Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23647 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. I, 11/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 11/11/2011), n.23647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4195-2009 proposto da:

FERIS S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G.B. VICO 1, presso l’avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BENASSI FRANCO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (c.f. (OMISSIS)),

incorporante la Banca Agricola Mantovana spa, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.

DELLE TRE MADONNE 16, presso l’avvocato TROPIANO MARIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MACCARI ENRICO, giusta

procura speciale per Notaio dott. DANIELE MOLINARI di MANTOVA – Rep.

n. 72.528 del 3.12.2010;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 940/2008 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 31/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato MACCARI ENRICO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del

secondo motivo, rigettato il primo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Curatore del Fallimento della Ottoponti di Nascituri Remo & c. s.a.s., dichiarata fallita dal Tribunale di Mantova nel giugno 1985 dopo essere stata ammessa alla procedura di amministrazione controllata nel settembre 1984, convenne in giudizio dinanzi al medesimo Tribunale la Banca Agricola Mantovana soc.coop.a r.l. (poi trasformata in s.p.a.), presso la quale la società fallita era titolare di conti correnti, per sentir revocare ex art. 67, comma 2, L. Fall. – quali atti di natura solutoria – tutti i versamenti e gli accrediti eseguiti sui conti correnti stessi nell’anno precedente l’accertamento dell’insolvenza, con la conseguente condanna della banca convenuta alla restituzione in favore della curatela della somma corrispondente, poi individuata in L. 11.591.330.936 (pari ad Euro 5.98 6.422,83), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giugno 1985 al saldo. La Banca Agricola Mantovana, costituitasi, contestava sotto più profili la domanda. Espletata c.t.u. contabile, il Tribunale, ritenuto che parte attrice non aveva adeguatamente dimostrato la scientia decoctionis della convenuta, rigettava la domanda compensando integralmente le spese di causa.

Proponeva appello il Fallimento dolendosi della ritenuta carenza di prova dell’elemento soggettivo dell’azione revocatoria. La Banca Agricola Mantovana resisteva, chiedendo in via incidentale l’accoglimento della sua eccezione preliminare di nullità della domanda introduttiva del giudizio di primo grado e l’applicazione rigorosa del principio della soccombenza in luogo della disposta compensazione delle spese di primo grado. La Corte di Appello di Brescia rigettava entrambi gli appelli, onerando il Fallimento delle spese del grado. Osservava la Corte, quanto all’appello principale, che rettamente il primo giudice aveva ritenuto l’inidoneità degli indizi forniti da parte attrice a integrare la prova richiesta. In particolare, il valore probatorio attribuibile al dato di fatto, riscontrato dal consulente d’ufficio con riguardo ad uno dei rapporti di conto corrente, secondo cui tale conto aveva presentato per la parte prevalente del periodo “sospetto” un passivo eccedente l’apertura di credito a causa di sconfinamenti sistematici, ininterrotti e di dimensioni elevate, veniva reso assai meno significativo dal fatto che la banca, per tutto il periodo stesso, aveva continuato a dare regolare corso al rapporto – con una normale movimentazione per somme ingenti elevando anzi, dal gennaio 1984, il limite dell’affidamento: una condotta questa che appare incompatibile con la consapevolezza dello stato di dissesto del debitore. Nè in contrario potevano valere, secondo la corte territoriale, considerazioni circa le particolari caratteristiche professionali della banca -potenzialmente attrezzata a cogliere i segnali delle difficoltà del cliente imprenditore -, o discutibili ipotesi circa un affidamento che la stessa avrebbe nella specie riposto nella consistenza patrimoniale dei soci illimitatamente responsabili della società correntista, perchè le une e le altre potrebbero acquisire valore solo nella ipotesi, qui non ricorrente, in cui risultasse, anche attraverso la prova dei dati normalmente considerati dalla giurisprudenza (pubblicazione di protesti, istanze di fallimento, esecuzioni immobiliari, bilanci eloquentemente in perdita), la sussistenza di una situazione che rivelasse all’esterno lo stato di decozione della anzidetta società.

