Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23644 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. I, 11/11/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 11/11/2011), n.23644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17367-2006 proposto da:

D.M. (c.f. (OMISSIS)), N.P.

(c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

MUZIO CLEMENTI 68, presso l’avvocato PARDINI LUCA, rappresentati e

difesi dall’avvocato VECOLI RENZO SERAFINO, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. (C.F./P.I.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso

l’avvocato CAMICI GIAMMARIA, che la rappresenta e difende, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 258/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato GIAMMARIA CAMICI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità del primo

motivo e per il rigetto del secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia agiva nei confronti dei coniugi D.M. e N.P., chiedendo che fosse dichiarato inopponibile ad essa creditrice, ovvero simulato, l’atto di costituzione in fondo patrimoniale dell’appartamento acquistato dai convenuti grazie al mutuo ipotecario concesso dalla Cassa, stipulato lo stesso giorno del contratto di mutuo, ed a mezzo del medesimo notaio.

Il Tribunale accoglieva la domanda principale.

La Corte d’appello, con sentenza 10/10/2005 – 20/2/2006, ha respinto l’appello.

I Giudici fiorentini rilevano che il debito nei confronti della Cassa non è sorto successivamente alla costituzione del bene in fondo patrimoniale, ma con l’atto di mutuo, per cui, anche senza precisare che l’atto di costituzione del fondo è avvenuto a titolo gratuito, ne consegue che il creditore in revocatoria non deve provare la dolosa preordinazione, ma la consapevolezza del pregiudizio e la sussistenza in concreto dello stesso; ritengono che elemento di convincimento è dato dalla contiguità temporale dei due atti,nè è di ostacolo la circostanza, affermata dagli appellanti, secondo cui la Cassa sarebbe stata consapevole sin dall’inizio del contratto di mutuo che sul bene era apposto il vincolo; concludono che l’atto è stato in concreto pregiudizievole, avendo la Cassa subito gli effetti negativi della sussistenza del vincolo in sede esecutiva.

Ricorrono D. e N., sulla base di due motivi.

La Cassa ha depositato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Secondo i ricorrenti, è mancata non solo la prova della conoscenza del pregiudizio, ma del fatto pregiudizievole per il creditore, per esservi stato il consenso della Banca alla costituzione del fondo, essendo la stessa a perfetta conoscenza che il bene doveva servire ai bisogni della famiglia dei mutuatari, per essere stato il mutuo contratto per destinare l’immobile ad abitazione; vi era identità di finalità tra i due atti di stipulazione del mutuo e di costituzione del fondo, e ciò vale ad escludeva la conoscenza del pregiudizio ed il pregiudizio stesso.

1.2.- Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano vizio di omessa motivazione su punto decisivo della controversia. Secondo la parte, non è stato valutato, ai fini dell’esistenza del pregiudizio, che la Cassa era già creditrice ipotecaria, che il fondo ed il mutuo erano sorti e finalizzati alle esigenze della famiglia, e che gli atti erano stati rogati dal Notaio di fiducia della Banca.

2.1.- Il primo motivo è inammissibile.

Ed invero, nella prospettazione del motivo in relazione all’esistenza del pregiudizio, in tesi insussistente, i ricorrenti non hanno censurato la ratio propria della decisione della Corte fiorentina sullo specifico punto. La Corte del merito ha infatti a riguardo ritenuto l’atto pregiudizievole in concreto per la creditrice, atteso che in sede di esecuzione, la stessa aveva subito gli effetti negativi del vincolo, che rendeva l’immobile non suscettibile di pignoramento ex art. 170 c.p.c.; le censure dei ricorrenti sono invece intese a far valere l’inesistenza del pregiudizio per identità di finalità tra l’atto di costituzione del mutuo e la costituzione del mutuo ed a prospettare il consenso della banca, tra l’altro equiparando l’ipotizzata conoscenza del vincolo al consenso, mentre i due fatti sono evidentemente diversi. Nella parte in cui il motivo, alla stregua dei rilievi sopra riportati, è inteso a censurare la ritenuta consapevolezza del pregiudizio da parte dei debitori, lo stesso è invero volto ad ottenere un riesame delle risultanze di fatto, come valutate dal Giudice del merito, tanto da non individuare in alcun modo le eventuali violazioni di legge, ed è pertanto inammissibile.

2.2.- Il secondo motivo è infondato e va quindi rigettato.

Premesso che, in tesi, il consenso è cosa diversa dalla mera conoscenza, è agevole rilevare che la Corte del merito ha argomentato in relazione alla ipotizzata conoscenza da parte della Cassa del vincolo, concludendo nel senso che la mancata opposizione del creditore ad un atto di disposizione pregiudizievole non fa venir meno la consapevolezza del debitore che l’atto incide sulla propria responsabilità patrimoniale, nè può privare il creditore della tutela del proprio diritto; quanto alla circostanza che la Cassa fosse già creditrice ipotecaria, la stessa non è stata dedotta in giudizio e, ove i ricorrenti con tale rilievo abbiano inteso prospettare la carenza del pregiudizio, va rilevato che la Corte del merito ha specificamente argomentato sul punto, nei termini sopra riportati.

3.1.- Conclusivamente, il ricorso va respinto. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 3000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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