Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23647 del 10/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 10/10/2017, (ud. 09/03/2017, dep.10/10/2017),  n. 23647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24265-2015 proposto da:

N.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LORENZO IL

MAGNIFICO 115, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO DE SANCTIS,

che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M., EDITRICE LA STAMPA SPA in persona del suo procuratore

speciale e legale rappresentante pro tempore, dott.

B.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo

studio dell’avvocato MARISA PAPPALARDO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO PAVESIO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 404/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 02/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 20 settembre 2010, N.N. conveniva l’editrice La Stampa S.p.A. ed il direttore responsabile S.M. davanti al Tribunale di Torino, per il risarcimento dei danni sofferti dalla pubblicazione di 10 articoli apparsi sul quotidiano La Stampa, tra il 4 ed il 26 maggio 2001 e di altri tre articoli pubblicati rispettivamente il 16 giugno, 2 ottobre e 12 ottobre del 2001, quantificando il pregiudizio in una cifra non inferiore ad Euro 260.000. L’attore lamentava di essere stato descritto come terrorista, fiancheggiatore delle Brigate Rosse in qualche modo implicato nell’omicidio del giuslavorista D.M., ucciso a (OMISSIS) dalle Brigate Rosse. Nonostante fosse stato arrestato il (OMISSIS) 2001, con l’accusa di associazione sovversiva ai sensi dell’art. 270 c.p., per sospetti poi risultati infondati, nulla autorizzava il giornalista a considerare un ipotetico sovversivo anche come terrorista e fiancheggiatore delle Brigate Rosse. Deduceva che le pubblicazioni non avevano rispettato i canoni della verità e della continenza. Il Tribunale di Torino con sentenza n. 6767 del 2012 rigettava le domande dell’attore;

con atto di citazione del 12 novembre 2010, il N. proponeva appello sulla base di due motivi: lamentava il mancato esame di tutti gli articoli allegati all’atto di citazione e la violazione delle norme in tema di diffamazione, a causa della attribuzione di reati più gravi di quelli per cui era imputato, di legami con le Brigate Rosse e per la mancanza del requisito della continenza espressiva;

la Corte d’Appello, con sentenza del 2 marzo 2015, ritenendo fossero stati rispettati i requisiti di verità, continenza e pertinenza propri dell’esercizio del diritto di cronaca, rigettava l’appello proposto, condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite:

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il N. sulla base di due motivi. Resistono in giudizio l’editore e il direttore responsabile con controricorso. Entrambe le parti depositano memorie ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

la motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di quanto previsto dal decreto n. 136-2016 del Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore nomofilattico;

con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., per omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. In particolare, la Corte territoriale, aveva fatto riferimento all’imputazione ai sensi dell’art. 270 c.p. e al contenuto dell’ordinanza cautelare facessero riferimento alla lotta armata, ad organismi occulti, alla finalità di sovvertire violentemente lo Stato e a quella di entrare in contatto con le Brigate Rosse, finalità proprie anche dell’ipotesi prevista dall’art. 270 bis c.p., ma non avrebbe considerato che, all’esito della riforma introdotta dalla L. n. 85 del 2006, la prima disposizione non costituiva reato di pericolo astratto, ma di pericolo concreto, con necessità di verificare la “idoneità” della associazione a sovvertire. Inoltre, avrebbe tenuto conto del contenuto dell’ordinanza di proroga delle indagini del 12 aprile 2001 dalla quale emergeva che il ricorrente era indagato anche per fatti finalità di terrorismo, nonostante il superamento di tale originaria contestazione, deducibile dal contenuto della ordinanza di custodia cautelare, con la conseguenza che nessuna archiviazione sarebbe stata necessaria poichè il ricorrente, in realtà, non era stato mai formalmente indagato per l’ipotesi prevista dall’art. 270 bis c.p. o per altri reati di terrorismo. Anche il riferimento al termine “fiancheggiatori” contenuto negli articoli, non compariva nelle dichiarazioni degli investigatori e quindi risultava certamente diffamatorio. La Corte d’appello non aveva preso in esame la differenza esistente tra le due ipotesi previsti, dagli artt. 270 e 270 bis c.p., rappresentata dalla diversa forma di violenza, comune nel primo caso e terroristica nel secondo. In sostanza, mancherebbe ogni requisito di minima logicità delle argomentazioni della sentenza e, quindi, la motivazione risulterebbe completamente omessa;

con il secondo motivo deduce violazione falsa applicazione degli artt. 115 e 116, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 poichè la Corte territoriale avrebbe fatto riferimento al contenuto dell’ordinanza di proroga delle indagini, assunta acriticamente come fonte di prova, mentre si tratterebbe di un documento non firmato, privo di valore, redatto in italiano improbabile e con linguaggio atecnico, non inserito nell’indice degli atti del giudice delle indagini preliminari e, quindi, giuridicamente inesistente;

