Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23643 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. III, 27/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 27/10/2020), n.23643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 13406-2017 R.G. proposto da:

F.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Emanuele Verghini,

con domicilio eletto in Roma presso lo Studio di quest’ultimo in

Piazza Euclide n. 2;

– ricorrente –

contro

E.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Daniele Berardi,

con domicilio eletto in Roma presso lo Studio di quest’ultimo in

Piazzale Clodio, n. 13;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25844/2015 del Tribunale di Roma, depositata

il 29/12/2015.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 30 giugno

2020 dal Consigliere GORGONI Marilena.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

F.R. ricorre per la cassazione della sentenza n. 25844/2015 del Tribunale di Roma, pubblicata il 29 dicembre 2015, articolando due motivi. Resiste con controricorso E.G..

La ricorrente espone in fatto di essersi opposta, con comparsa di risposta del 13 marzo 2013, ex art. 665 c.p.c., alla convalida di sfratto per morosità domandata, unitamente all’intimazione di sfratto, da E.G..

L’opposizione si fondava sulla omessa e mai avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione del 30 maggio 2011, registrato il 31 maggio 2011, e sul disconoscimento ex art. 214 c.p.c., della sottoscrizione del medesimo da parte dell’odierna ricorrente.

Il Tribunale di Roma non concedeva la convalida, con la seguente motivazione: “non appare possibile concedere alcun provvedimento sommario dato che il contratto posto dall’attore, a fondamento della domanda, è stato disconosciuto dalla resistente”; disponeva il mutamento del rito e rinviava la causa all’udienza del 12 luglio 2013.

E.G., con memoria integrativa, domandava, in via principale, l’emissione di un’ordinanza di rilascio dell’immobile occupato sine titulo dall’intimata, previo ulteriore mutamento del rito. In via subordinata, chiedeva: a) che venisse accertato che tra le parti sussisteva un rapporto di locazione, così come da contratto depositato, registrato e posto in adempimento fino alla morosità, per il quale F.R. si era resa immotivatamente ed illegittimamente morosa; b) che venisse dichiarata la risoluzione del contratto medesimo per inadempienza della conduttrice, con condanna di quest’ultima alla corresponsione dei canoni di locazione non versati fino alla data del rilascio nonchè al risarcimento di tutti i danni subiti per l’evidente inadempimento, oltre agli interessi e alla rivalutazione.

Disposte due consulenze grafologiche che evidenziavano l’irriconducibilità della sottoscrizione del contratto di locazione alla odierna ricorrente, il Tribunale di Roma, con la sentenza qui impugnata, condannava, ciononostante, F.R., riconosciuta occupante senza titolo, al rilascio dell’immobile libero e vuoto di persone o cose, oltre al pagamento, a favore del proprietario, a titolo risarcitorio, di Euro 28.000,00 e di Euro 700,00 per ogni mese o frazione di mese a partire dal gennaio 2013; compensava le spese di lite e poneva a carico delle parti in solido quelle di CTU.

F.R. interponeva appello ex artt. 443 e 447 bis c.p.c., con ricorso depositato il 17 marzo 2016, che veniva dichiarato inammissibile ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., dalla Corte D’Appello di Roma, con ordinanza emessa all’esito della Camera di Consiglio del 16 novembre 2016, depositata in cancelleria il 21 novembre 2016, non notificata.

Va dato atto che la trattazione, fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, per il giorno 25 marzo 2020, rinviata d’ufficio per effetto della legislazione emergenziale relativa alla pandemia da coronavirus, è stata fissata per l’odierna adunanza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essersi il Tribunale pronunziato oltre i limiti della domanda in palese ed evidente violazione degli artt. 112 e 420 c.p.c..

L’argomentazione della ricorrente si fonda sul fatto che la causa era stata introdotta all’unico scopo di chiedere l’intimazione di sfratto per morosità, con contestuale richiesta di convalida ex art. 658 c.p.c., basata sul contratto di locazione recante sottoscrizione risultata apocrifa; di conseguenza, la sua difesa in giudizio aveva riguardato l’inesistenza e la non genuinità del contratto di locazione che aveva, a fronte della difesa della controparte volta a superare l’eccezione di falsità del documento prodotto, giustificato l’introduzione del procedimento sommario; nel corso del medesimo era stata reiterata dalla controparte la richiesta di convalida di sfratto per morosità, fino alla memoria di costituzione, ove, invece, la locatrice, per la prima volta, faceva riferimento ad un altro contratto di locazione risalente al 2006 e chiedeva il rilascio dell’immobile perchè detenuto sine titulo e, di conseguenza, invocava un ulteriore mutamento del rito.

Nonostante la sua opposizione al mutamento di rito ed al conseguente mutamento di petitum e causa petendi e nonostante la mancata autorizzazione da parte del G.I. a qualsiasi ulteriore integrazione della difesa che consentisse disamina o istruttoria del nuovo thema decidendum, il Giudice non permetteva il mutamento di rito, dichiarava la nullità del contratto di locazione versato agli atti del giudizio sommario e, in totale contrasto con la mancata accettazione del contraddittorio sul punto, accoglieva tanto la richiesta di accertamento dell’occupazione sine titulo quanto quella risarcitoria.

L’errore del giudice sarebbe consistito, dunque, nella violazione del disposto dell’art. 420 c.p.c., – il quale preclude ogni domanda nuova nel passaggio dal procedimento speciale a cognizione sommaria di convalida di sfratto al rito speciale locatizio a cognizione piena – avendo determinato, con l’accoglimento della domanda modificativa di quella introduttiva, in spregio delle norme processuali, un mutamento del petitum e della causa petendi e consentito alla controparte di colmare le falle della propria iniziale strategia difensiva.

Nè il giudice avrebbe potuto accogliere la domanda di occupazione senza titolo, con correlativo risarcimento dei danni, in assenza di prova che l’immobile fosse appetibile nel mercato delle locazioni immobiliari, che il locatore avesse rinunciato a vantaggiose proposte di locazione o che l’immobile fosse stato realmente usurpato. In aggiunta, avrebbe violato il suo diritto di difesa, non avendole dato la possibilità di prendere posizione sulla liquidazione dei danni nè di spiegare domanda riconvenzionale in ordine alla restituzione dei canoni indebitamente percepiti in forza di contratti dichiarati nulli.

2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza gravata per palese inconciliabilità tra le diverse affermazioni contenute nella motivazione tale da provocare un grave vulnus al diritto ad una motivazione chiara, logica, coerente, con violazione dell’art. 132 c.p.c..

Il Giudice, per giustificare e quantificare il danno, avrebbe preso in considerazione l’intenzione del locatore di concedere in locazione l’immobile, proprio per effetto del contratto recante sottoscrizione apocrifa che egli stesso aveva dichiarato nullo e di un contratto ulteriore risalente al 2006, anch’esso nullo, e avrebbe presunto che se il cespite fosse stato rilasciato a marzo 2013 sarebbe stato concesso in locazione.

In sostanza, dopo aver dichiarato la nullità di due contratti, il Giudice avrebbe ritenuto provato l’an del danno subito dal locatore ed avrebbe provveduto alla sua liquidazione in via equitativa, pur consapevole (cfr. p. 11) che qualcosa di poco chiaro era accaduto con riferimento al contratto datato 2006 e mai registrato, nè mai fatto oggetto di domanda, e compensando per questo le spese di lite. I pagamenti mensili effettuati sulla base dei contratti nulli sarebbero stati ritenuti espressione di una obbligazione naturale e quindi non ripetibili, onde giustificare il fatto che il locatore non poteva attendersi il pagamento dei canoni di locazione stabiliti dal contratto dichiarato nullo.

3. Occorre, innanzitutto, accertare la procedibilità del ricorso, posto che in caso di declaratoria di inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado – decorrente, a norma del successivo art. 348 ter c.p.c., dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile il gravame – si identifica in quello “breve” di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2. Ciò posto, il termine per impugnare in cassazione l’ordinanza con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello per manifesta infondatezza nel merito, ai sensi del predetto art. 348 bis c.p.c., decorre, a mente dell’art. 348 ter c.p.c., dalla comunicazione o dalla notificazione, se precedente, dell’anzidetta ordinanza, dovendosi escludere l’applicazione dell’art. 327 c.p.c., operante solo nel caso in cui la comunicazione ovvero la notificazione siano mancate.

Tanto premesso, si rileva che, nel caso di specie, parte ricorrente ha provveduto al deposito sia della sentenza di primo grado sia dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, entrambe in copia conforme all’originale; manca, tuttavia, quanto a quest’ultima l’indicazione della data di avvenuta comunicazione, essendosi limitata parte ricorrente ad affermare che l’ordinanza non sarebbe mai stata “notificata”, senza alcuna precisazione in ordine precisato alla sua comunicazione da parte della cancelleria della Corte territoriale (p. 3 del ricorso).

Nondimeno, la parte ha richiesto, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.

Trova, pertanto, applicazione, quanto stabilito da questa Corte, a Sezioni Unite, nella decisione n. 25513 del 13/12/2016 ed in quella n. 1850 del 15 maggio 2018, secondo cui il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348 ter c.p.c., comma 3, avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello resa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta che, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l’onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice a quo, la Corte, nell’esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l’impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell’una e dell’altra, entro il termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

Questa Corte dispone dunque l’acquisizione del fascicolo d’ufficio e rinvia la causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, dalla Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA