Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23645 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. I, 11/11/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 11/11/2011), n.23645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21264-2006 proposto da:

CAPITALIA SERVICE J.V. S.R.L. (c.f./p.i. (OMISSIS)), nella

qualità di mandataria di CAPITALIA S.P.A. (già Banca di Roma Spa,

già denominata Banco di Santo Spirito Spa già conferitario della

Cassa di Risparmio di Roma spa), in persona dei legali rappresentanti

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SANTIAGO DEL

CILE 1, presso l’avvocato MATERA FRANCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato BRINI GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 19, presso l’avvocato CAMELLI FRANCESCO, rappresentato e difeso

dall’avvocato BULLERI CARLO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

PARADOVER COMPANY LIMITED;

– intimata –

avverso la sentenza n. 761/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato FRANCO MATERA, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Pisa, sez. distaccata di Pontedera, in accoglimento della domanda di revocatoria proposta dalla Banca di Roma nei confronti di P.R. e della Paradover Company Limited, dichiarava inefficace nei confronti dell’attrice l’atto di vendita del 17/4/98, col quale il P. aveva alienato alla Paradover la quota di 1/2 della proprietà di due fabbricati in Pontedera, e la piena proprietà di un immobile sito in (OMISSIS), ritenendo elementi indizianti del pregiudizio per il creditore e della consapevolezza del disponente e del terzo di tale pregiudizio: 1) la circostanza che il P., debitore verso la Banca in forza di fideiussione prestata per la soc. Metalgalvanica, di cui era socio, si era disfatto, col citato atto, della quasi totalità del patrimonio immobiliare, stimato dal C.T.U. in circa 582 milioni; 2) i rapporti intercorsi, ante vendita, tra P. e S.M., legale rappresentante della Paradover, in forza dei quali quest’ultimo era a conoscenza dello stato di insolvenza della società garantita;3) la differenza, pari a circa L. 160 milioni, tra il prezzo dichiarato in atto ed il valore indicato dal C.T.U.; 4) la menzione nell’atto dell’avvenuto pagamento del prezzo senza il supporto di alcuna documentazione contabile; 5) la qualità dell’ acquirente, società con sede all’estero e capitale dichiarato di 1 sterlina.

La sentenza veniva appellata dal P. e dalla Paradover.

La Corte d’appello, con sentenza 11/1-20/3/2005, in riforma della pronuncia impugnata, ha rigettato la domanda della Banca.

La Corte del merito ha accolto il motivo di gravame relativo al “requisito del cd. consilium et partecipatio fraudis, di cui all’art. 2901 c.c., comma 1, n. 2”, ritenendo i rapporti non meglio precisati tra il P. ed il legale rappresentante della Paradover non sufficienti a far ritenere che la società conoscesse la situazione debitoria dell’altro contraente al momento dell’atto; quanto all’unico elemento indiziario (ammontare del prezzo), continua la Corte fiorentina, lo stesso si giustifica trattandosi di vendita in blocco, inoltre, il prezzo indicato dal C.T.U. è stato desunto ex post, senza indicare precisi elementi di fatto (uno degli immobili presentava umidità e gravi problemi strutturali, con assoluta mancanza di infrastrutture, come l’allaccio alla rete fognaria); in ogni caso, trattandosi di elemento lasciato all’autonomia negoziale, avrebbe potuto rilevare solo un notevole, e debitamente constatato, scostamento da quello di mercato, in ogni caso accompagnato da altri univoci indizi.

Nel resto, i Giudici fiorentini hanno ritenuto infondate le altre deduzioni dell’appellante P., tendenti a negare l’esistenza del credito della Banca.

Ricorre Capitalia Service J.V. s.r.l. sulla base di cinque motivi.

P. ha depositato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., riguardo al requisito del consilium et partecipatio fraudis.

Capitalia rileva che nella specie, trattandosi di atto oneroso successivo al sorgere del credito, come riconosciuto dalla stessa Corte del merito, il creditore doveva provare la scientia damni e non la partecipazione del terzo all’atto fraudolento; la Corte fiorentina ha invece applicato la disciplina prevista dall’art. 2901 c.c., comma 1, n. 2 per la revocatoria dell’atto anteriore al sorgere del credito.

