Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23646 del 31/08/2021

Cassazione civile sez. II, 31/08/2021, (ud. 01/12/2020, dep. 31/08/2021), n.23646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23843-2019 proposto da:

V.B., rappresentato e difeso dall’Avv. Gianluca Vitale, ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, via

Cibrario, 12;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro p.t. ope legis

domiciliato a Roma in via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;

– resistente –

Avverso la sentenza n. 839/2019 della Corte d’appello di Torino

depositata il 20/5/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/12/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso che il sig. V.B., cittadino (OMISSIS), ha presentato avverso la sentenza della corte d’appello che ha rigettato il di lui gravame contro l’ordinanza del tribunale che ha confermato il diniego della protezione internazionale e umanitaria come statuiti dalla Commissione territoriale competente;

– a sostegno della propria richiesta il ricorrente ha allegato di aver vissuto nell'(OMISSIS), in (OMISSIS), di avere deciso dopo la morte del padre di aderire alla setta segreta (OMISSIS) per difendersi da alcuni soggetti interessati alla proprietà del terreno del padre e di essere fuggito per timore di essere ricercato dalla polizia in seguito alla partecipazione ad uno scontro armato contro i membri di una setta contrapposta denominata (OMISSIS) dove restava ferito;

– la corte d’appello ha negato al ricorrente il riconoscimento della protezione internazionale ritenendo non scalpito il giudizio di non credibilità formulato nell’ordinanza impugnata, né ravvisabili elementi di vulnerabilità;

– la cassazione del provvedimento è chiesta con ricorso affidato a cinque motivi;

– il Ministero dell’interno si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1;

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo il ricorrente deduce,in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 nonché D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8;

– ad avviso del ricorrente, la Corte d’appello avrebbe del tutto omesso di prendere in esame il complesso delle dichiarazioni del richiedente la protezione senza conoscere le precisazioni e le argomentazioni svolte negli atti proposti dall’appellante e senza neppure procedere alla personale audizione del ricorrente al fine di effettuare una compiuta valutazione circa la sua credibilità;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 nonché del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8;

– il primo e secondo motivo attengono alla credibilità del richiedente asilo e possono essere esaminati congiuntamente: entrambe le doglianze sono inammissibile;

– occorre precisare che la disciplina processuale applicabile al caso in esame è quella precedente a quella introdotta con il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis inserito dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g) conv. con mod. nella L. n. 46 del 2017;

– in applicazione della disciplina processuale ratione temporis vigente, avverso la decisione di diniego resa dalla Commissione territoriale il cittadino straniero poteva proporre ricorso ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 instaurando avanti al tribunale in composizione monocratica un giudizio sommario di cognizione ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 con possibilità di impugnazione dell’ordinanza conclusiva avanti la corte d’appello;

– conviene, inoltre, precisare che la disciplina del rito sommario, applicabile in forza delle disposizioni sopra richiamate, non prevedeva alcun obbligo di audizione dello straniero, né in primo grado, né in appello, potendo il giudice disporre l’interrogatorio libero ai sensi della generale facoltà riconosciutagli in ogni fase e grado del giudizio dall’art. 117 c.p.c.;

– peraltro, si deve desumere dalle considerazioni svolte dalla Corte di giustizia nella sentenza C-348, sentenza 26 luglio 2017, Moussa Sacko che la disciplina Europea non osta alla previsione di una disciplina nazionale che non impone in via generale l’obbligo di audizione dello straniero in sede di ricorso all’autorità giudiziaria avverso il diniego della protezione internazionale deciso dall’autorità amministrativa, davanti alla quale si svolga il colloquio con le garanzie e la verbalizzazione di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 12,13 e 14;

– in conclusione non e’, pertanto, ravvisabile nella procedura concretamente seguita per giungere alla decisione impugnata la violazione dell’obbligo di procedere all’audizione del richiedente dal momento che per i ricorsi giurisdizionali instaurati prima del 18/8/2017 non sussisteva una previsione processuale che lo imponeva;