Avverso tale sentenza, depositata il 31 ottobre 2008 e notificata il successivo 9 dicembre, la Feris s.r.l., quale assuntore del concordato fallimentare Ottoponti di Nascituri Remo & c. s.a.s., ha, con atto spedito per la notifica il 7 febbraio 2009, proposto ricorso a questa Corte formulando due motivi, cui resiste con controricorso e memoria illustrativa la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., che con atto di fusione del 25 marzo 2003 ha incorporato la Banca Agricola Mantovana s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la Curatela fallimentare censura le statuizioni relative alla mancanza di prova idonea della scientia decoctionis, denunziando la insufficienza e illogicità della motivazione, nonchè la falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ. in relazione all’art. 67, comma 2, L. Fall.. Sostiene al riguardo: a) che la affermazione della Corte territoriale secondo la quale ciò che occorre provare, ancorchè di norma attraverso presunzioni semplici, è pur sempre la effettiva conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore soddisfatto al momento dei pagamenti, contrasterebbe con la giurisprudenza di questa Corte, che sulla base dell’art. 2729 cod. civ. equipara alla conoscenza la conoscibilità dell’insolvenza; b) che la Corte territoriale avrebbe errato nell’attribuire valore risolutivo al solo elemento relativo alla prosecuzione del rapporto da parte della banca, che in sè considerato costituirebbe un dato impreciso e “neutro”, mentre avrebbe dovuto considerare molteplici indizi e fatti (la continua emissione di assegni per importi al di fuori dei limiti del fido, la persistenza del saldo negativo ed i continui sconfinamenti) che, valutati nel loro complesso ed alla luce della qualità professionale propria della banca – tanto più in un piccolo centro quale (OMISSIS) nel quale sia la banca sia la correntista operavano, costituirebbero valida prova indiretta della conoscenza, attraverso la conoscibilità, dell’insolvenza da parte della banca.

2. Tali doglianze sono prive di fondamento.

2.1 Quanto alla dedotta falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., va osservato come, nell’ampia motivazione della sentenza impugnata, la Corte di merito non abbia negato la possibilità di una prova presuntiva o indiretta della scientia decoctionis – che al contrario ha espressamente ribadito, nè tralasciato di considerare il valore indiziante astrattamente attribuibile alle circostanze costituite dal cattivo andamento del conto corrente e dal piccolo centro in cui si trovavano ad operare la società fallita e la banca creditrice. Ha invece evidenziato come la valutazione in ordine alla gravità, precisione e concordanza degli elementi indiretti di prova debba farsi in concreto, nel contesto della vicenda in esame; ed ha, in questa prospettiva, ritenuto che gli elementi indiziari offerti dalla Curatela fossero insufficienti a pervenire alla prova indiretta dell’elemento soggettivo dell’azione revocatoria. Tale procedimento logico non merita la critica prospettata dalla parte ricorrente, essendo conforme al disposto normativo in questione, come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

L’utilizzabilità, ravvisata dalle sentenze citate in ricorso, delle suddette circostanze di fatto ai fini della prova indiretta della consapevolezza della banca creditrice non è da intendersi nel senso che la loro ricorrenza, in sè, condurrebbe necessariamente il giudice a ritenere sussistente la prova indiretta dell’elemento soggettivo dell’azione, bensì nel senso che l’uno o l’altro elemento – ed a maggior ragione entrambi – possono ben essere utilizzati, con prudente apprezzamento di merito, nel relativo accertamento quali elementi concorrenti, con gli altri che siano muniti dei caratteri richiesti dall’art. 2729 cod. civ., alla formazione del convincimento del giudice (cfr.in part. Cass. n. 1719/2001; n. 18201/2003; n. 15939/2007). La Corte di merito ha motivatamente escluso la ricorrenza di tali caratteri negli indizi forniti dalla Curatela, essenzialmente limitati alle due circostanze di fatto sopra ricordate.

2.2 La motivazione di tale valutazione, d’altra parte, non è nè intrinsecamente illogica, nè insufficiente. Sotto quest’ultimo profilo, parte ricorrente non ha indicato quali specifici elementi, diversi dai continui sconfinamenti dal fido, risultassero provati in atti e la Corte abbia ignorato: nella sentenza impugnata infatti si sottolinea che il valore indiziario della contiguità territoriale della società creditrice e della debitrice avrebbe potuto essere apprezzato – nel senso di farne derivare la possibilità per la prima, anche alla luce della sua qualità professionale, di percepire i segnali rivelatori della crisi – se solo tali segnali fossero stati allegati e provati, il che ha escluso senza ricevere per l’appunto specifica ed idonea censura. In tale contesto, non è in se contrario a logica l’aver attribuito alla condotta della banca rispetto ai continui sconfinamenti dai limiti del fido, anche per le (incontroverse) modalità in cui si era manifestata, una valenza significativa di segno contrario alla presunzione di consapevolezza, per la fiducia insita nel continuare a far credito alla correntista.

Nè rileva l’assunto che, in astratto, il giudice di merito avrebbe anche potuto interpretare diversamente una condotta siffatta, ravvisandovi l’intenzione della banca di ottenere un graduale rientro dall’esposizione: costituisce infatti apprezzamento di merito non sindacabile nel giudizio di legittimità la attribuzione ad un determinato elemento, nel contesto della ricostruzione complessiva del rapporto, l’una o l’altra valenza significativa.

3. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado, denunciando insufficienza e illogicità della motivazione nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 75 disp. att. c.p.c. e del D.M. n. 127 del 2004. Sostiene che la liquidazione degli onorari (164.000 Euro) appare incredibilmente esorbitante i limiti massimi del tariffario forense tenendo presente, quanto al valore della controversia, che la domanda era di natura indeterminata e comunque riferita ad Euro 5.98 6.422, non già ad Euro 13.000.000 come afferma la Corte; e che la motivazione, basata sulla considerazione della natura e difficoltà della controversia e dell’attività defensionale spiegata, non è conforme agli atti (l’attività defensionale ha comportato la redazione di due soli atti difensivi) e insufficiente perchè non specifica minimamente come si sia potuti arrivare ad una cifra cosi macroscopicamente alta.

3.1 Anche tale motivo di ricorso non merita accoglimento. In primo luogo, il valore della controversia, determinato – alla stregua del disposto dell’art. 6 della Tariffa forense approvata con D.M. n. 127 del 2004 – con riguardo all’entità economica della ragione di credito alla cui tutela l’azione revocatoria era diretta, ammonta, secondo la domanda formulata dalla Curatela, a Euro 5.986.422 “oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 29 giugno 1985 al saldo”, si che l’importo di oltre Euro 13.000.000, considerato dalla sentenza ai fini della liquidazione, si mostra tutt’altro che esuberante, tenuto conto che i soli interessi legali sino alla data della sentenza ammontano ad oltre Euro 7.400.000. Ciò posto, per la liquidazione degli onorari relativi a cause di valore superiore a Euro 5.164.000, l’art. 13 della Tariffa richiamata prevede il limite massimo del 3% del valore della controversia: nella specie, dunque, tale limite raggiunge l’importo di Euro 390.000, ben oltre quello liquidato dalla Corte d’appello. La quale ha d’altra parte, in coerenza con quanto previsto dall’art. 5 della Tariffa, rettamente fatto riferimento, nella liquidazione, alla natura, al valore della controversia ed alla attività defensionale spiegata dalla parte convenuta, e tale apprezzamento di merito, in quanto congruamente motivato, non può in questa sede costituire oggetto di riesame senza violare i limiti del giudizio di legittimità.

4. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, che si liquidano come indicato in dispositivo sulla base dei criteri sopra esposti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 38.506,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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