1.2.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di motivazione contraddittoria ed insufficiente, in relazione all’unico motivo accolto: la Corte del merito, con l’ultimo passaggio argomentativo, ritiene che non vi sia differenza di disciplina tra l’atto anteriore o posteriore al sorgere del credito e l’errore di diritto già evidenziato sconfina nella contraddittorietà della motivazione, in quanto la Corte d’appello accerta l’anteriorità del credito, di cui poi non tiene conto ai fini del decidere, e che anzi sconfessa con la decisione in diritto.

1.3.- Con il terzo motivo, Capitalia censura l’omessa e/o insufficiente motivazione riguardo agli elementi presuntivi della scientia damni.

La Corte del merito ha ritenuto di qualificare come di mera conoscenza i rapporti tra P. ed il legale rappresentante della Paradover, mentre è stato dimostrato che: la compravendita è stata stipulata nell’imminenza della richiesta di decreto ingiuntivo da parte della Banca di Roma, a ridosso del deposito del ricorso per concordato preventivo della Metalgalvanica s.r.l. e della LML s.r.l., e l’assoluta fretta della stipula traspare nella indicazione nell’atto che, per ragioni di urgenza,il notaio era stato dispensato dalle visure ipotecarie e catastali; il prezzo si dava per pagato al di fuori della stipula, era ben inferiore al prezzo di mercato, come acclarato dal C.T.U.; alla stipula partecipava S.M., legale rappresentante della Paradover, che di lì a poche settimane avrebbe acquistato il 13/6/98 da M. e P.R. il 60% del capitale della Metalgalvanica ed il 99% della LML s.r.l., le due società sarebbero state messe in liquidazione rispettivamente, il 22/5/98, ed il 10/7/98, ed il 10/7/98 avrebbero depositato ricorso per l’ammissione al concordato preventivo; le due società, stante la relazione del Commissario Giudiziale (doc. 15 del fascicolo di 1^ grado), avevano passività per complessive L. quarantacinque miliardi nel 1998, per cui si deve ritenere impensabile che per aziende di dette dimensioni, non fossero intercorse nelle settimane antecedenti l’acquisto del capitale sociale, trattative, due diligence, disamina dello stato dei rapporti con i creditori.

1.4.- Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia vizio di contraddittoria ed insufficiente motivazione in relazione all’elemento presuntivo della scientia damni costituito dal prezzo.

La Corte fiorentina afferma che l’elemento indiziario della sproporzione tra prezzo e valore di mercato del bene deve essere accompagnato dalla presenza di altre circostanze, e del tutto contraddittoriamente, dimentica di avere tralasciato di considerare tutti gli altri elementi presuntivi allegati dalla Banca, sullo stato di dissesto della Metalgalvanica e della LML e sui rapporti tra i P. e lo S..

1.5.- La ricorrente con il quinto motivo censura la sentenza impugnata sotto il profilo della contraddittoria, insufficiente ed errata motivazione sulla valutazione della congruità del prezzo di compravendita, come determinata dal C.T.U. in primo grado.

Secondo Capitalia, ove la Corte d’appello avesse riscontrato l’inadeguatezza della C.T.U., ne avrebbe dovuto disporre il rinnovo e non limitarsi alla confutazione delle conclusioni peritali, sulla base di dati di fatto errati, atteso che è pur vero che il P. aveva ceduto la sola quota di un mezzo, ma, con la partecipazione dell’altro comproprietario, era stata venduta l’intera proprietà; il C.T.U. ha accertato il valore dell’immobile di (OMISSIS) e dei fabbricati di (OMISSIS) sulla base di specifici rilievi sullo stato dei beni, specificando l’iter logico seguito e tutto ciò è sfuggito alla Corte d’appello.

2.1.- I primi due motivi, siccome strettamente collegati, vanno esaminati congiuntamente e sono da ritenersi infondati.

La ricorrente intende censurare, sotto il profilo del vizio di violazione di legge nonchè del vizio di motivazione, il riferimento della Corte d’appello al requisito del “consilium et partecipatio fraudis”, ed “alla partecipazione del terzo all’atto fraudolento”, come tale, secondo la parte, causativo dell’applicazione della disciplina dettata dall’art. 2901 c.c., comma 1, n. 2, ultima parte per la revocatoria dell’atto a titolo oneroso, anteriore al sorgere del credito: è agevole a riguardo rilevare che il Giudice del merito, pur avendo adottato le espressioni sopra riportate, ha invero inquadrato e valutato la fattispecie come revocatoria di atto oneroso posteriore al sorgere del credito, soggetto alla disciplina dell’art. 2901 c.c., comma 1, n. 2, prima parte, come inequivocabilmente si riscontra alla stregua della ritenuta esclusione nel caso della consapevolezza da parte della terza acquirente dell’eventus damni.

