Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23642 del 11/11/2011
Cassazione civile sez. I, 11/11/2011, (ud. 20/09/2011, dep. 11/11/2011), n.23642
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18630-2008 proposto da:
BANCA POPOLARE PUGLIESE (P.I. (OMISSIS)), in persona del
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SCARLATTI 4, presso l’avvocato CAROLI CASAVOLA FRANCESCO, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.A. (c.f. (OMISSIS)), B.R. (C.F.
(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA
QUATTRO FONTANE 10, presso l’avvocato DANIELA CIARDO (STUDIO GHIA),
rappresentati e difesi dall’avvocato D’IPPOLITO ARMANDO, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 198/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 20/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/09/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato ENZO GIARDIELLO, con delega, che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’ammissibilità e
fondatezza del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brindisi, in parziale accoglimento dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da P.A. e B.R. avverso l’esecuzione immobiliare promossa nei loro confronti dalla Banca Popolare Pugliese, s.c. a r.l. (in seguito BPP) in forza di un contratto di mutuo ipotecario, ridusse il credito della banca, osservando che il saggio degli interessi, convenzionalmente pattuito in misura esorbitante, ed apprezzabile alla stregua di una penale riconducibile ad equità dal giudice, doveva essere contenuto nei limiti del cd. tasso soglia, e che inoltre gli interessi moratori dovevano essere calcolati sulla sola quota parte della rata corrispondente al capitale. La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza del 20.3.08, respinse l’appello proposto dalla banca contro la decisione, dichiarando inammissibile, in quanto non idoneo a contrastare la motivazione sottesa alla pronuncia del Tribunale, il motivo di gravame con il quale l’appellante contestava che gli interessi dovessero essere computati nei limiti del “tasso soglia”, ed infondata la doglianza relativa alla base di calcolo degli interessi moratori.
La sentenza è stata impugnata dalla Banca Popolare Pugliese con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui P. A. e B.R. hanno resistito con controricorso.
Con entrambi i motivi, la ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto inammissibile, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., comma 1, il primo motivo dell’appello.
I motivi si compendiano in quesiti di diritto con i quali viene chiesto a questa Corte di accertare: “se nella fattispecie vi è stata violazione e falsa applicazione dell’art. 1384 c.c.” e “se vi è stata violazione e falsa applicazione degli artt. 329 e 342 c.p.c.”.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ principio costantemente affermato da questa Corte che il quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c. nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, deve contenere: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (fra le tante, Cass. nn. 21184/010, 20919/010, 17901/010).
Il quesito deve, in sostanza, essere formulato in maniera da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata.
E’ pertanto inammissibile il ricorso, che, come quello proposto dalla BPP, contenga quesiti di diritto che si limitino a chiedere alla S.C., puramente e semplicemente, di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge, senza chiarire quale sia l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata e senza enunciare il diverso principio ritenuto applicabile alla concreta fattispecie dedotta in giudizio (Cass. S.U. nn. 12339/010, 26020/08).
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della Banca ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la Banca Popolare Pugliese soc. coop. a r.l. al pagamento delle spese processuali in favore di P.A. e B.R., in via fra loro solidale, che liquida in complessivi Euro 1000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011