento in favore di Italsempione S.p.A, come emerge dal fatto che la cessione reca la data del 12 giugno 2002, mentre quella della quietanza di surroga è il 18 luglio 2002 e l’effettivo pagamento in favore di Italsempione S.p.A. è intervenuto il 12 settembre 2002. In ogni caso, poichè la legittimazione attiva va riscontrata al momento della decisione era irrilevante verificare se il pagamento dell’indennizzo fosse intervenuto prima o dopo la cessione del credito;

preliminarmente va osservato che la questione centrare riguarda la anteriorità o meno della cessione rispetto al pagamento, da parte di Generali Italia, dell’indennizzo a Italsempione e relativa surroga. Rispetto a tale tema la problematica relativa alla natura o meno di condizione dell’azione della legittimazione attiva ovvero della titolarità del diritto, non è risolutiva, poichè la questione che si agita tra le parti non attiene all’anteriorità o meno della cessione rispetto alla sentenza di primo grado, ma al rapporto tra i due atti: quello di pagamento e quello di cessione e l’anteriorità di uno rispetto all’altro. Tale questione non si risolve con la categoria giuridica della condizione dell’azione. Ciò posto, il primo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente poichè strettamente connessi in quanto riferiti al profilo dell’anteriorità della cessione del credito rispetto al pagamento dell’indennizzo;

con il primo motivo la ricorrente sostiene che le questioni pregiudiziali espressamente decise dal primo giudice avrebbero dovuto essere oggetto di appello, eventualmente incidentale, poichè, diversamente, si forma su di esse il giudicato interno, mentre la semplice riproposizione dell’eccezione è consentita solo per le questioni non decise o, comunque, assorbite. Richiama un orientamento anche delle Sezioni Unite di questa Corte (decisione 16 ottobre 2008, n. 25246) secondo cui, in presenza di un’eccezione autonoma espressamente respinta, la parte che intenda ottenere una statuizione difforme al riguardo, non può fare riferimento all’art. 346 c.p.c. che si riferisce alle eccezioni sulle quali non vi sia stata una decisione, ma deve richiamare l’art. 329 c.p.c. secondo cui “le decisioni autonome sfavorevole contenute nella sentenza devono formare oggetto di puntuale impugnazione, principale incidentale”, pena la presunzione di acquiescenza. Con il terzo motivo perviene al medesimo risultato deducendo di avere documentato la sequenza cronologica degli atti per cui, in assenza di contestazione sul punto, spettava alla controparte dimostrare che, nonostante l’esistenza di una data di cessione anteriore a quella del pagamento dell’indennizzo, i fatti si erano svolti diversamente;

nel caso di specie, come emerge dal contenuto del ricorso e del controricorso, l’eccezione di difetto di legittimazione attiva era stata formulata sotto diversi profili (pagina 18 della sentenza di primo grado) e il Tribunale ha accolto l’eccezione sulla base di uno di essi, valorizzando la mancata produzione in giudizio, da parte della compagnia, del contratto di assicurazione al fine di verificare la presenza ed il numero dei coassicuratori, aggiungendo che “il tenore della presente pronuncia impedisce l’esame degli ulteriori profili sollevati dalle parti”. Questioni, come si legge nella sentenza della Corte territoriale, “ritualmente riproposte nella comparsa di costituzione in appello di Maruba S.C.A., nel costituirsi in giudizio, in cui ha eccepito la carenza di legittimazione di Generali Italia S.p.A. sotto un duplice profilo…”. Pertanto trova applicazione il principio secondo cui “la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione “le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado”, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perchè assorbite o anche quelle esplicitamente respinte, qualora l’eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni. Tale parte è tenuta soltanto a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ.. Così viene esclusa la necessità dell’appello incidentale da parte di chi si era visto rigettare l’eccezione di decadenza per tardività della domanda attorea, comunque respinta per altre ragioni (Sez. 1, Sentenza n. 24021 del 26/11/2010 e Sez. L, Sentenza n. 24124 del 28/11/2016 – Rv. 641710 – 01). Si deve ribadire che l’art. 346 c.p.c. riguarda proprio le domande o eccezioni autonome, sulle quali non vi sia stata decisione o non autonome e interne al capo di domanda deciso, mentre per le domande o eccezioni autonome espressamente e motivatamente respinte, non ricorrenti nel caso di specie, trova applicazione l’art. 329 c.p.c., comma 2, per cui in assenza di puntuale impugnazione opera su di esse la presunzione di acquiescenza (Sez. U, Ordinanza n. 25246 del 16/10/2008, Rv. 604935 – 01);

