Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23642 del 21/11/2016


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Cassazione civile sez. I, 21/11/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 21/11/2016), n.23642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – rel. Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4309/2011 proposto da:

S.A., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIUSEPPE SIRTORI 56, presso l’avvocato VITTORIO AMEDEO

MARINELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati SAMUELE DONATELLI,

FRANCESCO ORLANDO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DI F.G., nella qualità di titolare della

omonima impresa, in persona del Curatore avv. M.P.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso

l’avvocato GIOVANNA SEBASTIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

DE PALMA FRANCESCO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 211/2010 della CORTE D’APPELLO DI LECCE –

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 18/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. ANIELLO NAPPI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda di esecuzione specifica del contratto preliminare di compravendita proposta dall’odierno ricorrente nei confronti del suocero F.G., poi dichiarato fallito, ritenendo che non potesse essere richiesta al fallimento l’esecuzione del contratto preliminare dal quale il curatore fallimentare si era sciolto a norma della L. Fall., art. 72.

1.1.- Contro la sentenza di appello S.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo; resiste con controricorso la curatela fallimentare.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1.- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge, lamentando che erroneamente è stato escluso l’effetto della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c..

Il motivo è fondato e va accolto.

Va data continuità all’indirizzo di questa Corte, anche precedente alla riforma del 2006, secondo cui quando il promissario acquirente abbia proposto e trascritto prima del fallimento la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita, il sopravvenuto fallimento del promittente venditore non priva il curatore della facoltà di scelta riconosciutagli dalla L. Fall., art. 72, ma l’eventuale scelta compiuta in tal senso non è opponibile al promissario acquirente che ottenga la sentenza costitutiva ex art. 2392 c.c., perchè gli effetti di tale sentenza retroagiscono al momento della trascrizione della domanda (Cass., sez. un., Sentenza n. 12505 del 7/7/2004; Sez. 1, Sentenza n. 25799 del 22/12/2015), essendosi chiarito che la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., fissa “l’an” dell’effetto traslativo ma è la trascrizione della domanda giudiziale che fissa il “quando” di tale effetto (Cass., sez. un., Sentenza n. 18131 del 16/9/2015).

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, che si pronuncerà sulla domanda proposta dall’attore, uniformandosi all’enunciato principio di diritto.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016

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