Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23646 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. I, 11/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 11/11/2011), n.23646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23836-2007 proposto da:

R.N. (c.f. (OMISSIS)), R.F. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PORTUENSE

104, presso la Sig.ra DE ANGELIS ANTONIA, rappresentati e difesi

dall’avvocato ROSELLI DOMENICO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA S.I.E.M.O. S.N.C., in persona del

Curatore Avv. B.R., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAMERINO 15, presso l’avvocato CIPRIANI ROMOLO, rappresentata

e difesa dall’avvocato ZAURITO PAOLA, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 404/2007 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 16/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato ROSELLI DOMENICO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato VICINANZA ALESSANDRA, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. N. e R.F. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari il Fallimento della S.I.E.M.O. s.n.c. – dal quale avevano acquistato, in esito ad asta pubblica, un immobile definito come “locale”, invece accatastato come “area a piloti” e sprovvisto di concessione edilizia e di certificato di agibilità – per sentirlo condannare a porre in essere ogni attività necessaria per il rilascio della concessione in sanatoria, per la variazione catastale ed il rilascio del certificato di agibilità, nonchè al pagamento dei canoni di locazione non goduti per il periodo dal mese successivo alla aggiudicazione sino alla proposizione della domanda e per quello successivo sino alla data in cui l’immobile fosse reso agibile ed idoneo all’uso per il quale era stato venduto; in corso di causa, con memoria ex art. 183 c.p.c., u.c., formulavano domanda subordinata di declaratoria di nullità o annullamento della vendita, perchè avente ad oggetto cosa radicalmente diversa da quella pattuita, con la condanna di parte convenuta alla restituzione delle somme versatele e di quelle sborsate per lavori eseguiti.

2. Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria espletata nel contraddittorio con la Curatela fallimentare, che resisteva alle domande eccependone anche l’inammissibilità sotto più profili, non accoglieva tali domande ritenendo infondata la prima ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 (che, al pari della precedente norma della L. n. 47 del 1985, art. 17 pone a carico dell’aggiudicatario l’onere di chiedere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ove la stessa manchi), ed inammissibili le altre, sull’assunto che la domanda subordinata di accertamento di nullità della vendita di aliud pro alio era nuova e quindi non proponibile in corso di causa, e quella di risarcimento danni avrebbe dovuto proporsi in sede concorsuale a norma dell’art. 52, L. Fall..

3. Il gravame proposto dai R. veniva rigettato, con onere delle spese, dalla Corte d’appello di Bari, la quale, per quanto qui ancora rileva, osservava: a) che, in ordine alla censurata statuizione di inammissibilità ex art. 52, L. Fall. della domanda risarcitoria, il fatto – che gli appellanti lamentavano non essere stato considerato dal primo giudice – che tale domanda non fosse stata proposta in via autonoma, bensì derivata e consequenziale alla domanda principale di adempimento della obbligazione di consegna dei documenti attestanti la regolarità amministrativa dell’immobile, era irrilevante ai fini della applicazione dell’art. 52, L. Fall., e comunque tale natura consequenziale o sussidiaria non sussisteva; b) che, quanto alla condanna degli appellanti alle spese di primo grado – dai medesimi censurata sull’assunto che le loro ragioni di doglianza erano sostanzialmente fondate, considerando anche che tra le domande proposte vi erano tre richieste di accertamento certamente fondate sulle quali il tribunale aveva omesso di pronunciarsi – non sussisteva, da un lato, tale omessa pronuncia (perchè non si trattava di autonome domande di accertamento, bensì di premesse in fatto, peraltro non contestate dalla Curatela), nè d’altro lato poteva parlarsi di sostanziale fondatezza, essendo al contrario le domande dei R. prive di fondamento, pur dandosi atto della inesattezza del bando di vendita per non essere stato precisato che l’immobile era privo di concessione edilizia; c) che le spese dell’appello dovevano porsi a carico degli appellanti, in ragione della loro soccombenza, improprio essendo oltretutto il richiamo ad una condotta del curatore contraria al criterio della diligenza previsto dall’art. 38, L. Fall. atteso che una eventuale negligenza del curatore, peraltro non provata, rileverebbe ai fini dell’accertamento di una responsabilità personale del medesimo, nella specie non oggetto di giudizio.

4. Avverso tale sentenza, resa pubblica il 16 aprile 2007 e notificata il successivo 4 giugno, N. e R.F. hanno, con atto notificato il 18 settembre 2007, proposto ricorso a questa Corte formulando tre motivi.

Resiste con controricorso la Curatela del Fallimento della S.I.E.M.O. s.n.c..

5. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

6. Il primo motivo ha ad oggetto la statuizione di rigetto della censura di omessa pronuncia, da parte del primo giudice, sulle tre domande di accertamento di fatti, quali la offerta di vendita di un “locale”, la mancanza di concessione edilizia e di certificato di agibilità e la destinazione catastale come “area a pilotis”. I ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, deducendo che tale statuizione è ambigua ed ambivalente, avendo la Corte d’appello per un verso qualificato le tre richieste come causa petendi della domanda risarcitoria, per altro verso ritenuto le stesse non meritevoli di responso, mentre avrebbe dovuto ritenere che erano fondate ed andavano accolte, anche ai fini delle spese, indipendentemente dalla pronuncia sulla domanda risarcitoria.

6.1 Premesso che dalla sentenza di appello emerge come la censura di omessa pronuncia fosse svolta non in via autonoma bensì al solo fine della riforma della pronuncia sulle spese di primo grado, il motivo è inammissibile, sotto un duplice profilo. Da un lato, il quesito di diritto formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (“accerti la Suprema Corte se vi è stata violazione dell’art. 112 c.p.c.”) si palesa del tutto generico ed inadeguato, perchè non individua la ratio decidendi del provvedimento impugnato e non vi contrappone una diversa ratio. Dall’altro, la esposizione del motivo non rispetta il principio di autosufficienza del ricorso, atteso che la critica in ordine alla interpretazione, espressa nella sentenza impugnata, della domanda proposta in primo grado avrebbe richiesto la esatta riproduzione delle espressioni usate nell’atto introduttivo, che manca nel ricorso in esame.

7. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la statuizione di conferma della inammissibilità, ritenuta dal tribunale ai sensi dell’art. 52, L. Fall., della domanda di risarcimento danni.

Denunciano la contraddittorietà della motivazione di tale statuizione, assumendo che la corte territoriale avrebbe travisato le loro intenzioni nel ritenere che il rapporto di sussidiarietà da essi dedotto intercorresse tra la domanda risarcitoria e quella di adempimento, anzichè tra la prima e le tre domande di accertamento, come essi avrebbero chiaramente esposto in atto di appello; ed affermano che, interpretando in tal modo la sussidiarietà da essi dedotta, i petita da essi introdotti si sarebbero sottratti alla censura di inammissibilità ex art. 52, L. Fall..

7.1 Anche questo motivo non può trovare ingresso, non solo per la inadeguatezza della sintesi ex art. 366 bis c.p.c., ma anche perchè si limita a criticare solo una delle due rationes decidendi, quella riguardante il rapporto di sussidiarietà tra le varie domande, non anche l’altra, quella sulla irrilevanza di tale rapporto ai fini dell’applicazione dell’art. 52, L. Fall., che è autonomamente idonea a suffragare la statuizione.

8. Con il terzo motivo i ricorrenti censurano la condanna alle spese del secondo grado, denunciando la, violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. non avendo la corte territoriale ravvisato nel comportamento della Curatela e nella complessità e controvertibilità delle questioni giuridiche trattate giusti motivi per la compensazione delle spese del doppio grado.

8.1 Va tuttavia osservato che la valutazione discrezionale in ordine alla compensazione delle spese non è censurabile in sede di legittimità tranne che per palese illogicità o contraddittorietà della motivazione: nella specie una critica siffatta, neppure specificamente espressa, non sarebbe comunque fondata, avendo la corte congruamente motivato la condanna con riferimento al principio di soccombenza.

9. Le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, in Euro 1.800,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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