Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23647 del 27/10/2020
Cassazione civile sez. III, 27/10/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 27/10/2020), n.23647
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. CIRILLO F. M. – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10813-2018 proposto da:
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SYNDIAL Servizi Ambientali S.P.A., (già ENICHEM S.P.A.),
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA V. COLONNA, 39, presso lo
studio dell’avvocato LAURA SALVANESCHI, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
T.F., C.G. e O.M., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEL PLEBISCITO 102, (studio LOMBARDI SEGNI
E ASSOCIATI), presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DEASTI, che li
rappresenta e difende unitamente agli avvocati ADRIANA CAVIGIOLI,
ELENA BERSANI, FRANCO ANELLI;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
e contro
S.C., B.F., SA.GI., A.L.,
CA.PI., TO.LU., P.A., M.F.;
– intimati –
avverso le sentenze n. 1655/2014, depositata il 10 settembre 2014, e
n. 511/2017, depositata il 6 marzo 2017, della CORTE D’APPELLO di
TORINO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/07/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
Fatto
RITENUTO
che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (d’ora in avanti MATTM) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Torino, la s.p.a. Enichem, in qualità di proprietaria dello stabilimento sito in (OMISSIS), e alcuni suoi dirigenti e dipendenti, fra i quali T.F., C.G. e O.M., chiedendo che fossero condannati al risarcimento del danno ambientale cagionato dalla gestione dell’impianto, strutturalmente inquinante, in relazione al periodo (OMISSIS);
che si costituirono in giudizio la s.p.a. Syndial – Attività Diversificate (già Enichem), nonchè alcuni dei dipendenti e dirigenti citati, i quali eccepirono preliminarmente la prescrizione del diritto fatto valere e contestarono nel merito la domanda attrice, chiedendone il rigetto;
che il Tribunale, fatta svolgere una complessa c.t.u., accolse la domanda e, accertata la responsabilità dei convenuti ai sensi degli artt. 2043 e 2050 c.c. nonchè della L. 8 luglio 1986, n. 349, art. 18 condannò la società Syndial e gli altri al risarcimento del danno ambientale; in particolare, la società fu condannata al pagamento della somma di Euro 1.833.475.405,49 a titolo di equivalente pecuniario, mentre i singoli dirigenti e dipendenti furono condannati al pagamento di risarcimenti in somme diverse, a seconda dell’entità del contributo causale di ciascuno, con il carico delle spese di lite;
che la sentenza è stata impugnata in via principale dalla società Syndial e in via incidentale dai dipendenti e dirigenti condannati e dal MATTM;
che la Corte d’appello di Torino ha pronunciato due sentenze: la prima, non definitiva, in data 10 settembre 2014, e la seconda, definitiva, in data 6 marzo 2017;
che la sentenza non definitiva è stata oggetto di riserva di ricorso per cassazione differito da parte della società Syndial e dei dirigenti e dipendenti già condannati in primo grado;
che contro la sola sentenza definitiva della Corte d’appello di Torino propone ricorso il MATTM con atto affidato ad un unico motivo contenente due complesse e articolate censure;
che resiste la Syndial servizi ambientali s.p.a. con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, affidato ad otto motivi, nei confronti sia della sentenza non definitiva che di quella definitiva;
che resistono anche l’ing. T.F., il Dott. C.G. e l’ing. O.M. con un unico separato controricorso contenente ricorso incidentale condizionato affidato a quattro motivi, nei confronti sia della sentenza non definitiva che di quella definitiva;
che gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede; che le parti controricorrenti hanno depositato memorie.
Considerato che tanto il ricorso principale quanto i ricorsi incidentali condizionati hanno ad oggetto una serie complessa di censure;
che la vicenda, di per sè assunta, riveste connotati di estrema gravità, trattandosi di danno ambientale relativo al (OMISSIS);
che, pertanto, va disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte dispone che la trattazione del ricorso avvenga in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020