il primo motivo è inammissibile poichè il ricorrente deduce la mancanza di motivazione ai sensi degli artt. 132 e 118 c.p.c., ma nella lunga esposizione delle ragioni, quasi esclusivamente in fatto, fa continuo riferimento all’analitica motivazione della Corte territoriale, che contesta nel merito, riguardo alle caratteristiche del reato di associazione sovversiva semplice e a quello previsto dalla successiva disposizione dell’art. 270 bis c.p., alla copiosa documentazione proveniente dagli inquirenti, all’ordinanza di custodia cautelare e all’ordinanza del 12 aprile 2001 oggetto specifico del successivo motivo. Pertanto, già sulla base di tali premesse la censura è inammissibile, dovendosi soltanto aggiungere che oggetto di ricorso non è anche la violazione o falsa applicazione delle norme del codice penale citate, alle quali il ricorrente dedica buona parte del motivo di impugnazione, ritenendo che la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente valutato la differenza tra le due fattispecie alla luce della modifica introdotta nel 2006. Come già osservato da questa Corte in fattispecie del tutto analoga (Sez. 3, Sentenza n. 20617 del 13 ottobre 2016) “la distinzione, pur oggi lamentata, in punto di esatta qualificazione giuridica dei fatti contestati (associazione sovversiva ex art. 270 c.p. e non associazione di stampo terroristico di cui all’art. 270 bis stesso codice) sfugge… al linguaggio comune ed alla comune comprensione, ben potendo, in una lettura dei fatti non professionalmente qualificata, essere definito e ritenuto terrorista colui che si riprometta di abbattere con atti violenti il governo dello Stato. L’accertamento della scriminante della verità putativa, oggetto di puntuale analisi e valutazione da parte della Corte di appello anche alla luce della necessaria contestualizzazione dello scritto rispetto all’epoca in cui venne redatto e della parimenti giustificabile pubblicazione della fotografia della famiglia N., appare scevro da qualsivoglia vizio logico-giuridico, e si sottrae, pertanto, alle critiche mosse con il motivo in esame”. La sentenza impugnata fa specifico riferimento all’imputazione ai sensi dell’art. 270 c.p. a carico del ricorrente, nella quale vi è un espresso riferimento alla lotta armata, ad organismi occulti, alla finalità di sovvertire violentemente lo Stato e a quella di entrare in contatto con la banda armata delle Brigate Rosse. La motivazione della Corte contiene il riferimento specifico all’attività del N., che avrebbe promosso, costituito, organizzato e diretto un’associazione sovversiva denominata Iniziativa comunista, costituita da organismi clandestini e composta da militanti del cd Gruppo ristretto, che tendeva alla lotta armata per sovvertire in maniera violenta gli ordinamenti economici e sociali dello Stato. Sotto altro aspetto la corte territoriale ha espressamente rimarcato il contenuto dell’ordinanza di proroga delle indagini preliminari, emessa pochi giorni prima dell’arresto del ricorrente, relativa anche alla fattispecie delittuosa dell’art. 270 bis c.p., che riguarda l’ipotesi di associazione con finalità di terrorismo e insurrezione armata contro i poteri dello Stato, per avere il N. partecipato e organizzato la banda armata al fine di mutare la Costituzione dello Stato e la forma di governo con mezzi non consentiti e promuovere l’insurrezione armata contro i poteri dello Stato e, quindi, con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (pagina 14 della sentenza della corte territoriale). Infine, il giudice di appello ha valutato il contenuto dell’ordinanza del 12 aprile 2001, anche al fine della correttezza della veridicità dei fatti oggetto degli articoli, correttamente evidenziando come fosse irrilevante che l’ordinanza di custodia cautelare avesse ad oggetto solo il reato di quell’art. 270 c.p., cioè la associazione sovversiva semplice e non quella con finalità di terrorismo, che comunque compariva nel contenuto della ordinanza di proroga. E’ pertanto evidente che il provvedimento impugnato è oggettivamente, analiticamente e congruamente motivato, con un continuo riferimento al delitto D. e ai contatti tra gli esponenti del Gruppo ristretto, di Iniziativa comunista e quelli delle Brigate Rosse; dati risultanti dall’ordinanza del (OMISSIS) 2001, che rimarcava il collegamento con l’omicidio e l’esistenza di consuetudini di rapporti con ambienti vicini all’eversione per i contatti con i militanti arrestati. Pertanto, dal contenuto dei provvedimenti giudiziari e dagli atti altri atti d’indagine indicati appariva evidente, si legge nella sentenza impugnata, “come siano stati gli stessi organi investigativi giudiziaria a prospettare un collegamento con esponenti delle Brigate Rosse e tratteggiare possibili contatti anche con l’omicidio D.”;

quanto al secondo motivo, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 27000 del 27/12/2016, Rv. 642299 – 01). Orbene, è solo tale ultimo profilo (la Corte territoriale avrebbe considerato come facente piena prova, recependola senza apprezzamento critico, l’ordinanza del 12 aprile 2001) può essere preso in esame, ma il motivo è inammissibile poichè si tratta di eccezione nuova che la parte non ha dimostrato di avere sottoposto al giudice di appello. Al contrario, nella premessa del ricorso, il N. nell’individuare l’oggetto dei motivi di appello, non fa alcun riferimento a tale dato che, sempre sulla base di quanto indicato in ricorso, sarebbe stato oggetto (tardivo) delle memorie di replica in appello;

in definitiva, tutte le censure mosse alla sentenza della Corte milanese, pertanto, sono irrimediabilmente destinate ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale dianzi descritto, dacchè essi, nel loro complesso, pur formalmente abbigliati in veste di denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge e un di decisivo difetto di motivazione, si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 16.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, stesso art..

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA