Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23648 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 10/10/2017, (ud. 07/04/2017, dep.10/10/2017),  n. 23648

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 203-2015 proposto da:

P.S., PI.MA.AN.RI., P.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TAVERNERIO 14, presso lo

studio dell’avvocato CECILIA MARIA VITTORIA MASALIA, rappresentati e

difesi dall’avvocato OLIVIERO DENTI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI BONORVA, in persona del Sindaco pro tempore,

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo

studio dell’avvocato MAZZOLA EMANUELA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LOREDANA RITA MARTINEZ giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 291/2014 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI

SASSARI, depositata il 26/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con ricorso del 22 febbraio 2013, Pi.Ma.An.Ri., S. e R. convenivano in giudizio, davanti alla Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Sassari, il Comune di Bonorva esponendo che in data 17 luglio 2009 avevano concluso un contratto di affitto di fondo rustico ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 45 deducendo che, nel contenuto del contratto, si dava atto che lo stesso era stato stipulato con l’assistenza delle organizzazioni professionali agricole e, in particolare, i ricorrenti sarebbero stati assistiti da un referente della federazione provinciale Coldiretti di Thiesi. Deducendo che tale circostanza non corrispondeva al vero, dichiaravano di proporre querela di falso sul contenuto dei contratti di affitto, chiedendo di provare con testimoni le circostanze relative alle modalità, tempi, luoghi e presenza dei soggetti indicati nei predetti contratti. Costituitosi il Comune di Bonorva, il Tribunale di Sassari, Sezione Specializzata Agraria, con sentenza del 5 settembre 2013 rigettava il ricorso con condanna al pagamento delle spese;

avverso tale decisione proponevano ricorso in appello Pi.Ma.An.Ri., S. e R. lamentando la violazione della L. n. 203 del 1982, art. 45 e la contraddittorietà della motivazione. Con sentenza del 24 giugno 2014 la Corte d’Appello di Sassari respingeva l’impugnazione, rilevando che il contratto era stato concluso a seguito di bando di gara che individuava espressamente la durata annuale del contratto, in deroga alla durata minima di 15 anni prevista dalla legge agraria e, per tale ragione, risultava non pertinente, sia la censura di nullità riferita al disposto dell’art. 45 della predetta legge, sia la querela di falso;

avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione Pi.Ma.An.Ri., S. e R. sulla base di due motivi. Resiste in giudizio il Comune di Bonorva con controricorso. I ricorrenti depositano memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con i motivi di ricorso si denuncia: con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione della L. n. 11 del 1971, art. 22 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che erroneamente la Corte territoriale avrebbe fatto riferimento a tale disposizione e non all’art. 51 della legge agraria, nel quale è stato inserito il testo del predetto art. 11, che, comunque, avrebbe dovuto essere coordinato con l’art. 1 della legge agraria, che prevede il termine minimo di 15 anni di durata per tutti i contratti. Conseguentemente, così come di fatto riconosciuto dal Tribunale di Sassari, poichè i ricorrenti non erano stati assistiti dall’associazione professionale di appartenenza, la clausola relativa alla durata di un anno doveva ritenersi nulla e sostituita da quella prevista dal citato art. 1;

con il secondo motivo lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 58 della legge agraria, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che il rapporto agrario non era regolato da un provvedimento comunale di assegnazione a seguito di gara pubblica, ma da contratti di affitto datati 17 luglio 2009, tant’è vero che il Comune ha richiesto il rilascio sulla base di tali contratti e il Tribunale di Sassari ha accolto la richiesta. D’altra parte non è stato affermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. In realtà, l’amministrazione comunale, dopo avere individuato, a seguito di bando pubblico, le persone cui concedere in affitto i terreni ha stipulato un contratto di affitto ai sensi dell’art. 45 della legge agraria. Conseguentemente la clausola relativa alla durata di un anno deve essere annullata;

la questione da affrontare in via preliminare è quella della qualificazione del contratto, se redatto ai sensi del citato art. 45 o se stipulato all’esito di un procedimento amministrativo relativo alla selezione dei contraenti e, quindi, ai sensi dell’art. 51 della legge agraria. Pertanto, i motivi possono essere trattati congiuntamente perchè strettamente connessi. Su questione analoga, relativa alla possibilità di derogare al termine di 15 anni di durata minima dei contratti agrari, previsto dall’art. 1 della legge agraria, in considerazione della natura demaniale dei terreni e del procedimento amministrativo che precede la conclusione dei contratti di diritto privato la Corte si è espressa con una decisione risalente a Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 2806 del 10/03/1995, Rv. 491070 – 01) che nella parte che qui interessa in motivazione afferma che, avuto riguardo alla natura demaniale del bene… “il rapporto resta sottratto alle norme speciali in materia agraria relative alla durata del rapporto medesimo. Altrimenti, resterebbe preclusa all’Amministrazione la possibilità di condizionarne la continuazione e la rinnovazione alle valutazioni, in concreto, circa la compatibilità con la destinazione ad uso civico del terreno. Le disposizione vincolistiche dei rapporti agrari, invero, riguardano la determinazione del canone per i beni demaniali o soggetti al regime demaniale (L. 10 dicembre 1973, n. 814, art. 5 e D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, art. 9 convertito con modificazioni nella L. 1 dicembre 1981, n. 692), ovvero la durata dei rapporti relativi ai beni patrimoniali disponibili (L. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 22 con la modifica della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 51), ma non comportano una estensione del regime di proroga ai rapporti relativi alla temporanea ed eccezionale utilizzazione da parte dei privati di terreni demaniali ed a quelli soggetti a regime similare, come l’uso civico (Cass., Sez. 3, 5 maggio 1993, n. 5187; per i precedenti Cass., Sez. 3, 24 marzo 1983, n. 2069)”. Negli stessi termini si è espresso il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato sez. 6, 18/04/1996 n. 577) affermando che “alle concessioni di terreni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato sono inapplicabili, ancorchè le concessioni siano espressamente finalizzate ad usi agricoli, le norme circa la durata e la proroga dei contratti agrari, atteso che alle concessioni predette sono estese le sole disposizioni della L. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 22 e del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito in L. 1 dicembre 1981, n. 692, concernenti la sola determinazione dei concorsi”(si veda anche: Consiglio di Stato, sez. 4, 19/02/1990, n. 96). Conseguentemente appare condivisibile l’impostazione fatta propria dalla Corte territoriale tesa ad estendere la ratio della necessaria temporaneità del rapporto per corroborare la validità del termine di un anno, diverso dall’art. 1 legge agraria, proprio per l’identità di ratio con quanto affermato da questa Corte a Sezioni Unite. In sostanza, il profilo della necessaria temporaneità e precarietà dei rapporti di affitto agrario su beni demaniali rende evidente la non applicabilità dell’art. 1 citato a tali rapporti;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese vanno compensate attesa a novità della questione e la sostanziale inesistenza di precedenti specifici.

PQM

 

Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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