Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23647 del 21/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 21/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27931-2011 proposto da:

B.G., (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore;

AGENZIA DEL TERRITORIO C.F. (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE C.F.

(OMISSIS), AGENZIA DELLE DOGANE C.F. (OMISSIS) e AGENZIA DEL DEMANIO

C.F. (OMISSIS), in persona dei rispettivi Direttori pro tempore,

domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 8338/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/12/2010 r.g.n. 968/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l’Avvocato FASSARI CLAUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 8338/2010, confermava la decisione del locale Tribunale che aveva rigettato la domanda proposta dagli attuali ricorrenti nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Agenzia del Territorio, dell’Agenzia delle Dogane, dell’Agenzia del Demanio, intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all’equiparazione del trattamento stipendiale in godimento a quello attribuito al personale del soppresso ruolo ad esaurimento – Ispettori Generali – e alla corresponsione, a decorrere dal 16.2.99, delle relative differenze retributive.

2. Riteneva la Corte territoriale che non sussistesse alcuna violazione del principio di parità di trattamento contrattuale sancito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 poichè questo regola i soli rapporti interni tra Pubblica Amministrazione e singoli dipendenti, ma non consente di sindacare l’esercizio dei poteri riservati alla contrattazione collettiva e non costituisce parametro per giudicare di eventuali differenziazioni operate in quella sede. Osservava ancora che non era stato violato il principio di non discriminazione tra lavoratori svolgenti le medesime mansioni, in quanto il trattamento differenziato trovava giustificazione nella previsione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4, che aveva mantenuto una separata considerazione delle ex qualifiche ad esaurimento, anche in ragione del diverso percorso professionale di tali dipendenti.

3. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione i lavoratori formulando due motivi. Resistono con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia del Territorio, l’Agenzia delle Dogane e l’Agenzia del Demanio, che hanno altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

4. Nella camera di consiglio il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45. La classificazione operata dalle parti sociali prevede espressamente l’inserimento del personale C3 e del personale dell’ex ruolo ad esaurimento nella medesima area C, in posizione apicale, ossia nel medesimo inquadramento e con il medesimo mansionario.

2. Con il secondo motivo i lavoratori denunciano violazione degli artt. 13 e 39 CCNL 1998/2001, del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 433 del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2, 45 e 71, nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di considerare che il personale è inserito in un’unica area e posizione, per cui non esistono differenze tra il personale del ruolo ad esaurimento rispetto a tutto il restante personale inquadrato nella medesima posizione C3.

3. Preliminarmente, si dà atto dell’adozione della motivazione semplificata, ponendo il ricorso questioni la cui soluzione comporta l’applicazione di principi già affermati in precedenza dalla Corte, e dai quali questo Collegio non intende discostarsi.

3. Il ricorso è infondato.

4. L’orientamento interpretativo è stato inaugurato da Cass. n. 11982 del 17 maggio 2010, secondo cui il riconoscimento, in sede di contrattazione collettiva, di un trattamento di maggior favore ai dipendenti ministeriali già inquadrati nella 9^ qualifica funzionale, ruolo soppresso e ad esaurimento, rispetto agli altri dipendenti appartenenti alla qualifica C3 – all’interno della quale il personale del ruolo ad esaurimento era confluito – non introduce una illegittima discriminazione in danno di lavoratori svolgenti le medesime mansioni, trovando il trattamento differenziato la propria legittimazione nella previsione di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4, che ha mantenuto una separata considerazione delle ex qualifiche ad esaurimento rinviando alla successiva contrattazione collettiva quanto alla determinazione del regime economico, ed una giustificazione – oltre che nel carattere meramente temporaneo della differenziazione – nel diverso percorso professionale dei due gruppi di dipendenti.

5. Hanno fatto seguito numerose sentenze tutte conformi: v. tra le tante, Cass. n. 5504/11, n. 9313/11 e n. 22437/11, n. 4971/12, n. 10105/13, n. 479/14, n. 3682/14 ed altre successive.

6. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016

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