Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23646 del 10/10/2017
Cassazione civile, sez. III, 10/10/2017, (ud. 03/03/2017, dep.10/10/2017), n. 23646
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18808-2015 proposto da:
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE in persona del suo Sindaco
Metropolitano N.D. rappresentante legale dell’ente,
elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO D’ITALIA 102, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNI PASQUALE MOSCA, rappresentata e difesa
dall’avvocato STEFANIA GUALTIERI giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
BARKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED in qualità di
cessionaria in persona degli amministratori L.R.A. e
J.G.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DANTE DE
BLASI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO PAOLO FERRARI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO NEVONI giusta
procura speciale notarile legalizzata e postillata rilasciata il
16.9.2015 dal Notaio M.S.B.;
– controricorrente –
e contro
SOMPO JAPAN INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1799/2014 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata
il 04/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/03/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4/6/2014 la Corte d’Appello di Firenze, dichiarato inammissibile quello in via incidentale spiegato dalla Provincia di Firenze, in accoglimento del gravame in via principale interposto dalla società Sompo Japan Insurance Company of Europe Limited e in conseguente parziale riforma della pronunzia G. di P. Borgo San Lorenzo n. 692/08, ha – per quanto ancora d’interesse in questa sede – rigettato la domanda nei confronti di quest’ultima dalla prima proposta di tenerla indenne da quanto condannata a versare al sig. C.G. a titolo di risarcimento dei danni dal medesimo, subiti in conseguenza dell’investimento di un capriolo avvenuto sulla S.P. (OMISSIS) il (OMISSIS).
Rigetto motivato in ragione dell’inoperatività della polizza assicurativa contro i danni stipulata con la compagnia di assicurazioni Sompo Japan Insurance Company of Europe Limited, stante il grave inadempimento della Provincia di Firenze nell’adempimento dell’obbligo di comunicare i dati relativi alla regolazione del premio.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Città metropolitana di Firenze (già Provincia di Firenze) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
Resiste con controricorso la società Berkshire Hathway International Insurance Limited (cessionaria del ramo assicurativo della Sompo Japan Insurance Company of Europe Limited), che ha presentato anche memoria.
L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 320 e 345 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.
Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il ricorso è inammissibile.
Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che gli atti e documenti del giudizio di merito dalla ricorrente posti a base delle censure (es., alle “Condizioni di Polizza”, al “giudizio pregiudiziale pendente tra le medesime parti innanzi al Tribunale di Firenze”, alle “comunicazioni dei dati variabili”, al pagamento dei premi dovuti alla Compagnia”, alla “memoria ex art. 321 c.p.c.”, alle “note del 12.3.2002, 5.3.2003, 29.9.2003, 4.8.2004 (cfr. docc. 4, 8, 9 e 10 del fascicolo di primo grado)”, alle “comunicazioni inter partes depositate in giudizio”, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di “appello parziale” della società Sompo Japan, al proprio “appello incidentale tardivo”, alla “comparsa conclusionale del 10.5.2008”, alla “replica conclusionale” in grado di appello, alla “mancata allegazione nel corso del primo grado, da parte dell’assicurazione, della prova e della quantificazione del pregiudizio dalla stessa asseritamente subito”) risultano meramente richiamati e non anche (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) debitamente riportati nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, non sono fornite puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
Non può d’altro canto sottacersi, avuto in particolare riguardo al 2 motivo, che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la violazione dell’art. 115 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (che deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità), e non anche sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come nel caso dall’odierna ricorrente viceversa prospettato.
Emerge dunque evidente come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni della ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono in un’inammissibile mera contrapposizione della sua, tesi difensiva alle statuizioni contenuta nell’impugnata sentenza, nonchè nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati (e in particolare agli elementi deponenti per la gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c. nella specie dal giudice dell’appello ravvisata per la violazione dell’obbligo dell’assicurato di comunicare periodicamente all’assicuratore gli elementi variabili ai fini della determinazione del premio del contratto di assicurazione contro i danni de quo – c.d. assicurazione con clausola di regolazione del premio assicurativo – (v. Cass., 13/12/2011, n. 26783; Cass., 11/06/2010, n. 14065; Cass., Sez. Un., 28/2/2007, n. 4631), costituente invero questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove come nella specie sorretta da congrua motivazione: v. Cass., 30/3/2015, n. 6401; Cass., 28/6/2006, n. 14974)) di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).
Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore, seguono la soccombenza.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione nei confronti dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.800,00, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% ed esborsi liquidati in Euro 200,00, oltre ad accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017