Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23646 del 27/10/2020
Cassazione civile sez. III, 27/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 27/10/2020), n.23646
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 29100/2018 R.G. proposto da:
M.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Walter Galeotti;
– ricorrente –
contro
Lapalina Società Agricola a r.l., rappresentata e difesa dall’Avv.
Giovanni B. Ghini, con domicilio eletto in Roma, Viale di Villa
Massimo, n. 36, presso lo studio dell’Avv. Renato Della Bella;
– ricorrente incidentale –
e contro
Avv. Z.C., rappresentato e difeso da sè stesso e dagli Avv.ti
Cesare Menotto Zauli e Fabrizio Gizzi, con domicilio eletto presso
lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Oslavia, n. 30;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, n. 2175/2018
depositata il 21 agosto 2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio
2020 dal Consigliere IANNELLO Emilio.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
l’Avv. Z.C. convenne in giudizio avanti il Tribunale di Forlì la Lapalina Società Agricola a r.l. chiedendone la condanna al pagamento di Euro 9.475,57 per compensi professionali;
costituendosi in giudizio la società Lapalina resistette alla domanda e chiese ed ottenne di chiamare in garanzia M.M., per essere dallo stesso manlevato in caso di accoglimento della domanda;
il Tribunale rigettò la domanda, condannò lo Z. a rifondere le spese di lite in favore della società convenuta e quest’ultima a rifonderle al chiamato in garanzia;
interpose appello lo Z., al quale resistette la società, riproponendo, in comparsa, la domanda di garanzia nei confronti del M. e impugnando, altresì, con appello incidentale, la sua condanna alle spese in favore di quest’ultimo;
il M. rimase contumace;
la Corte d’appello in accoglimento del gravame principale, ha condannato la Lapalina a pagare, in favore dell’appellante, la somma da questo pretesa e, in accoglimento della domanda di manleva, ha altresì condannato il M. a tenere indenne la società di quanto dalla stessa dovuto all’appellante, oltre che alle spese di ambo i gradi del giudizio di merito, dichiarando conseguentemente assorbito l’appello incidentale della società;
avverso tale decisione M.M. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Lapalina Società Agricola a r.l., proponendo a sua volta ricorso incidentale con tre mezzi, al quale resiste lo Z., depositando controricorso;
tutte le parti hanno depositato memorie, ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
con il primo motivo il ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per omessa notifica dell’appello incidentale ed altresì per essere stato omesso “ordine di notifica e/o di integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte processuale M.M. (error in procedendo; violazione dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 333 c.p.c.)”;
rileva di non essere stato messo a conoscenza nè della riproposizione della domanda di manleva nei suoi confronti, nè dell’appello incidentale svolto dalla Lapalina in ordine alle spese; ciò avendo anche inciso sulla sua decisione di non costituirsi in appello;
ritenuto che, avuto riguardo alla rilevanza nomofilattica della questione che con tale motivo viene sottoposta all’esame di questa Corte, si rende opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza (art. 375 c.p.c., comma 2).
P.Q.M.
dispone trattarsi la presente causa in pubblica udienza e la rinvia a tal fine a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020