Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23648 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. I, 11/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 11/11/2011), n.23648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4566-2009 proposto da:

FINLEASING ITALIA S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso l’avvocato MANZI LUIGI, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BARONCINI CARLO,

VASCELLARI MARCELLO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO SO.GE.DIS. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1126/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato COGLITORE EMANUELE, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Curatore del Fallimento della So.Ge.Dis. s.r.l. in liquidazione, dichiarato dal Tribunale di Vicenza nel gennaio 1994, conveniva in giudizio dinanzi al medesimo Tribunale la In Leasing s.p.a., con la quale la società fallita aveva stipulato un contratto di leasing relativo ad un capannone industriale con uffici ed area scoperta, per sentir revocare ex art. 67, comma 2, L. Fall. il pagamento di L. 300.000.000 a mezzo di tre assegni di conto corrente da L. 100.000.000 ciascuno, eseguito nel maggio 1993 e quindi nell’anno precedente l’accertamento dell’insolvenza. La In Leasing, costituitasi, contestava sotto più profili la domanda. Il Tribunale revocava i tre pagamenti e condannava la convenuta a pagare al Fallimento la somma di Euro 155.937,10 oltre interessi legali e spese di causa.

L’appello proposto dalla In Leasing veniva rigettato dalla Corte di Appello di Venezia, con onere delle spese del grado. Osservava la Corte, per quanto qui ancora rileva: a) che la appellante non poteva addurre in questa sede, in contrasto con l’accertamento compiuto con la sentenza di fallimento, l’insussistenza, al momento dei pagamenti, di una situazione irreversibile di insolvenza della società utilizzatrice, il cui momento di insorgenza è presunto iuris et de iure dall’art. 67 L. Fall., dal quale si desume che l’oggetto del giudizio di revocatoria resta, sul punto, circoscritto alla conoscenza da parte del creditore di tale stato del debitore al momento del pagamento; b) che rettamente il primo giudice aveva ritenuto sussistente tale conoscenza da parte della appellante, stante il reiterato omesso pagamento delle rate del leasing (già nel luglio 1992 l’esposizione era pari a L. 366.000.000, e nell’aprile 1993 aveva raggiunto la somma di L. 800.000.000), e considerato che l’appellante pretese delle fideiussioni personali dei soci e si avvalse, nell’aprile 1993, della clausola risolutiva espressa.

Avverso tale sentenza, depositata il 28 agosto 2008 e notificata il successivo 12 dicembre, la Finleasing Italia s.p.a. (che ha incorporato la In Leasing s.p.a.) ha, con atto notificato il 10 febbraio 2009, proposto ricorso a questa Corte formulando tre motivi.

Il Fallimento So.Ge.Dis. non ha svolto difese. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa riferentesi però ad altro giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 67, L. Fall. e dell’art. 2697 cod. civ. assumendo che, nonostante l’art. 67 L. Fall. faccia risalire lo stato di insolvenza a un anno (o due anni, a seconda dei casi) prima della dichiarazione di fallimento, il convenuto in revocatoria può dare la prova della propria inconsapevolezza di tale stato al momento del pagamento attraverso la prova che lo stato di insolvenza non sussisteva in quel momento.

Tale assunto è in contrasto con l’orientamento da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr.ex multis n. 4426/1976; n. 1169/1980; n. 5953/1985; n. 14087/2002; n. 4559/2011) secondo il quale: a) la legge fallimentare, accogliendo ai fini dell’azione revocatoria il sistema della determinazione legale dello stato di insolvenza, ha fissato nell’art. 67, per ciascuna categoria di atti ivi prevista, il tempo al quale risale l’insolvenza, la quale, nei periodi temporali così definiti, deve perciò ritenersi presunta iuris et de iure in seguito alla dichiarazione di fallimento; b) nel giudizio di revoca, quindi, il tema dell’indagine non comprende la sussistenza dello stato di insolvenza ma è invece circoscritto alla conoscenza o meno di tale condizione da parte del terzo al momento dell’atto revocando, ed è in relazione a questa diversa dimensione e finalità dell’accertamento che va apprezzata l’efficacia degli elementi acquisiti, la rilevanza dei quali deve essere riferita non alla loro idoneità a dimostrare o ad escludere la insolvenza (che è materia del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento), bensì la conoscibilità della stessa. Il motivo non merita pertanto accoglimento.

2. Con il secondo ed il terzo motivo, la ricorrente denuncia omessa o insufficiente motivazione con riguardo, da un lato, al fatto, ignorato dalla sentenza impugnata, che il Tribunale in sede di istruttoria prefallimentare aveva concesso al liquidatore della So.Ge.Dis. un termine per tentare di trovare un accordo con la società di leasing (con ciò implicitamente rilevando l’insussistenza, ancora alcuni mesi dopo il pagamento in questione, di uno stato insolvenza), dall’altro al valore dell’immobile concesso in leasing (acquistato due anni prima per cinque miliardi), che costituirebbe elemento decisivo perchè dalla vendita dell’immobile – che il rinvio concesso dal tribunale era diretto a consentire – si sarebbe potuto ricavare una somma, da imputare alla utilizzatrice, idonea ad eliminare il notevole debito di quest’ultima per canoni di leasing. 2.1 Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi, appaiono formulati nella prospettiva, indicata nel primo motivo, della contestazione dello stato di insolvenza della impresa fallita:

per essi valgono dunque le considerazioni sopra esposte in ordine alla improspettabilità di tale contestazione, e quindi alla infondatezza delle relative doglianze. Può per completezza aggiungersi che entrambi i motivi si mostrano anche inammissibili, in quanto involgenti valutazioni ed apprezzamenti riservati al giudice di merito, che ha adeguatamente e coerentemente illustrato le ragioni del proprio convincimento in ordine alla sussistenza nella specie dell’elemento soggettivo dell’azione revocatoria.

Il rigetto del ricorso si impone dunque, senza provvedere sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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