Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23645 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 10/10/2017, (ud. 03/03/2017, dep.10/10/2017),  n. 23645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7865-2015 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in VIA PORTUENSE 104,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e

difeso dagli avvocati VINCENZO OPERAMOLLA, UGO OPERAMOLLA giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CARIGE ASSICURAZIONI SPA in persona del Procuratore Dott.

A.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38,

presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO MINNA giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

R.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1655/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 23/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale FRESA MARIO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23/10/2014 la Corte d’Appello di Bari, quale giudice del rinvio disposto da Cass. n. 12408 del 2011, in accoglimento p.q.r. del gravame interposto dal sig. P.G. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Trani n. 303/99, ha – per quanto ancora d’interesse in questa sede -: a) rideterminato in aumento l’ammontare liquidato in suo favore dal giudice di prime cure a titolo di risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) nei pressi di (OMISSIS), ascritto alla responsabilità del sig. R.S.; in particolare dei danni non patrimoniali, liquidati in applicazione delle Tabelle di Milano; b) rigettato la domanda di risarcimento da c.d. mala gestio impropria proposta nei confronti della compagnia assicuratrice Norditalia Assicurazioni s.p.a..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il P. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso la società Carige s.p.a. (già Norditalia Assicurazioni.

L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.

Con conclusioni scritte del 7/2/2017 il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2043 c.c., L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 22 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa, insufficiente o contraddittoria” motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito abbia ritenuto nel caso insussistente la mala gestio della compagnia assicuratrice controparte, laddove, essendo “entrato subito in coma e l’entità delle lesioni subite, di eccezionale gravità, agevolmente verificabili con immediatezza”, nonchè indubbia la “ricostruzione della dinamica del sinistro”, “in tutti i gradi del giudizio” quest’ultima non ha “fornito alcuna valida giustificazione del ritardo nè dimostrato in concreto l’impossibilità di un tempestivo adempimento”, sicchè “il superamento dello spatium deliberandi accordato alla compagnia è certamente ingiustificato ed il pagamento del massimale dopo oltre due anni dall’infortunio giustifica la domanda di risarcimento” in questione.

Lamenta che essendo stata tale domanda “disattesa nei primi due gradi del giudizio di merito sul solo presupposto che il massimale versato fosse satisfattivo dell’intera pretesa risarcitoria, ritenendo questa domanda interamente assorbita dagli altri capi della sentenza”, all’esito della pronunzia Cass. n. 12408 del 2011 la corte di merito, in sede di giudizio di rinvio, avrebbe dovuto viceversa esaminarla, e non già erroneamente affermare che su di essa si è formato il giudicato implicito, giacchè l’assorbimento della domanda esclude che su di essa questo possa formarsi.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di sentenze della Corte Suprema di Cassazione, in caso di omessa riproposizione in sede di legittimità della questione dal giudice di merito dichiarata assorbita, sulla medesima non si forma giudicato implicito, potendo essere riproposta e decisa nei giudizio di rinvio (v. Cass. 21/12/2016, n. 26479; Cass., 24/1/2011, n. 1566, E cfr. già Cass., 11/6/1981, n. 3784).

Orbene, nell’affermare che “il sindacato di questa Corte investita in riassunzione a seguito della sentenza della S.C. n. 12408/11 del 7.06.2011 che ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Bari 944/2005 del 6.10.2005, per contrarietà ai principi di diritto già enunciati dalla S.C. circa i criteri utilizzati per la liquidazione del danno non patrimoniale e per valutazione della presunzione di cui all’art. 2054 c.c. – ha per oggetto unicamente la decisione sul quantum della liquidazione del danno non patrimoniale secondo i principi enunciati dalla S.C., essendosi formato, su ogni altra statuizione dell’impugnata sentenza, il giudicato interno”; e nel dichiarare in particolare “definitivamente accertato e non oggetto di nuovo esame:… 4. la insussistenza del diritto del P. alla corresponsione di ulteriori somme a titolo di ritardo da parte della Compagnia Assicuratrice”, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.

Della medesima, assorbito il 2 motivo, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, che in diversa composizione facendo del medesimo applicazione procederà al non compiuto esame.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il 1 motivo di ricorso, assorbito il 2. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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