Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23644 del 31/08/2021

Cassazione civile sez. II, 31/08/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 31/08/2021), n.23644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21712-2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V. MENGHINI MARIO

21, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE PORFILIO, rappresentato

e difeso dall’avvocato CHIARA COSTAGLIOLA;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal Presidente Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Il Tribunale di Campobasso ha rigettato per manifesta infondatezza il gravame proposto da M.M., cittadino del (OMISSIS), nei confronti del provvedimento della competente Commissione Territoriale di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale nelle diverse forme.

Il ricorrente aveva dedotto di essere fuggito dal suo Paese di origine a causa del suo orientamento sessuale, che, scoperto, ne avrebbe determinato l’espulsione dalla comunità cittadina di religione musulmana. Il Tribunale ha condiviso il giudizio della Commissione Territoriale che aveva ritenuto implausibile la narrazione, giudicando del tutto priva di elementi personalizzanti l’emersione dell’orientamento sessuale del ricorrente, anodina la narrazione della relazione con un amico ed inverosimile la scoperta di tale omosessualità da parte dei vicini, come il pestaggio ed il ricovero in ospedale.

Ne’ è configurabile in (OMISSIS) – ha affermato il giudice di merito – una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno o internazionale. Sicché era da escludere nella specie la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Allo stesso modo, nella situazione dedotta dal richiedente, e ritenuta non credibile, erano inesistenti, in assenza di una specifica vulnerabilità, le condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Per la cassazione di tale decreto propone ricorso il M. sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è costituito nel giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo è articolato in due censure.

1.1.- Con la prima si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, lett. a) e c). Avrebbe errato il giudice di merito nel ritenere che il richiedente avesse dedotto questioni personali non rientranti nelle ipotesi previste per il riconoscimento della protezione sussidiaria, laddove sussisteva pericolo di vita per lo stesso in caso di rientro nel suo Paese di origine.

1.2. – La censura è inammissibile per la sua assoluta genericità. Il ricorrente non fornisce alcuna specificazione in ordine alle ragioni della situazione di pericolo in cui si sarebbe trovato in caso di rientro in Patria, né elementi idonei a comprovare la sua condizione, limitandosi ad invocarla ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.

1.3. – Con la seconda doglianza si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. g), e art. 14, comma 1, lett. c), nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, nonostante la situazione di grave violazione dei diritti umani nelle carceri del (OMISSIS) e gli atti persecutori in relazione all’orientamento sessuale.

1.4. – Anche questa censura è inammissibile per le ragioni già indicate. In disparte l’erroneo riferimento al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), che in realtà postula una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno od internazionale, la cui sussistenza in (OMISSIS) è stata esclusa dal giudice di merito sulla base della consultazione di fonti qualificate, il ricorrente anche in questo caso omette di conferire specificità alle sue doglianze, trascurando di allegare alcun elemento idoneo a suffragare la sua versione, e limitandosi a lamentare le criticità del sistema carcerario ghanese senza confrontarsi con le ragioni della decisione del giudice di merito, che ha motivatamente ritenuto non credibile il suo racconto in ordine alla sua asserita omosessualità.

2. – Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria. Il Tribunale avrebbe omesso di valutare la minaccia grave alla vita del ricorrente derivante da azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, avuto riguardo alle condizioni del sistema giudiziario e carcerario in (OMISSIS).

2.1. – Il motivo è inammissibile.

Ancora una volta il ricorrente fa riferimento ad una situazione, quella giudiziaria e carceraria del suo Paese di origine, che ricollega alla sua condizione di omosessuale, ritenuta non provata dal Tribunale. Non si confronta, invece, con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento del rigetto della domanda di protezione umanitaria, consistenti nella assenza di stati patologici e di caratteri di vulnerabilità tali da far concludere che il rientro nel Paese di origine esporrebbe il ricorrente a situazioni di particolare complessità tali da giustificare l’applicazione della misura richiesta.

3.- Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74 in combinato disposto con il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 28-bis, comma 2, lett. a), in relazione alla revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio. Il Tribunale, avendo errato nel ritenere manifestamente infondato il ricorso, avrebbe erroneamente revocato l’ammissione del ricorrente al patrocinio a favore dello Stato.

4.- Con il quarto motivo, si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 in relazione alla errata valutazione di “manifesta infondatezza” del Tribunale; violazione dell’art. 3 – principio di uguaglianza e non discriminazione; violazione dell’art. 4 e dell’art. 35 Cost.; violazione del diritto all’asilo politico (art. 10 Cost.) e del diritto alla difesa (artt. 24 e 113 Cost.). Il motivo, pur nella mescolanza dei parametri normativi invocati, si identifica nella doglianza attinente alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

4.1. – I motivi, da esaminare congiuntamente attesa la stretta connessione logico-giuridica che li avvince, non possono trovare ingresso nel presente giudizio.

Il ricorrente chiede sostanzialmente a questa Corte di sostituire il giudizio di manifesta infondatezza, che ha determinato la revoca da parte del Tribunale della sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con una valutazione di infondatezza, al fine di conseguire la vanificazione del predetto provvedimento di revoca. Ma, in base al consolidato orientamento di questa Corte (v., tra le altre, Cass., ordd. n. 10487 del 2020, n. 3028 e n. 32028 del 2018), indipendentemente dalla circostanza che esso sia eventualmente pronunziato nel contesto della sentenza che definisce il giudizio di merito, il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato resta in ogni caso assoggettato esclusivamente al mezzo di impugnazione suo proprio, e cioè l’opposizione da proporsi al capo dell’ufficio giudiziario del magistrato che ha disposto la revoca, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170.

7.- Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine al regolamento delle spese del giudizio, non avendo svolto l’intimato Ministero attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2021

 

 

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