Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23643 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. III, 24/09/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 24/09/2019), n.23643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1143-2015 proposto da:

M.A., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO GREGORIO

MONTAGNESE;

– ricorrente –

contro

P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO

211, presso lo studio dell’avvocato FABIO PIER GIORGIO CRISCUOLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO DOMENICO CALLIPARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 534/2014 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA,

depositata il 29/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/06/2019 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

M.A. conveniva in giudizio J.R., proprietario di un distributore (OMISSIS), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati dalla sua vettura, che a seguito di un rifornimento con carburante inquinato al distributore del J. si arrestava poco dopo e doveva subire alcune riparazioni.

La domanda del M. veniva accolta dal giudice di primo grado.

Il giudice di secondo grado, invece, riteneva che non fosse stata fornita la prova della causa del guasto alla vettura, nè del nesso causale tra il rifornimento di carburante effettuato al distributore del convenuto e il guasto. Non attribuiva alcuna valenza probatoria alle fatture relative alla riparazione effettuata, in quanto documenti provenienti dalla parte attorea ed affermava che da esse non si ricavasse alcun elemento atto ad individuare il guasto subito dalla vettura dell’attore,nè le sue possibili cause. Riteneva che la prova avrebbe dovuto fornita con una consulenza tecnica, non effettuata e rigettava la domanda.

M.A. ha proposto ricorso per revocazione dinanzi al Tribunale, e propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, nei confronti di P.C., moglie del defunto J., per la cassazione della sentenza emessa in data 29.10.2014 dal Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice d’appello, notificata il 30.10.2014 a mezzo PEC (a quanto riferisce lo stesso ricorrente nei ricorso introduttivo).

Resiste con controricorso P.C..

Il ricorso è stato tempestivamente notificato, il 29.12.2014.

L’istanza di sospensione dei termini per proporre ricorso per cassazione, depositata il 15.1.2015 dal legale del M. e motivata con la contestuale introduzione del giudizio di revocazione, è stata rigettata.

La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Il M. ha inviato, per posta, memoria in cui dichiara di “ritirare il ricorso” avendo ormai perso ogni fiducia nel sistema giudiziario italiano.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, in nessun conto può tenersi la memoria del ricorrente, inviata per posta, in quanto l’art. 134 disp. att. c.p.c. prevede la possibilità di avvalersi dell’invio a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato, come modalità di deposito in alternativa al deposito in cancelleria, solo per il ricorso e il controricorso e non anche per la memoria.

Nè comunque essa sarebbe idonea, sia per la sua non equivoca formulazione, sia perchè non è stata notificata alla controparte, che non ha avuto neppure modo di averne formale conoscenza prima della trattazione, non essendo la presente causa stata trattata in udienza pubblica, ad assumere una valenza di formale rinuncia al ricorso e quindi a condurre all’estinzione del presente giudizio.

Con il primo motivo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2727 c.c..

Evidenzia che il giudice ha rigettato la domanda per difetto di prova sulla carente qualità del carburante acquistato, in quanto non ha rinvenuto in atti, al momento della decisione, il doc. 3 prodotto in primo grado, ovvero l’attestazione proveniente dalla concessionaria Toyota, che aveva riparato il mezzo ancora in garanzia, attestante che il mal funzionamento era stato determinato dalla carente qualità del carburante.

Rileva che in primo luogo si dava atto nella decisione di primo grado dell’esistenza del documento e poi che risultava depositato in appello il fascicolo di primo grado, al cui interno si trovava il predetto documento sub 3, come risultava dall’indice siglato dal cancelliere.

Evidenzia poi che il giudice di appello ha fatto cattivo uso delle norme sulle presunzioni, perchè ben avrebbe potuto dai fatti noti – il rifornimento al distributore (OMISSIS) del R. – l’arresto della vettura poco dopo per strada – le fatture che avevano ad oggetto la pulizia del serbatoio e il cambio del filtro dell’olio – ricavare l’esistenza di un nesso causale tra il carburante immesso nel serbatoio e il malfunzionamento della vettura.

La censura è in parte infondata, in parte inammissibile.

E’ infondata in quanto manca di decisività.

Nella sentenza di appello non è affatto stato esplicitato che non sia stato reperita l’attestazione proveniente dalla concessionaria, avente un contenuto necessariamente valutativo, e che a causa di ciò sia stata rigettata la domanda. E’ possibile che il documento contenente l’attestazione rilasciata dalla concessionaria (OMISSIS) che riconduceva tramite verifica elettronica la causa del guasto riportato dalla vettura del ricorrente, al rifornimento con carburante inquinato, fosse in atti e che tuttavia il giudice di merito lo abbia ritenuto non decisivo proprio in quanto inglobante una valutazione ci parte, come tale inidonea a fornire la prova storica del verificarsi di un fatto.

Il motivo di ricorso non contrasta efficacemente l’affermazione, che fonda la decisione di rigetto, secondo la quale solo una consulenza tecnica avrebbe potuto aiutare a risolvere le questioni oggetto di causa. Il ricorrente non precisa neppure d aver chiesto la consulenza e che essa non fosse stata ammessa, mentre solo all’esito del giudizio il giudice ne avrebbe affermato la decisività precludendogli la possibilità di svolgere l’attività istruttoria richiesta a sostegno della sua domanda.

La ratio decidendi relativa alla decisività esclusiva della consulenza tecnica, non attinta idoneamente dai motivi di ricorso, è pertanto passata in giudicato.

Le contestazioni relative alle risultanze probatorie offerte sono inammissibili in quanto contrastano la irripetibilità della valutazione di fatto, non oggetto del giudizio di legittimità. E’ stato escluso dal giudice di merito, con giudizio in facto non rinnovabile in questa sede, che l’attore abbia fornito la prova, che incombeva su di lui, di dimostrare l’esistenza del nesso causale ira i danni riportati dalla sua vettura e la qualità del carburante acquistato al distributore del convenuto.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 299 c.p.c., nonchè la nullità derivata della sentenza di appello, avendo il procuratore della sua controparte notificato l’atto di appello a nome dell’originario convenuto, sig. J., quando questo era già deceduto da alcuni mesi.

Il motivo è infondato.

Come già affermato da questa Corte (Cass. S.U. n. 15295 del 2014 e numerose altre successive, tra le quali v. Cass. n. 20840 del 2018), “La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il term:ne per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante”.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese di lite del giudizio, iscritto a ruolo nel 2005, possono essere compensate sussistendo giusti motivi.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, comma 1 bis, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta;: ricorso. Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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