Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23645 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. III, 24/09/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 24/09/2019), n.23645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20078-2017 proposto da:

ZIGNAGO VETRO SPA in persona dell’amministratore delegato e legale

rappresentante P.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MATTEO DE POLI,

MAURO ALBERTINI;

– ricorrente –

contro

FACTORIT SPA in persona del Consigliere Delegato Dott.

D.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA ADRIANA 5 PAL A INT

13, presso lo studio dell’avvocato ELENA VACCARI, rappresentata e

difesa dagli avvocati VALERIA MAZZOLETTI, CARLO ALBERTO GIOVANARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1451/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Zignago Vetro S.p.A. convenne davanti al Tribunale di Milano la società Factorit S.p.A., chiedendo che venisse accertato l’inadempimento della convenuta al contratto di factoring stipulato in data 19 maggio 2008 e per l’effetto che la stessa fosse condannata a pagare il corrispettivo di tutti i crediti ceduti pro soluto per l’importo di Euro 969.909,51, oltre al risarcimento dei danni.

La convenuta, costituendosi in giudizio, eccepì l’inadempimento dell’attrice all’obbligo di comunicare le notizie in suo possesso idonee a modificare la valutazione dei rischi assunti, circostanza che aveva determinato la revoca con efficacia ex tunc del regime pro-soluto e formulò domanda riconvenzionale di restituzione delle anticipazioni pari ad Euro 396.143,83 erogate alla cedente.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 670 del 2014, accolse le domande di Zignago Vetro S.p.A. e condannò Factorit al pagamento di Euro 969.909,51, ritenendo che l’inadempimento di Zignago all’obbligo di comunicare notizie passibili di modificare la valutazione del rischio riguardava crediti estranei all’oggetto della cessione e preesistenti ad essa, sì che il factor, nella sua qualità professionale,avrebbe dovuto acquisire informazioni in merito alla solvibilità del debitore ceduto.

La Corte d’Appello di Milano, adita da Factorit S.p.A., con sentenza n. 1451 del 2017, per quel che ancora di interesse in questa sede, ha ritenuto che, sulla base delle scritture intercorse tra le parti, il contratto stipulato consistesse nella cessione pro-solvendo, tranne i casi in cui il factor approvasse preventivamente il nominativo del ceduto-casi i cui la cessione era da intendersi pro-soluto.

Con particolare riguardo ai crediti vantati da Zignago nei confronti della Casa Vinicola Caldirola S.p.A., le parti si erano accordate nel senso della cessione pro soluto, salvo possibilità di revoca e decadenza con effetto retroattivo nel caso Zignago fosse venuta meno ai propri obblighi contrattuali. Sulla base di tali accordi Factorit si era resa cessionaria di crediti verso Caldirola per Euro 1.344.097, anticipando a Zignago la somma di Euro 372.172,42.

In data 3 dicembre 2008 Factorit aveva comunicato la decadenza dell’approvazione del nominativo Caldirola con effetto retroattivo in conseguenza di un piano di rientro avente ad oggetto crediti sorti precedentemente alla stipula del contratto di factoring; era emerso che il debitore aveva depositato una domanda di ammissione al concordato preventivo ed era stata ammessa e, in conseguenza di ciò, in base alle previsioni contrattuali, Zignago aveva comunicato il recesso dal rapporto.

Rispetto alla decisione del Tribunale di ritenere irrilevante l’inadempimento di Zignago all’obbligo di informazione assunto contrattualmente, la Corte d’Appello ha ritenuto che il contenuto degli accordi era tale da prevedere che il solo fatto di un inadempimento, indipendentemente dalla sua gravità, determinava una variazione del profilo di rischio, sicchè doveva ritenersi che, automaticamente, la cessione si trasformasse da pro soluto in pro solvendo, in quanto Zignago aveva omesso di comunicare la variazione della condizione del debitore Caldirola. Sulla base di questi presupposti, il Giudice ha ritenuto ingiustificata la domanda di Zignago di ottenere il pagamento dell’intero corrispettivo della cessione, ed il diritto del cedente al pagamento nei soli limiti dell’avvenuto incasso dai debitori, avendo peraltro Factorit ottemperato al proprio onere di dimostrare di non essere stato negligente nell’iniziare o proseguire istanze contro il debitore ceduto.

Quanto alla scarsa diligenza di Factorit nell’aver omesso più approfondite indagini sulla effettiva solidità patrimoniale del ceduto, la Corte ha riconosciuto che, pur condividendo nel merito i rilievi sul punto, questo comportamento non fosse rilevante a fronte dell’accertata violazione da parte di Zignago ai propri obblighi informativi.

La Corte d’Appello ha altresì accolto la domanda riconvenzionale di Facorit volta ad ottenere la restituzione degli importi anticipati a Zignago a titolo di anticipazioni sul corrispettivo della cessione.

Conclusivamente, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di Zignago Vetro S.p.A. e l’ha condannata alla restituzione di tutte le somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda riconvenzionale di Factorit S.p.A. e condannato Zignago Vetro al rimborso della domma di Euro 372.172,42, oltre interessi e alle spese del grado.