non ricorrendo l’ipotesi di giudicato interno non appare sindacabile la valutazione operata dalla Corte territoriale che, nel prendere atto della “mancata produzione, da parte della attrice, della parte retrostante della polizza di carico”, da atto che Maruba S.C.A. ha eccepito “la mancanza di data certa della cessione a Italsempione S.p.A., da parte di Argo Srl, dei propri diritti”. Pertanto legittimamente il terzo (Maruba S.C.A.) aveva eccepito “l’avvenuto pagamento dell’indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto… la mancata prova dei presupposti della surrogazione comporta la inaccoglibilità della domanda”. La Corte fa corretta applicazione del principio dell’onere della prova che incombe all’attore al quale spetta di dimostrare non solo il danno, ma anche il titolo e la legittimazione attiva che, nel caso di specie, secondo la Corte territoriale, non risulterebbe provata, non avendo l’assicuratore prodotto documenti dai quali evincere la legittimazione attiva a pretendere il risarcimento dal vettore o dagli altri convenuti in giudizio. Vanno anticipati, anche con riferimento al terzo motivo, i rilievi che riguardano anche il punto successivo, in ordine all’inammissibilità della doglianza circa la erronea attribuzione – agli elementi probatori – di un valore e di un significato difformi rispetto all’aspettativa della ricorrente. Infatti, con la doglianza parte ricorrente prospetta soltanto una lettura diversa dell’assetto probatorio, per ottenere un nuovo giudizio di merito, in sede di legittimità, al fine di pervenire un diverso apprezzamento dei medesimi fatti. Al contrario, non è consentita in questa sede una revisione delle valutazioni del convincimento del giudice di merito, sotto il profilo della valenza probatoria degli atti presi in esame, tesa all’ottenimento di una nuova pronunzia sul fatto, estranea ai fini del giudizio di cassazione e inammissibile nell’ipotesi, ricorrente nel caso di specie, di motivazione congrua e adeguata (Cass. Sezioni Unite 25 ottobre 2013, n. 24148);

la seconda doglianza è infondata poichè, come emerge dallo stesso contenuto del ricorso, Maruba S.C.A. aveva eccepito che “non risulta provato con atto avente data certa, che il pagamento dell’assicurazione attrice sia avvenuto dopo la cessione del credito da parte della Argo” (pagina 36 del ricorso). La questione è stata specificamente posta proprio al fine di contestare il profilo della anteriorità o meno della cessione rispetto al pagamento in favore di Italsempione S.p.A. Eccezione riproposta anche in appello, evidenziandosi che “la cessione del credito appare successiva rispetto al pagamento del preteso indennizzo da parte dell’assicuratore e consente di eccepire che l’odierna attrice ha pagato il danno quando ancora il diritto non era sussistente in capo a Italsempione S.p.A”. La conseguenza di quanto detto è che il danno è stato risarcito in favore di un soggetto non legittimato;

per il resto le censure relative al valore probatorio della cessione, quale scrittura proveniente da un terzo da equiparare o meno a una testimonianza scritta, costituiscono profili di esclusiva competenza del giudice di merito, risolvendosi in una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. 11 luglio 2014 n. 15582, riguardo al primo aspetto) o sono inammissibili in quanto nuove (il secondo aspetto);

con il ricorso incidentale condizionato Zim Integrated Shipping Service Ltd lamenta la nullità del procedimento di appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 e art. 371 c.p.c., rilevando che, in sede di appello, Generali Italia S.p.A. non aveva depositato il proprio fascicolo di parte unitamente alla comparsa conclusionale e ciò avrebbe dovuto condurre alla pronunzia di improcedibilità dell’appello, trattandosi di termine perentorio in considerazione della indispensabilità degli atti da esaminare (Cass. 14 dicembre 1982 n. 6861);

il mancato accoglimento del ricorso principale consente di non prendere in esame quello incidentale condizionato, che – pertanto – risulta assorbito;

ne consegue che il ricorso principale deve essere rigettato e quello incidentale dichiarato assorbito; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

 

Rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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