– ciò detto in via generale, nel caso di specie, la corte territoriale ha motivato l’implicita decisione di non dare corso all’integrazione istruttoria mediante l’interrogatorio libero del richiedente in ragione della mancata indicazione con l’appello di elementi probatori;

– tale conclusione appare in linea con il dovere di allegazione incombente sul richiedente e che si integra con quello di cooperazione officiosa secondo la previsione operativa illustrata nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, , atteso che la corte territoriale ha ritenuto carente sotto i diversi profili delle lett. a), b) e c) il contenuto delle dichiarazioni e delle allegazioni dallo stesso poste a fondamento delle domande di protezione;

– con il terzo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 11 ed il difetto di motivazione;

-secondo il ricorrente, la corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che l’adesione al cult caratterizzata dalla volontarietà escluderebbe la sussistenza del presupposto del fondato timore di persecuzione rilevante per il riconoscimento dello status di rifugiato;

– il motivo è inammissibile;

– la censura in questione, sebbene venga formalmente inquadrata nell’ambito della violazione di legge, attiene alla valutazione concreta operata dal giudice sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status e in quanto tale non può essere attinta in sede di legittimità se non come omesso esame di un fatto decisivo, non adeguatamente valorizzato dal giudicante;

– con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b) e c);

– ad avviso del ricorrente, il giudice dell’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulle allegazioni del ricorrente attestanti l’insicurezza degli stati del sud e del (OMISSIS), che interessano nello specifico il ricorrente;

– il motivo è inammissibile;

– è orientamento di questa corte che, in tema di protezione internazionale sussidiaria, il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 oltre a sancire un dovere di cooperazione del richiedente consistente nell’allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, pone a carco dell’autorità decidente un più incisivo obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, soprattutto con riferimento alle condizioni generali del Paese d’origine (cfr. Cass. 14283/2019; id. 10286/2020);

– nel caso di specie, il giudice dell’appello ha rispettato il principio di diritto richiamato nel predetto orientamento e ha adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria che la disciplina della protezione internazionale pone in capo all’autorità giudicante, posto che a pag. 5 della sentenza ha citato nello specifico i rapporti dai quali ha evinto l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata rilevanti ai fini della protezione sussidiaria;

– con il quinto motivo di ricorso, si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19 e violazione dei criteri legali per la concessione della protezione umanitaria;

– secondo il ricorrente, il giudice dell’appello ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria avrebbe omesso di tenere in considerazione la grave situazione dell’ordine interno in (OMISSIS) e le precarie condizioni di salute psichica in cui versa il richiedente la protezione;

– il motivo è inammissibile;

– questa corte ha precisato che, ai fini della verifica dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di vulnerabilità per motivi di salute, normativamente tipizzata dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 2, comma 11, lett. h) bis, come modificato dal D.Lgs. n. 145 del 2015, impone all’organo giudicante un’attenta e dettagliata disamina dei rischi eventualmente configurabili a carico del ricorrente in caso di rimpatrio (cfr. Cass. n. 15322/2020);

– ciò premesso, la decisione di rigetto è immune da vizi poiché la specifica situazione personale del ricorrente è stata presa in considerazione dal giudice, il quale, a pag. 6 del provvedimento impugnato ha chiarito che la sindrome refertata “Disturbo depressivo da stress” non costituisce il presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno considerato anche che non si può escludere che in caso di rimpatrio il sig. V.B. abbia la possibilità di ricorrere a cure o trattamenti terapeutici adeguati al suo stato di salute;

– in conclusione, quindi, l’inammissibilità di tutti i motivi, giustifica l’inammissibilità del ricorso;

– nulla va disposto sulle spese, stante il mancato svolgimento di effettiva attività difensiva da parte del Ministero;

– si sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezione Seconda civile, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA