Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23643 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. I, 11/11/2011, (ud. 20/09/2011, dep. 11/11/2011), n.23643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 77-2008 proposto da:

P.V. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso il dott. PLACIDI GIUSEPPE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CAPUNZO RAFFAELLO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.R., B.M.G., B.F.,

B.L.;

– intimati –

sul ricorso 5840-2008 proposto da:

R.R.(c.f. (OMISSIS)), B.L.R.

(c.f. (OMISSIS)), B.F. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA

BALDUINA 59, presso l’avvocato FRANCESCO FALZETTI, rappresentati e

difesi dall’avvocato CECCOLI ARMANDO, giusta procura speciale per

Notaio dott. EUGENIO GREGORIO SORVILLO di NAPOLI – Rep. n. 11064 8

del 14.7.2009;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso il dott. PLACIDI GIUSEPPE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CAPUNZO RAFFAELLO, giusta procura a margine del ricorso

principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 3921/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato CAPUNZO RAFFAELLO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso

incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per, previa riunione, il

rigetto del ricorso principale, assorbimento del ricorso incidentale;

condanna le parti soccombenti alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 7.6.02: 1) respinse la domanda proposta da B.M. (deceduto in corso di causa, ed in cui luogo si costituirono gli eredi R.R., in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore B.F., B.L.R. e B.M.G.) nei confronti di P.V., volta a far dichiarare la simulazione del contratto con questi stipulato il 12.7.90, di costituzione di una società di fatto per la gestione di attività di rivendita di tabacchi e di ricevitoria, previa cessione al convenuto della quota del 50% dell’azienda, avente ad oggetto le medesime attività, di cui l’attore era titolare; 2) respinse la domanda riconvenzionale del P., di condanna del B. alla restituzione della somma di L. 27 milioni, pari alla metà di quella asseritamente da luì versata per la ristrutturazione dei locali nei quali si svolgeva l’attività; 3) accolse la domanda proposta in via di intervento volontario autonomo da R.R., B.L.R. e B.M.G. contro il P. ed, affermata l’inefficacia nei loro confronti, per violazione dell’art. 230 bis c.c., comma 5, del contratto dedotto in giudizio, dichiarò gli interventori contitolari dell’azienda ceduta, condannandoli a rimborsare al convenuto la somma di L. 20.928.786, pari alla differenza fra quella dallo stesso corrisposta al B. per l’acquisto e quella di L. 79.081.214 già restituitagli.

L’appello proposto dal P. contro la decisione fu respinto, con sentenza pubblicata il 21.12.06, dalla Corte d’Appello di Napoli che tuttavia, rilevata l’infondatezza delle eccezioni preliminari svolte in rito dagli appellati costituiti, R.R., F. e B.L.R., compensò interamente le spese di lite fra le parti.

P.V. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale, denunciando vizio di motivazione, lamenta l’omessa e/o errata valutazione da parte della Corte territoriale di circostanze di fatto decisive per la soluzione della controversia.

R.R., B.F. e B.L.R. hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi, con i quali, denunciando rispettivamente violazione dell’art. 164, comma 1 e art. 163 c.p.c., comma 2 ed “erroneità della sentenza”, lamentano che la Corte di merito abbia ritenuto insussistenti, e comunque sanati dalla loro costituzione in giudizio, i vizi di notifica dell’atto di appello e si dolgono della compensazione delle spese processuali.

Il P. ha, a sua volta, resistito con controricorso al ricorso incidentale.

B.M.G. non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale, che vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., sono stati proposti nella vigenza dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto, con decorrenza dal 2.3.06, dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, comma 1 ed applicabile ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a partire da tale data e sino al 4.7.09, data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d) che lo ha abrogato. Tuttavia, mentre il ricorso principale (con il quale la sentenza è stata impugnata esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è privo di un momento di sintesi volto a circoscriverne puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in ordine alla sua formulazione ed alla valutazione della sua immediata ammissibilità (fra le tante, Cass. S.U. n. nn. 20603/07, 12339/010), quello incidentale, con il quale vengono denunciati vizi di violazione di legge, non contiene i prescritti quesiti di diritto, che avrebbero dovuto essere formulati in un’apposita parte del ricorso, a ciò deputata, attraverso espressioni specifiche, idonee a evidenziare sia la “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia quella diversa ritenuta applicabile (fra le tante, Cass. S.U. n 12339/010 cit.).

In conclusione, entrambi i ricorsi difettano dei requisiti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c. e vanno pertanto dichiarati inammissibili.

L’esito del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese fra il ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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