Avverso la sentenza la Zignago Vetro S.p.A. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Resiste Factorit S.p.A. con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366 e 1370 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, comma 1, n. 3 censura la sentenza per aver interpretato le scritture stipulate tra le parti nel senso della decadenza del regime pro soluto in favore di quello pro-solvendo per il solo fatto dell’inadempimento agli obblighi di informazione ed indipendentemente dalla gravità dell’inadempimento stesso. Ad avviso della società ricorrente sia il criterio dell’interpretazione letterale, sia quello di buona fede sia quello contra stipulatorem propenderebbero ad avallare la tesi della necessaria rilevanza di omissioni informative rilevanti, ai fini della trasformazione del contratto di cessione, con esclusione di ogni automatismo rispetto ad un qualunque inadempimento.

1.1 Il motivo è inammissibile in quanto,attraverso la prospettazione di pretesi vizi di ermeneutica contrattuale,sollecita questa Corte ad una nuova valutazione del merito, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Cortei alla quale occorre, invece, dare continuità, secondo la quale l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per una effettiva violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, non potendo, sotto le spoglie di una denuncia per violazione di legge (art. 1362 c.c.), chiedere al giudice di legittimità di procedere ad una nuova interpretazione dell’atto negoziale (Cass., n. 15252 del 20/6/2017, Cass., n. 10466 del 27/4/2017).

2. Con il secondo motivo – omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, attinenti al tempo e alle modalità con cui venne accordata la dilazione, rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – censura la sentenza per non aver considerato che i rapporti con il debitore Caldirola era stati sempre improntati a notevole elasticità, tale che il pagamento dei crediti fu spesso dilazionato in termini molto più lunghi di quelli previsti contrattualmente,di guisa che la dilazione concessa da Zignago Vetro a Caldirola non era idonea a modificare la valutazione del rischio assunto dal factor in quanto del tutto fisiologica nello svolgimento del rapporto e assolutamente normale nella pratica commerciale. Lo stesso contratto di factoring prevedeva la possibilità di concedere dilazioni di pagamento al debitore ceduto fino ad un massimo di 180 giorni, di guisa che il Giudice d’Appello avrebbe dovuto ritenere che la dilazione concessa da Zignago Vetro a Factorit per crediti esclusi dal contratto di factoring e contenuta in un arco di tempo di tre mesi fosse del tutto inidonea a destare allarme in ordine alla solvibilità di Caldirola. Peraltro il rapporto tra Zignago Vetro e Caldirola era iniziato da pochi mesi, sì da far ritenere che la dilazione accordata non si poneva in contrasto con una pregressa e consolidata prassi di regolarità dei pagamenti sì da non ingenerare alcun tipo di sospetto in ordine alla sopravvenuta difficoltà del debitore ad adempiere o di un suo stato di crisi grave e non momentaneo.

2.1 Il motivo è inammissibile perchè, come si desume dal testo dell’impugnata sentenza, la Corte d’Appello ha preso in considerazione le circostanze denunciate dal ricorrente ed ha ritenuto che la mancata comunicazione al factor dell’intervenuta difficoltà del debitore ceduto al rispetto delle scadenze fosse fondato. La Corte d’Appello non ha affatto omesso di considerare il tenore dei rapporti intercorsi tra creditore e debitore ed ha sul punto espressamente motivato: “Ritiene la Corte che la mancata comunicazione al factor dell’intervenuta difficoltà del debitore ceduto al rispetto delle scadenze dei pagamenti dei crediti pur estranei alla cessione tanto da rendere necessaria la stipula di piani di rientro e rateizzazione, costituisce indubbiamente una notizia suscettibile di “modificare la valutazione dei rischi assunti”. Tale conclusione trova conforto, da un lato, nella considerevole somma oggetto del piano di rientro, dall’altro nella circostanza che, come hanno ammesso entrambe le parti, fino a quel momento Caldirola aveva sempre dato prova di essere debitore solido e regolare nei pagamenti, per cui la rateizzazione costituiva un indizio estremamente significativo di una crisi in atto, grave e non certo momentanea, come conferma il suo epilogo, pochi mesi dopo, con il ricorso al concordato preventivo. Dunque non si è verificata alcuna omissione da parte del giudice di appello.

3. Con il terzo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 1218 c.c. rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per omessa pronuncia sull’eccezione di non imputabilità dell’inadempimento censura la sentenza per non essersi pronunciata sull’eccezione di non imputabilità dell’inadempimento stesso.

3.1 n motivo non è fondato. Innanzitutto non si tratterebbe di una eccezione in senso tecnico ma di una mera difesa di guisa che l’eventuale omissione di pronuncia non darebbe luogo ad alcuna violazione del principio del contraddittorio. Peraltro questa difesa non essendo stata riproposta in appello è certamente inammissibile. In ogni caso i profili di imputabilità dell’inadempimento avrebbero richiesto l’ottemperanza all’onere della prova cui la ricorrente si è sottratta.

4. Con il quarto motivo di ricorso – omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, attinenti all’imputabilità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – torna a censurare la sentenza per non aver considerato l’assenza di colpa di Zignago Vetro in riferimento all’ipotizzato inadempimento, specie con riguardo al fatto che il piano di rientro concesso a Caldirola da Zignago era stato concordato solo un mese dopo la conclusione del contratto di factoring e dunque ad una distanza non significativa rispetto a quando Factorit aveva valutato l’affidabilità commerciale e la solvibilità della stessa Caldirola.

4.1 Il motivo è inammissibile in quanto volto ad una rivalutazione dei fatti.

5. Conclusivamente il ricorso va rigettato e la società ricorrente condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 10.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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