Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23646 del 21/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 21/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15192-2011 proposto da:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– ricorrente –

contro

B.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio DELL’AVVOCATO MATTIA

PERSIANI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 420/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/02/201 r.g.n. 3511/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2)16 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l’Avvocato MAIO VALERIO per delega Avvocato PERSIANI MATTIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibili in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Roma, – con sentenza n. 420/2011, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Ministero delle Infrastrutture avverso la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto di B.V. a percepire il trattamento retributivo di dirigente di 2^ fascia dall’ottobre 2001 all’ottobre 2002. Rilevava la Corte territoriale che il ricorso in appello era stato depositato in data 11.4.2008; oltre il termine breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta il 18 gennaio 2008: nella specie l’Amministrazione si era costituita in primo grado a mezzo di un suo funzionario ex art. 417 bis c.p.c. per cui, secondo costante giurisprudenza, la notifica della sentenza doveva ritenersi validamente effettuata presso tale funzionario.

2. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Ministero con unico motivo. Resiste B.V. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo si denuncia nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c., in combinato con l’art. 417 bis c.p.c.. Quest’ultima norma, secondo costante orientamento di legittimità, va interpretata nel senso che, allorchè l’amministrazione statale sia costituita in giudizio avvalendosi di un proprio dipendente, la notifica della sentenza di primo grado, ai fini del decorso del termine di impugnazione, va effettuata allo stesso dipendente. Nel caso di specie, la sentenza era stata notificata, come da relata, in data 18.1.2008 al “Ministero delle Infrastrutture in pers. Ministro p.t. Dir. Gen.le” e pertanto era inidonea al decorso del termine breve per l’impugnativa. Il termine lungo era stato rispettato, poichè la sentenza era stata depositata in data 8.10.2007 e il Ministero aveva proposto ricorso in appello in data 11.4.2008.

2. Il ricorso è inammissibile ex art. 366 c.p.c..

3. Occorre premettere che, ove il ricorso per cassazione si fondi sulla denunzia della violazione di una norma processuale, è necessaria l’indicazione degli elementi condizionanti l’operatività di tale violazione, non essendo sufficiente per attivare il potere-dovere del giudice di esame degli atti un generico richiamo al vizio denunciato (cfr. Cass. 17424 del 2005). Difatti, anche laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (Cass. n. 12664 del 2012).

4. L’attuale ricorrente per cassazione, intendendo dolersi di un errore processuale compiuto dal giudice di merito per avere dichiarato inammissibile il proprio ricorso in appello, aveva l’onere di trascrivere l’intero contenuto della relata di notifica della sentenza di primo grado, costituente l’elemento condizionante l’operatività della censura processuale.

5. Il Ministero ha trascritto solo una parte della relata. Ciò impone il rilievo preliminare di inammissibilità dell’impugnazione.

6. Stante la tardività del controricorso, le spese del giudizio di legittimità sono liquidate per sole due fasi processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016

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