Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23642 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/10/2017, (ud. 16/05/2017, dep.09/10/2017),  n. 23642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 98-2016 proposto da:

A.M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POSTUMIA 3, presso lo studio dell’avvocato MARCO LUCENTINI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SANTA MARINELLA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5589/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 26/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che parte ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 5589/1/2015, depositata il 26 ottobre 2015, la CTR del Lazio accolse l’appello proposto dal Comune di Santa Marinella nei confronti della sig.ra A.M.S. avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento per TOSAP relativa agli anni dal 2006 al 2010. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’intimato Comune non ha svolto difese.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 lamentando che la decisione impugnata avrebbe omesso di rilevare che l’atto con il quale il Comune di Santa Marinella aveva inteso impugnare la pronuncia di primo grado ad esso sfavorevole doveva ritenersi assolutamente privo dei requisiti propri di un ricorso di appello, mancando completamente i motivi di censura.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, per avere omesso di rilevare che al Comune di Santa Marinella, contumace in primo grado, doveva ritenersi preclusa la proposizione in appello di domande ed eccezioni nuove.

Entrambi i motivi possono essere congiuntamente esaminati.

In disparte, pure, in relazione al primo motivo, il rilievo circa il cumulo di censure prospettate (implicitamente, non essendo stati i rispettivi parametri normativi espressamente evocati dalla ricorrente) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, entrambi i motivi incorrono in evidente carenza di autosufficienza nell’esposizione dei fatti rilevanti ai fini della decisione, non essendo riportato, neppure sommariamente, il contenuto del ricorso in appello (di cui è trascritta la sola epigrafe) onde porre la Corte in condizione di verificare la fondatezza delle censure in punto di omesso rilievo da parte della decisione impugnata del difetto di specificità dei motivi d’appello e di eventuale proposizione di domande od eccezioni nuove.

Ed invero questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 30 settembre 2015, n. 19410) ha affermato il principio secondo cui l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti nel ricorso stesso gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire ala Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgimento dell’ iter processuale.

Il rilievo della carenza di autosufficienza, colto nella proposta del relatore depositata in atti, è condiviso dal collegio, senza che alcun contributo critico significativo rispetto ad essa risulti essere stato apportato dalla memoria depositata in atti dalla ricorrente.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo il Comune intimato svolto difese.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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