I Giudici fiorentini pertanto non hanno valutato la fattispecie richiedendo il requisito della dolosa partecipazione, ma hanno valutato la prova della consapevolezza nel terzo del pregiudizio arrecato con l’atto alle ragioni dei creditori del venditore. Nè infine può prospettarsi l’errata equiparazione da parte della Corte d’appello delle due ipotesi previste dall’art. 2901 c.c., n. 2 alla stregua dell’ultimo passaggio motivazionale di pag. 4, atteso che, a tacere da ogni ulteriore rilievo, l’argomento speso non costituisce la ratio decidendi della pronuncia.

2.2.- Il terzo motivo è inammissibile.

Va a riguardo rilevato che Capitalia nel motivo enuclea tutta una serie di indizi, in tesi non valutati dai Giudici fiorentini, che sono intesi a provare i fitti rapporti tra S. e P. e, in tesi, la scientia damni in capo alla Paradover.

Orbene, fatta salva la mancata indicazione nell’atto del mezzo di pagamento, su cui la Corte del merito si è pronunciata nel senso di ritenere il dato irrilevante con motivazione non censurata dalla parte, tutti gli altri elementi dedotti dalla ricorrente sono assolutamente carenti sul piano dell’autosufficienza.

E’ principio costante, tra le ultime ribadito nella pronuncia 17915/2010, che il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (in senso conforme, tra le tante, vedi le pronunce 4201/2010, 6023/2009, 5043/09, 13085/09). Nella specie, la ricorrente non ha riportato almeno nelle parti rilevanti, i documenti relativi alle vicende delle due società Metalgalvanica s.r.l. e LML s.r.l., nè ha indicato in quale atto del processo e quando avrebbe fatto valere il rilievo relativo alla clausola di esonero della responsabilità del Notaio, che non risulta trattato in giudizio, alla stregua della sentenza impugnata (vale a riguardo il principio, enunciato nelle pronunce 1707/09,7825/06,2112/00, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, gli elementi dedotti con il ricorso, che non siano rilevabili d’ufficio, assumono rilievo in quanto siano stati ritualmente acquisiti nel dibattito processuale nella loro materiale consistenza, nella loro pregressa deduzione e nella loro processuale rilevanza, quale potenzialità probatoria che consenta di giungere ad una diversa soluzione, ed in sede di legittimità siano rievocati in modo autosufficiente).

2.4.- Il quarto motivo va respinto.

La parte si duole della mancata valutazione ,assieme all’elemento del prezzo, degli altri elementi presuntivi, concernenti lo stato di dissesto delle due società ed i rapporti tra P. e S., per cui, dichiarato inammissibile il motivo inteso a reintrodurre gli altri indizi, viene di per se a cadere la doglianza della mancata valutazione degli stessi.

2.5.- Il quinto motivo va respinto.

La Corte d’appello ha valutato l’elemento indiziario costituito dal prezzo, valutato dal C.T.U., all’interno della complessiva considerazione della specificità della vendita, oltre che di quota, anche di altro fabbricato, quindi di vendita in blocco, rilevando altresì che la valutazione del C.T.U. non era specificamente agganciata ad elementi di fatto, come esame di atti di trasferimento e dichiarazioni di agenzie, e considerando la specificità dei cespiti (vedi in particolare, le carenze del bene in comproprietà).

A riguardo, si deve in primis rilevare che la Corte del merito non ha, come intenderebbe sostenere parte ricorrente, riscontrato incongruenze della C.T.U., tali da determinare una rinnovazione della stima tecnica dei beni, ma ha argomentato nel complesso, calando la valutazione del C.T.U. all’interno di una valutazione fattuale di carattere prudenziale, congruamente motivata. Nel resto, la Corte d’appello ha argomentato anche sulla non univocità e consistenza della differenza tra prezzo di mercato e prezzo di vendita, al fine di ritenere la prova dell’elemento psicologico, ed ha mantenuto fermo rilievo che in ogni caso, il notevole scostamento tra i due valori dovesse essere accompagnato ad altri elementi.

2.6.- Conclusivamente, il ricorso va respinto. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento a favore di P.R. delle spese di lite, liquidate in Euro 1500,00, oltre Euro 200,00 per spese; oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA